Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4377 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4377 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 9386-2008 proposto da:
GATTO

RONCHERO

GIOVANNI

GTTGNN49H24A373Y,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CORSINI ALBERTO;
– ricorrente 2014
248

contro

COMUNE SANTO STEFANO DI MAGRA in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BANCO DI S. SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato
FAZI LUCIA, rappresentato e difeso dagli avvocati

4

Data pubblicazione: 24/02/2014

BENEDETTO ANTONIO, BELLONI MARIANGELA;
– controri corrente

avverso la sentenza n. 77/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato BENEDETTO Antonio, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso per il primo, secondo, terzo
motivo, accoglimento del quarto e del quinto motivo di
ricorso assorbito il sesto motivo.

udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. GAETANO

v

Gatto Ronchero — Comune di Santo Stefano di Magra

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 1’11.10.93 il Comune di Santo Stefano di
Magra proponeva opposizione al decreto ing. n. 671/93 rilasciato dal Presidente

per il pagamento della somma complessiva di L. 59.158.485 oltre accessori e
spese a lui dovuta a titolo di pagamento delle prestazioni professionali di cui
alle fatture n. 2/90 del 4.7.90 di lire 40.617.825 e n. 6/90 del 9.10.90 rese in
favore del Comune. Deduceva quest’ultimo di nulla dovere per le prestazioni
svolte dal professionista nell’interesse dell’ente, in quanto la fattura n. 2/90 era
stata saldata come da documentazione prodotta; mentre la fattura n. 6/90, si
riferiva alla redazione del progetto esecutivo di un centro sportivo in località La
Madonnetta, per il compenso di L. 5.000.000, subordinato al conseguimento di
un finanziamento necessario per la realizzazione del centro stesso,
finanziamento che però non era stato mai erogato in quanto il professionista
non aveva inteso apportato le necessarie modifiche richieste dal CONI.
Si costituiva l’opposto replicando che, quanto alla fattura n. 2/90, essa riferiva
ad una prestazione professionale ulteriore rispetto a quella indicata dal
Comune,

mentre circa la fattura n. 6/90 il compenso doveva essergli

ugualmente riconosciuto, anche in carenza di approvazione del progetto ovvero
della sua realizzazione, in quanto il mancato finanziamento dell’opera progettata
era addebitabile al solo comportamento dell’Ente.

Corte Suprema di Cassazione – Il sez. e

est. dr. G

ursese-

3

del tribunale di La Spezia in favore del ricorrente ing. Giovanni Gatto Ronchero

Concessa la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio ed escussi i
testi, l’adito tribunale accoglieva l’opposizione del comune, osservando che la
fattura n. 2/90 era stata saldata, mentre per quanto concerneva la fattura n. 6/90,
nulla era dovuto in quanto il professionista, per propria negligenza, aveva reso

subordinato il versamento del compenso nel disciplinare d’incarico.
La sentenza veniva appellata dall’ing. Gatto Ronchero sotto diversi profili.
Resisteva il Comune e l’ adita Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 77
depos. il 9.2.2007, rigettava l’impugnazione, osservando che la fattura n. 2/90 si
riferiva necessariamente a quelle prestazioni ( e non ad altre) per cui era
intercorso con l’ente un regolare contratto scritto in relazione alle quali il
comune aveva corrisposto il compenso stabilito, atteso che l’imputazione del
pagamento poteva riferirsi solo a tale contratto; mentre la fattura n. 9 /90 era
sottoposta alla condizione sospensiva di avvenuto finanziamento dell’opera, ciò
che non si era mai verificato, in quanto le varianti imposte dal CONI, come
richieste al professionista, non erano state da questi inserite nel progetto.
La Corte inoltre rigettava le richieste istruttorie dedotte dall’appellante nel
giudizio d’appello in relazione all’eccezione di cui all’art. 1359 c.c. introdotta solo
in quella s-ede, drca il m-ancato avveramento della condizione quale evento
imputabile al comportamento negligente del comune.

Corte Suprema di Cassazione II se

dr. G. A. Bursese-

4

impossibile l’approvazione del progetto, condizione alla quale era stato

Per la cassazione

la suddetta decisione ricorre il Gatto Ronchero sulla

base di 6 mezzi; resiste

con controricorso il comune di Santo Stefano di

Magra.

MOTIVI DELLE DECISIONE

dell’art. 345 c.p.c. L’esponente si duole della mancata riapertura dell’istruttoria
in appello con riferimento alle richieste istruttorie dedotte in quella sede.
Lamenta in specie l’omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di esibizione (
art. 210 c.p.c.) dei progetti dell’impianto sportivo e delle delibere di approvazioni
di essi ( delibera n. 348 dell’8.10.91) nonché la violazione di norme diritto, dei
contratti e degli accordi collettivi di lavoro. Sostiene che l’accoglimento della
richiesta di esibizione avrebbe consentito di dim-ostrare c-he il p rofessionista
aveva apportato le modifiche richieste dal CONI e che il mancato avveramento
della condizione del finanziamento era addebitabile al comune di Santo Stefano
del Magra che non aveva dato corso alle attività necessarie ad ottenerlo.
La doglianza non ha pregio.
il motivo è privo di autosufficienza non indicando quando ed in quali termini il
ricorrente avrebbe richiesto l’esibizione dei progetti relativi all’opera sportiva in
parola. La censura si riferisce sostanzialmente alle valutazioni espresse dal
giudice distrettuale circa la necessità e rilevanza dei mezzi istruttori ed è come
tale inammissibile in questa sede, stante la corretta e coerente motivazione della
sentenza. Il giudice territoriale infatti ha puntualmente osservato che l’opera

