Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4379 del 10/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8861-2021 proposto da:
S.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANIA RUSSO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 447/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 15/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Brescia, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto della ritenuta non credibilità del richiedente, quantunque le dichiarazioni rese dal medesimo, fossero coerenti, lineari e assolutamente plausibili; 2) della violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza indicare le fonti informative consultate al fine di escludere la sussistenza di una condizione di rischio in capo al ricorrente sottesa alla situazione interna del paese di provenienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità che il decidente, in ossequio al principio della procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi sulla base degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha maturato in ordine alle vicende narrate dal richiedente, dando segnatamente atto che lo stesso non era stato in grado di circostanziare i fatti riferiti e di chiarire quali fossero le reali motivazione del suo espatrio.
La formulata doglianza, rimodulata in funzione del suo contenuto -diversamente esponendosi comunque ad analogo rilievo preclusivo, stante la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità della motivazione oggi consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 -, è volta a patrocinare unicamente una revisione del sottostante giudizio di merito, in spregio al fatto ostativo più volte ricordato da questa Corte secondo cui l’apprezzamento in punto di credibilità è rappresentativo di un giudizio di merito che si sottrae ove – come appunto qui – sia congruamente ed adeguatamente sorretto dalle ragione del decidete al chiesto sindacato di legittimità (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).
3. Il secondo motivo è invece fondato, posto che, sebbene il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, prescriva che “ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo”, in tal guisa dandosi pure cura di indicare quali fonti informative siano consultabili dal giudice, nella specie lo scrutinio operato al riguardo dal decidente risulta del tutto generico e, segnatamente, manchevole di ogni indicazione circa le fonti dal medesimo consultate per escludere la situazione di rischio allegata dal ricorrente (Cass., Sez. III, 12/01/2021, n. 262), in tal modo precludendo ogni controllo sulla riscontrabilità delle notizie riferite e sottraendo il relativo tema di giudizio al contraddittorio delle parti.
4. Va dunque dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, mentre va accolto il secondo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in parte qua e rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; il secondo motivo di ricorso e cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Brescia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022