Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4378 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4378 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9918-2008 proposto da:
CAPO

EMANUELA

CPAMNL53B59F205Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GALLIA 2, presso lo studio
dell’avvocato BERTI CESARE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARENSI MARINA,
MARENSI BRUNO;
– ricorrente –

2014
249

contro

PREVENZIONE SRL 02554390969, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio
dell’avvocato CARUSO BIANCA MARIA, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 24/02/2014

e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2020/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 10/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato BERTI Cesare,

difensore della

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
e della memoria; k,A0-‘ ‘COM .

e, 2,

i

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO

Capo-Società di Prevenzione srl
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 12.09.2003 Manuela Capo proponeva opposizione
avverso il decreto ing. n. 15842/03 con il quale il tribunale di Milano le aveva

della somma di € 2.562,28 a titolo di residuo pagamento di prestazioni
professionali eseguite a suo vantaggio, e precisamente per l’attività di
consulenza resa in un procedimento ex art. 700 c.p.c. istaurato da essa attrice
davanti allo stesso tribunale.
Deduceva l’opponente di nulla dovere atteso che nella causa civile suindicata
ella aveva nominati i propri consulenti di parte, l’ing. Giampaolo Berti ed il sig.
Giovanni Traina, che aveva retribuiti per le prestazioni professionali da essi
espletate, per cui chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della
Società di Prevenzione srl, e quindi la nullità del provvedimento monitorio
opposto e comunque disporsi la revoca dello stesso.
Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione , rilevando che i due
menzionati tecnici l’ing. Berti e sig. Traina avevano accettato l’incarico
facendo diretto riferimento ad essa stessa società di cui erano entrambi
amministratori e prestatori d’opera; sottolineava inoltre che due precedenti
fatture da lei emesse, riguardanti le prestazioni tecniche in questione, erano
state regolarmente saldate, senza nulla obiettare, dalla sig.ra Capo, che invece

Code Suprema di Cas

est. dr. G. A. Bursese-

3

ingiunto, in favore della richiedente Società di Prevenzione srl, il pagamento

successivamente non aveva intesoof~giduo importo, ancora dovuto di
€ 2.582,28.
L’adito Tribunale, con sentenza n. 2718/05 accoglieva l’opposizione, revocando
il provvedimento monitorio opposto, assolvendo l’attrice opponente da ogni altra

in questione era stato conferito personalmente all’ing. Giampaolo Berti ed al
sig. Giovanni Traina, cioè a due persone fisiche ( né poteva essere altrimenti) e
non ad una società, a nulla rilevando che il Traina fosse anche legale
rappresentante della società convenuta.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Società di Prevenzione srl,
insistendo sulla propria legittimazione attiva e circa l’esatto ammontare della
somma ingiunta. Resisteva la Capo e l’adita Corte d’Appello di Milano, con
sentenza n. 2020/07 depositata in data 10.07.2007, accoglieva l’impugnazione e
in riforma della sentenza appellata, rigettava l’opposizione al provvedimento
monitorio de quo, condannando la Capo al pagamento delle spese del doppio
grado.
Secondo il giudice distrettuale l’attività intellettuale
stata certamente svolta

dei due professionisti era

“nell’ambito e per la Società di Prevenzione srl, ”

essendo quest’ultima legittimata a richiedere i pagamenti e ad emettere le
relative fatture e quindi anche ad agire in giudizio qualora essi non fossero stati
spontaneamente eseguiti, tutto ciò in virtù dell’art. 2238 c.c. che consente lo
svolgimento dell’esercizio della professione in forma d’impresa. D’altra parte la