Corte Suprema di

ff ione — Il sei. civ est. dr. G. A. Bursese-

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1 – Con il primo motivil* ricorrente, denunzia la violazione e falsa applicazione

non venne finanziata ” … in quanto le variante imposte dal CONI non furono
inserite nel progetto ( a fatto riferimento al teste Bellè, rappresentante del Coni
per gli impianti sportivi della provincia di La Spezia)” e che era generica la prova
per testi articolata sul punto dell’epoca della consegna dell’ultimo progetto al

congruità del lavoro svolto relativamente all’ex Palazzo Civico e non anche per
dimostrare l’avvenuta predisposizione delle varianti al progetto così come
pretese e richieste dal CONI.
2 — Con il 2° motivo

l’esponente denuncia omessa o contraddittoria

motivazione su un fatto decisivo, ” per non avere ammesso la prova testimoniale
dedotta dall’appellante in relazione alla controeccezione di cui all’art. 1359
c.c. introdotta per la prima volta in appello. Sottolinea la contraddittorietà delle
affermazioni del giudice secondo cui la prova verteva su una controeccezione
nuova e che su tale fatto si era già esaurita l’istruttoria.
3- Con il 3° motivo si deduce l’ omessa o contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo, ” per non avere ammesso la prova testimoniale su un fatto
ai

costituito da un eccezione dedotta per la prima volta in appello ( art. 1359 c.c.) .
Entrambi tali ultimi motivi — congiuntamente esaminati in quanto strettamente
connessi — non hanno pregio, non ravvisandosi il vizio motivazionale
prospettato. .
La sentenza ha infatti affermato che l’attore solo in appello aveva prospettato
l’addebitabilità al Comune del mancato verificarsi della condizione sospensiva e

Corte Suprema di

– Il sez. eiv .est. dr. G. A. Bursese-

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comune; menziona una richiesta di esibizione di delibere fatta per dimostrare la

in forza di tale eccezione intendeva aprire l’istruttoria su un profilo che però era
già esaurito in primo grado; ha sottolineato che la prova era generica quanto al
capo 8, non specificando quando sarebbe stato consegnato l’ultimo progetto al
Comune ed era irrilevante quanti ai capi successivi.

decisivo in quanto il giudice ” pur ritenendo che il debitore avesse imputato il
pagamento di lire ad un incarico diverso rispetto a quello per il quale il
professionista aveva agito, ha poi sostenuto che tale pagamento dovesse essere
riferito a quest’ultimo credito, soltanto perché in relazione al credito per il quale
era stata fatta l’imputazione, non era stata data la prova che si fosse
validamente concluso il contratto per forma scritta” ( imputazione al credito
contrattuale delle somme pagate per un incarico non sorretto da contratto).
La doglianza è infondata.
La sentenza ha affermato che relativamente all’ex palazzo civico era stato
validamente conferito il solo incarico cui faceva riferimento il disciplinare di
conferimento della direzione lavori e progettazione interna delle opere di
completamento del palazzo civico e che ad esso il debitore aveva imputato il
pagamento nel mandato n. 194.
5 — Con il 5° motivo infine l’esponente denuncia violazione e falsa applicazione

art. 1193 c.c. in relazione alla fattura n. 2/90″ poiché il giudice ha ritenuto che il
pagamento di cui al mandato di pagamento n. 194 Manutenzione straordinaria

Corte Suprema di Cassazion

II sez. eiv.

G. A. Bursese-

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4 — Con il 4 0 motivo si denuncia l’ omessa o contradd. motivazione su un fatto

P

ex palazzo comunale”) della somma di L. 16.248.600…. dovesse essere
imputato ad un rapporto diverso rispetto a quello in esso indicato.”
La doglianza è inammissibile: non è chiarito

in fatto dal ricorrente la

contraddittorietà dell’imputazione della fattura e del mandato e, in particolare,

comunale” si riferisse ad un incarico diverso da quello sorretto dal contratto di
“direzione dei lavori e progettazione interna dei lavori relativi al Palazzo civico”.
6 – Con il 6° motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’ art.
2697 c.c. “in quanto avrebbe dovuto il Comune e non l’appellante, produrre il
disciplinare di incarico in relazione al mandato di pagamento n. 194 del
14.2.1991….relativo al primo appalto riguardante la ristrutturazione del palazzo
civico “. Sostiene il professionista che egli aveva invece prodotto in atti sia il
contratto che le delibere comunali in relazione alle prestazioni richieste, cioè i
fatti che costituivano il fondamento del suo diritto ex art. 2697 c.c. e che semmai
era il Comune che avrebbe dovuto provare una diversa imputazione del
pagamento effettuato.
Il motivo è infondato.
Sostiene il Comune che in realtà

il mandato di pagamento si riferiva

espressamente ai lavori autorizzati con contratto scritto e quindi regolarmente
saldati. Invero l’onere della prova della diversa imputazione non gravava certo
sul Comune debitore, ma sul professionista che aveva contestato tale
imputazione. In tal senso si è espressa questa S.C. statuendo che in tema

Corte Suprema di Cassazione – Il sez.

G. A. Bursese-

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perché l’imputazione del mandato a ” Manutenzione straordinaria ex palazzo

di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme
idonee ad esAinguere il debito, inc-ombe a c_olui c he p—retenda di im—putare
l’adempimento ad altro credito , l’onere della prova delle condizioni di una

diversa imputazione ( Cass. n. 1064 del 19/01/2005; Cass. n. 8066 del

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. — Le spese di lite, per il principio
della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali che liquida in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.
In Roma li 22 gennaio 2014
IL CONSIGLIERE EST.
(dott. Gaeta

Bursese)

IL PRESIDENTE
(dott. Massrv\ Oddo )

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

24 FEB. 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

31.03.2007).

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