Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4378 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 18/02/2021), n.4378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7272/2019 proposto da:

Y.W., elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Riboty,

23, presso lo studio dell’avvocato Valeria Gerace, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7496/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Y.W., cittadino (OMISSIS), ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, rigettando il gravame, aveva confermato il provvedimento di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria reso dal Tribunale;

– la corte territoriale ha, infatti, evidenziato la mancanza di specificità delle censure sollevate dall’appellante sul giudizio di non credibilità, di incoerenza e di lacunosità delle dichiarazioni da lui rese avanti la Commissione territoriale, giudizio confermato anche dal tribunale;

– egli aveva riferito di essere fuggito per il timore di ritorsioni da parte della sua famiglia, a seguito della relazione intrapresa con una zia, con la quale, dopo il di lei divorzio, si era sposato ed aveva avuto una figlia;

– il racconto era stato giudicato poco credibile e comunque inidoneo a fondare la domanda di rifugio, in considerazione dei motivi personali e familiari dell’allontanamento e dell’assenza di una persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 8;

– la corte aveva altresì escluso i presupposti per la protezione sussidiaria, così come quelli per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal richiedente asilo sulla base di tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non avere la corte territoriale accordato lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria ovvero altre forme residuali di protezione;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione delle disposizioni della direttiva 2004/83/CE e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere probatorio, per non avere la corte territoriale approfondito e contestualizzato i fatti dedotti dal richiedente asilo;

– con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame della storia del richiedente asilo in relazione alla situazione dei diritti umani in Pakistan;

– i motivi, che trattano insieme le diverse fattispecie di protezione, possono essere esaminati congiuntamente e sono privi di pregio;

– la corte territoriale ha escluso la ravvisabilità dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico sulla base delle allegazioni svolte dal ricorrente e le ha motivatamente ritenute irrilevanti alla luce del criterio normativo del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 8, con riguardo ai motivi di persecuzione;

– nè il riferimento alla blasfemia od all’intollerabilità del gesto asseritamente compiuto dal ricorrente (cfr. pag. 8 del ricorso) appaiono coerenti con il racconto, là dove è lo stesso ricorrente che riferisce il divorzio ottenuto dalla zia ed il successivo matrimonio, circostanze queste che legittimamente sono state ritenute incompatibili con l’allegata persecuzione personale a ragione della relazione sentimentale intrapresa con la zia, configurando piuttosto un quadro di comportamenti socialmente e legislativamente ammessi;

– neppure appare fondata la censura inerente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sia nelle forme individualizzate di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), stante la mancata allegazione di fatti integranti il grave danno derivante da condanna a morte o da trattamenti inumani o degradanti, sia con riguardo alla fattispecie di cui alla lett. c) del cit. D.Lgs. n. 251, art. 14: infatti, il rapporto di Amnesty International nonchè la scheda tratta dal sito (OMISSIS) non indicano la sussistenza nel Pakistan di una situazione socio-politica riconducibile alla fattispecie della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale intesa in conformità con la giurisprudenza unionale (cfr. sentenze Corte di giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 30 gennaio 2014, causa C-285/12 Diakitè);

– la conclusione raggiunta dalla corte è fondata sulle fonti informative aggiornate e specificamente indicate nella sentenza impugnata (cfr. pag. 5), con l’ulteriore conseguenza che non è fondata la denuncia di omesso esame della situazione sociopolitica del Pakistan nè della concreta esposizione al rischio di compromissione dei diritti umani del ricorrente;

– neppure coglie nel segno la censura di violazione delle norme in materia di onere probatorio dal momento che la corte ha fatto ricorso al dovere di cooperazione in conformità al contenuto che lo stesso assume in relazione ai diversi presupposti delle forme di protezione riconoscibili ed in funzione della plausibilità e specificità delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo, così come costantemente chiarito rispetto anche al correlato diverso tenore dell’onere di allegazione (cfr. Cass. 16202/2005; id. 13940/2020; id. 14350/2020; id. 19224/2020);

– infine, infondata per la sua genericità è la censura avverso il diniego della protezione umanitaria non risultando in alcun modo smentita l’osservazione della corte territoriale circa la mancata allegazione di alcuna specifica condizione di personale vulnerabilità;

– in definitiva, pertanto, il ricorso va respinto;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA