Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4378 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4378 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 5144-2010 proposto da:
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (c.f. 80002650812), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso
l’avvocato CORSO GUIDO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013
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contro

IMPRESA BONAIUTO LEONARDO;
– intimata –

Data pubblicazione: 21/02/2013

Nonché da:
IMPRESA BONAIUTO LEONARDO (c.f. BNTLRD29M23B385P),
in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria
dell’ATI costituita con l’impresa CESCA s.r.1.,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE PORTA

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CANDIA
VITO, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA;
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

873/2009 della

CORTE

D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

16/01/2013

dal

Consigliere

Dott.

SALVATORE SALVAGO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CORSO che ha

PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO, che la

chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi.

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Svolgimento del proccesso
La Corte di appello di Palermo dopo avere con sentenza non
definitiva 19 ottobre 2005 confermato la risoluzione del
contratto di appalto 25 novembre 1991 per la costruzione
dello locale chiesa parrocchiale intercorso tra il comune

inadempimento della

stazione

appaltante,con

di Calatafimi e l’impresa Leonardo Bonaiuto per
sentenza

definitiva del 25 maggio 2009, ha condannato
l’amministrazione comunale al risarcimento del danno nella
misura complessiva di C 475.777,86 così liquidato: a) E
1.515.000 corrispondente al valore complessivo dell’opera
realizzata, determinato alla data della sentenza definitiva
che ha devalutato all’anno 1995 onde sottrarvi l’acconto di
E 780.411,40 già ricevuto dall’impresa nell’anno suddetto
per i lavori eseguiti; b) C 9.244,57 pari al costo del
vincolo fideiussorio,oltre al lucro cessante per i lavori
non realizzati calcolato in C 60.280,38 con il criterio
dell’art.345 legge 2248 del 1865 All.F.
Per la cassazione della sentenza il comune ha proposto
ricorso per un motivo,articolato in quattro censure; cui ha
resistito con controricorso l’Impresa Bonanno che ha
formulato a sua volta ricorso incidentale per 2 motivi.
Motivi della decisione
Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna
questioni prospettate a sostegno dei

delle

motivi dei due

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ricorsi è corredato dai quesiti di diritto richiesti dalli
art.366 bis cod.proc.civ. introdotto dal d.lgvo 40 del 2006
a far data dal 2 marzo 2006, e poi abrogato dall’art. 47,
comma 1, lett. d), della 1. 18 giugno 2009, n. 69,tuttavia
successiva alla decisione impugnata: per il quale

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a
pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360,
comma 1, nn. l, 2, 3 e 4, c.p.c., con la formulazione di un
quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5
del medesimo comma, il motivo deve enunciare, in modo
sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria; ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di
tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la
c.d. funzione nomofilattica del giudizio di cassazione
nonché di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per
violazione di legge o per vizi del procedimento) allo
schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati.
E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza
ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del
Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel
R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene
perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di

4

Cassazione

con valenza più ampia e perciò appunto

nomofilattica – del corretto principio di diritto,
corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare
il quesito di diritto;
Poiché,pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di

invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno
dei ricorsi (cfr. Cass. Sez. un. 7258 e 14682/ 2007),tanto
l’impugnazione principale,quanto quella incidentale devono
essere dichiarati inammissibili.
La soccombenza reciproca delle parti induce la Corte a
dichiarare interamente compensate tra di esse le spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,dichiara inammissibili entrambi i

ricorsi ed

interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2013.

diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono,

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