Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4379 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 23/02/2011), n.4379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26246-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

AUSL/(OMISSIS) CROTONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Crotone in persona del direttore generale impugnava una cartella di pagamento notificata nel 2001 per omesso versamento di ritenute alla fonte su emolumenti dei dipendenti della USL n. (OMISSIS) relative all’anno 1993, sostenendo la illegittimità e la infondatezza nel merito della pretesa fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone accoglieva il ricorso annullando la cartella.

Proponeva appello l’Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria con sentenza n. 48/06/05 in data 9-6-05, depositata in data 23-6-05, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con tre motivi.

La Azienda Sanitaria Locale non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la Agenzia deduce la inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione del D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 come richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 ed inoltre violazione dell’art 112 c.p.c ed omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. Espone che il ricorso in originale non fu inviato al Centro di Servizio competente, con deposito di copia presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, con violazione della procedura di cui all’art 10 cit. e conseguente inammissibilità del ricorso, e che la motivazione addotta dalla Commissione, per la reiezione della eccezione, basata su ragioni di asserita urgenza, era inconsistente.

Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, ultima parte, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Sostiene che la legge citata, a seguiti della soppressione delle USL ed istituzione delle ASL, aveva espressamente escluso la successione di tali nuovi organismi nei rapporti pregressi, e quindi nei debiti delle USL, istituendo una apposita gestione in liquidazione in cui il commissario liquidatore di regola coincide con il direttore della ASL, ma è soggetto giuridico del tutto diverso; per cui la ASL era carente di legittimazione attiva ad impugnare la cartella, e la relativa questione mai trattata in precedenza, era rilevabile di Ufficio.

Con il terzo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e dell’art. 2697 c.c. nonchè omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Espone che la cartella fu emessa in base a controllo formale ex art. 36 bis citato, senza alcuna rettifica del dichiarato, bensì sulla base di incongruenze relative alla dichiarazione presentata, per cui, contrariamente a quanto affermato dalla commissione, con motivazione contraddittoria ed illogica, l’onere della prova della infondatezza della pretesa fiscale gravava sul contribuente.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

E’ ormai giurisprudenza consolidata di questa Corte che il mancato rispetto della procedura di cui al D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 non comporta di per sè la inammissibilità del ricorso.

La procedura ha, con tutta evidenza una funzione meramente deflattiva del contenzioso consentendo al centro di servizi uno spatium deliberandi entro, cui “qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 42”.

La normativa non tutela invece un’esigenza di difesa giudiziaria dell’Ufficio; e perciò questa Corte (sentenza 5 luglio 2001, n. 9113) ha affermato che il ricorso è ammissibile anche ove venga depositato nella segreteria della Commissione Tributaria di primo grado prima che sia decorso il temine dilatorio di sei mesi previsto nella norma.

Un profilo di tutela della certezza dei rapporti giuridici è ravvisabile solo nella previsione (che qui non assume alcun rilievo) di un termine biennale entro cui il ricorso deve essere depositato.

Nel caso di specie la violazione di legge in cui è incorsa la ricorrente non ha leso il diritto alla difesa della Amministrazione dal momento che il ricorso è stato tempestivamente consegnato all’Ufficio delle Entrate di Crotone, legittimato a contraddire in sede processuale (Cass. 2 maggio 2005, n. 9059; sentenza n. 1364 del 24 gennaio 2006), e ritualmente depositato con l’atto di costituzione in giudizio. (v. Cass. n. 8206 del 2008, n. 10986 del 2009).

Il motivo viene quindi respinto con diversa motivazione, ex art. 384 c.p.c..

Il secondo motivo è invece inammissibile.

Le argomentazioni svolte nel motivo sono in sè corrette (peraltro dovendosi notare che la carenza di legittimazione della USL n. (OMISSIS) sarebbe non solo attiva, ma anche passiva con riferimento alla pretesa impositiva) ma, trattandosi di eccezione formulata per la prima volta in questa sede, deve rammentarsi che per principio consolidato la legittimazione attiva sostanziale, attinente cioè alla titolarità della posizione controversa, diversamente da quella processuale, è una questione di fatto riservata al giudice del merito, e pertanto non rilevabile d’ufficio in sede di legittimità.

Il terzo motivo è fondato.

La Commissione ha ritenuto che l’onere della prova della fondatezza della pretesa tributaria ricadesse sulla Amministrazione. Essendo invece pacifico che si tratta di accertamento derivante da controllo meramente formale della dichiarazione ai sensi dell’art. 36 bis c.p.c., e quindi che non vi è stata alcuna rettifica sostanziale della dichiarazione stessa, costituendo applicazione di dati già esposti dal contribuente, la prova della esistenza di una causa modificativa od estintiva della pretesa erariale ricade, ex art. 2697 c.c., comma 2 sul contribuente.

La sentenza deve quindi essere cassata, e, poichè emerge dalla stessa che la USL n. (OMISSIS) non ha fornito alcuna prova in proposito, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo.

In relazione alla peculiarità della vicenda processuale si compensano tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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