Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4379 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9807/2019 proposto da:

Z.X., elettivamente domiciliata in Roma, Via Augusto Riboty,

23, presso lo studio dell’avvocato Valeria Gerace, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO, ex lege domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 313/2019 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 17/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il processo trae origine dalla domanda di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della c.d. protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, proposta da Z.X., cittadina della (OMISSIS);

– a sostegno della domanda ella ha allegato di essere fuggita dal suo paese in quanto esposta al rischio di persecuzione per la sua appartenenza alla Chiesa del Dio onnipotente, manifestatosi concretamente nel tentativo da parte delle forze dell’ordine di procedere al suo arresto, evitato per il solo fatto di essere stata assente al momento della irruzione presso la sua casa;

– l’adito Tribunale di Roma, avanti al quale la ricorrente ha impugnato il diniego deciso dalla Commissione territoriale, ha respinto la domanda e la decisione, appellata dalla ricorrente avanti la Corte d’appello di Roma, è stata confermata con declaratoria di manifesta infondatezza delle doglianze e rigetto del gravame;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dalla cittadina straniera con ricorso affidato a tre motivi;

– l’intimato Ministero dell’interno si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, secondo periodo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’esigenza di accordare protezione alla ricorrente o altre forme residuali;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della direttiva Europea 2004/83/Ce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame della storia della ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Cina;

– i motivi possano essere esaminati congiuntamente e sono infondati perchè non attingono le rationes decidendi poste a fondamento del rigetto della domanda formulate dalla richiedente asilo;

– infatti, la corte capitolina ha ritenuto infondata la censura di mancata attivazione del potere-dovere di cooperazione ufficiosa evidenziando come fosse da confermare il giudizio di inattendibilità del racconto della ricorrente, contrassegnato da gravi contraddizioni intrinseche (cfr. pag. 2 della sentenza) in ordine al riferito rischio di persecuzione religiosa; è stato in particolare sottolineata la “facilità” con cui la ricorrente era riuscita ad espatriare, conseguendo il passaporto, il visto per l’espatrio ed imbarcandosi su un volo aereo, circostanze tutte poco compatibili con la riferita condizione di irreperibilità cui era stata asseritamente costretta per sfuggire alla persecuzione per motivi religiosi;

– inoltre, la ricorrente che non era stata ammessa alla protezione sussidiaria in quanto la Cina non presentava la situazione di violenza indiscriminata e generalizzata in situazione di conflitto interno o internazionale rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non risultava aver allegato fonti informative dalle quali evincere una conclusione diversa da quella formulata dalla corte territoriale;

– la corte aveva, altresì, motivatamente escluso la sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini della protezione umanitaria;

– nel ricorso non è indicata, a parte la condizione di persecuzione religiosa, ritenuta non credibile, altra condizione personale di vulnerabilità rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sicchè anche questo motivo è privo di pregio;

– l’infondatezza di tutte le censure comporta il rigetto del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della costituzione tardiva dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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