Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4379 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22763/2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA

53, presso lo STUDIO LEGALE LEPORE & STRANO, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati PASQUALE LIGA e

LIBORIA ORLANDO;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, V.

CICIRONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTARE DELLA (OMISSIS) SOOC. COOP. a R.L.,

A.N., P.C., E.M.A.,

G.M.M.A., E.V., D.G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1145/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

depositata il 09/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La curatela del fallimento (OMISSIS) soc. coop. a r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani C.G., unitamente ad altri amministratori e sindaci della società, chiedendo il risarcimento del danno. Si costituì il C. chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in giudizio Sara Assicurazioni s.p.a.. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne il C.. Avverso detta sentenza proposero distinti appelli A.N. e P.C.E. da una parte, Sara Assicurazioni s.p.a. dall’altra. Con sentenza di data 9 luglio 2013 la Corte d’appello di Palermo, previa riunione dei giudizi, accolse entrambi gli appelli, rigettando sia la domanda della curatela nei confronti di A.N. e P.C.E. che quella proposta da C.G. nei confronti della società assicuratrice, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Motivò la corte territoriale, per quanto qui rileva, nel senso che al momento della sostituzione del contratto di data (OMISSIS), escludente i rischi connessi all’espletamento delle funzioni di sindaco della società, con quello di data 23 marzo 2001, includente i suddetti rischi, il C. avrebbe dovuto rappresentare sia la circostanza del fallimento, dichiarato in data 13 aprile 1999, sia la circostanza della rivestita qualità di sindaco, trattandosi di circostanze la cui conoscenza era determinante ai fini della valutazione del rischio assicurativo, sicchè ricorreva la colpa grave ai sensi dell’art. 1892 c.c.. Aggiunse il giudice di appello che non rilevante era quanto affermato nella sentenza di primo grado, e cioè che alla data della stipulazione del contratto non risultava proposta alcuna domanda risarcitoria da parte della curatela, perchè era assolutamente prevedibile, secondo nozioni di comune esperienza, che tale domanda sarebbe stata proposta. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi C.G. e resiste con controricorso Sara Assicurazioni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del primo motivo di ricorso e di manifesta infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1892 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha esteso a dismisura l’onere di informazione a carico del contraente, includendo la mera prevedibilità dell’accadimento di un evento (e non l’esistenza dell’avvenimento stesso), e che, vertendo le informazioni su fatti soggetti a pubblicità quali la dichiarazione di fallimento e la carica di sindaco (peraltro non incluse nei quesiti del questionario sottoposto al contraente), la violazione dell’obbligo di collaborazione previsto dall’art. 1892 c.c., era esclusa da circostanze che l’assicuratore avrebbe dovuto conoscere perchè notorie. Aggiunge che generico è il riferimento alla colpa grave, al punto da non poter essere considerato giudizio di merito, e che illogica era la sentenza dato che al momento della stipulazione del secondo contratto non era stata proposta alcuna domanda risarcitoria.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo è carente di effettiva funzione critica della sentenza l’affermazione secondo cui il giudice di merito avrebbe esteso a dismisura l’onere di informazione a carico del contraente. Ciò che il giudice di merito ha valutato, coerentemente alla fattispecie di cui all’art. 1892 c.c., è che le circostanze taciute dal contraente, e cioè la dichiarazione di fallimento e la rivestita qualità di sindaco, comportavano un aggravamento del rischio, e dunque una maggiore probabilità del verificarsi dell’evento dannoso assicurato. E’ questo ciò che ha inteso affermare il giudice di merito quando ha rilevato che era assolutamente prevedibile la proposizione della domanda risarcitoria. Censurare la decisione per un’asserita inclusione della prevedibilità dell’accadimento non integra quindi una denuncia di violazione della norma indicata, la quale contempla quale presupposto della reticenza proprio la maggiore probabilità dell’evento. La valutazione poi se la dichiarazione di fallimento e la carica di sindaco fossero da ascrivere al notorio doveva essere eventualmente effettuata dal giudice di merito: sia il disconoscimento sia il riconoscimento di un fatto come notorio può essere censurato solo per vizio di motivazione, posto che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (da ultimo, fra le tante, Cass. 22 febbraio 2016, n. 5089; 10 settembre 2015, n. 17906). Sottolineando infine che la dichiarazione di fallimento e la rivestita qualità di sindaco erano determinanti ai fini della valutazione del rischio assicurativo, sicchè ricorreva la colpa grave ai sensi dell’art. 1892 c.c., il giudice di merito ha inteso riconoscere che con l’uso dell’ordinaria diligenza l’assicurando avrebbe dovuto e potuto acquisire la consapevolezza di nuocere all’assicuratore.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso l’esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancanza di prova della pregressa conoscenza in capo all’assicurato di una richiesta risarcitoria alla data di stipulazione del contratto. Aggiunge che alla naturale scadenza del mandato al 1996 non aveva più svolto le funzioni di componente del collegio sindacale e che le firme nei relativi verbali, come emerso in sede di CTU, erano apocrife.

Il motivo è infondato. Il giudice di appello ha affermato che non rilevante era quanto affermato nella sentenza di primo grado, e cioè che alla data della stipulazione del contratto non risultava proposta alcuna domanda risarcitoria da parte della curatela, perchè era assolutamente prevedibile, secondo nozioni di comune esperienza, che tale domanda sarebbe stata proposta. La circostanza della mancanza di conoscenza da parte dell’assicurato della proposizione di una domanda risarcitoria è stata dunque esaminata dal giudice di merito. Per il resto la censura confluisce nella mera contrapposizione alla valutazione del giudice di merito di un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che la società assicuratrice era stata condannata in primo grado al pagamento delle spese processuali perchè soccombente nel relativo giudizio e che la Corte d’appello avrebbe potuto invece revocare la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado quale conseguenza della pronuncia di merito e procedere alla nuova regolamentazione delle spese.

Il motivo è infondato. In disparte la non agevole comprensibilità della censura, la statuizione sulle spese è conforme al principio di diritto secondo cui il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (fra le tante da ultimo Cass. 1 gennaio 2016, n. 11423).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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