Corte Suprema di Cassazione

– est. dr. G. A. Buisese-

4

domanda formulata dalla società convenuta. Secondo il primo giudice l’incarico

Capo era ben conscia dell’assetto economico del suo rapporto con i suoi
consulenti tant’è che aveva pagato n. 2 fatture ( il cui importo corrispondeva alla
maggior parte del compenso) senza formulare alcuna riserva.
Manuela Capo propone’ ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione,

di Prevenzione srl,
MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo la ricorrente eccepisce

il vizio di motivazione della

sentenza su un punto decisivo. Deduce che la contraddittorietà della motivazione
sulla legittimazione ad agire della società La Prevenzione srl, nonostante il
riconosciuto conferimento dell’incarico ai singoli professionisti soltanto; in specie
sottolinea che non è motivata l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui
< l'attività intellettuale resa dai due professionisti è stata certamente svolta nella e per la Società di Prevenzione srl.>
La doglianza è fondata.
La corte distrettuale dopo aver affermato che l’incarico era stato conferito ai
due professionisti personalmente ( < Invero non si pone in dubbio né si nega la circostanza c..he l'incarico professionale ... sia stato dalla odierna appellante attribuito ai due professionisti personalmente in quanto tali, e — come ha osservato la difesa dell'appellante - non poteva essere diversamente">) , non ha

affatto chiarito con la surriferita affermazione (< l'attività intellettuale resa dai due professionisti è stata certamente svolta nella e per la Società di Corte Suprema di Cassazione — Il sei est. dr. G. A. Bursese- 5 sulla base di 3 mezzi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Società Prevenzione srl.> ) la specifica ragione giuridica e logica per la quale tale ultima

circostanza legittimasse la società ad agire per far valere in giudizio in nome
proprio un diritto altrui ( art. 81 c.p.c.). Si tratta tra l’altro di una questione che è
stata sempre negata e contestata dalla Capo, che ha costantemente ribadito di

ritenuta estranea rispetto all’incarico professionale conferito, nel giudizio
cautelare menzionato, unicamente e personalmente ai due tecnici Berti e
Traina. Né appare convincente in quanto apodittico e non argomentato il mero
richiamo all’art. 2238 c.c. “che prevede la possibilità di esercizio della
professione venga svolto in forma d’impresa in conformità delle disposizioni di
cui del titolo II del libro V c.c., che prevede appunto lo svolgimento del lavoro
dell’impresa.” Invero la possibilità che il professionista operi come imprenditore
prevista dal citato art. 2238 c.c. non sembra avere alcuna evidente relazione
con la questione della legittimazione attiva di una società di capitali ( come la srl
Società di Prevenzione) che, come nella fattispecie, agisca in giudizio per
esigere un credito di altri distinti soggetti, senza specificare a quale titolo ciò
faccia ( cessione di credito professionale, conclusione di un contratto ecc.).
La riconosciuta la fondatezza di tale motivo implica l’accoglimento del ricorso,
assorbiti tutti gli altri motivi ( il 2° motivo: violazione art. 2697,2727 e 2729 c.c. e
motivazione; 3° motivo: violazione artt. 2225 e 3297 c.c.).
Consegue la cassazione della sentenza impugnata, che può essere decisa nel
merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. non essendo necessari ulteriori accertamenti di

Corte Suprema di Cassazione –

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non avere mai avuto alcun contatto con la società stessa, che ha sempre

fatto. Pertanto dev’essere accolta l’opposizione al decreto ing. per cui è causa
e revocato lo stesso. Alla condanna consegde — in base al criterio della
soccombenza ex art. 91 c.p.c.- il pagamento delle spese processuali di questo
giudizio e dei gradi precedenti, liquidati come da dispositivo, con riferimento alle

P.Q.M.
La Corte, accoglie il 1° motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la
sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo e revoca lo stesso; condanna
l’opposta Prevenzione srl al pagamento delle spese processuali, come segue: a)
per il giudizio di primo grado: € 1.506,00, di cui € 940,00 per onorario e € 350,00
per diritti, oltre rimborso forfetario ed oneri di legge ; c) per il giudizio d’appello:
ociakt.0
in € 2.100,00, di cui 1.620,00 per eitare € 255,000 per diritti, oltre rimborso
forfettario ed oneri di legge; c) per il giudizio di cassazione, € 1700,00, di cui €
200,00 per esborsi.
In Roma li

22 gennaio 2014
IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE EST.

(dott. MassimmtOddo )

(dott. G etano tonio Bursese)

Dn

il F

DEPOSITATO IN CANCELLERR

Roma,

2 FEB. 2014

tariffe vigenti ratione temporis ( Cass. n. 23318 del 18/12/2012).

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