Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4377 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 23/02/2011), n.4377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29570-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.C., G.D., R.M., R.E.,

R.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato DI MATTIA SALVATORE, che li

rappresenta e difende, giusta delega in calce;

FONDAZIONE MANTOVANI ONLUS in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITALIANO ROTELLINI

88, presso lo studio dell’avvocato BELLI ERMANNO, che lo rappresenta

e difende, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 142/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2 010 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il resistente l’Avvocato BELLI, che ha chiesto il rigetto,

è comparso per il resistente l’Avvocato ALBINI CARLO con delega

dell’Avvocato DI MATTIA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 178/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Milano 2 nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di parziale accoglimento delle riunite opposizioni spiegate dalla Fondazione Mantovani Onlus e dai sigg.ri R.E. ed altri nei confronti di avviso di accertamento emesso a titolo di INVIM in relazione a compravendita immobiliare.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso la Fondazione Mantovani Onlus, che ha presentato anche memoria.

Resistono altresì, con separato controricorso, i sigg.ri M. C., R.E., G.D., R.L., R. M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 7, 52, art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la “sentenza impugnata è palesemente nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 non consentendo essa “di capire in alcun modo cosa il giudice a quo si sia rappresentato quale thema decidendum”, palesandosi pertanto quale “motivazione meramente parvente …”.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, risponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità che la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (da ultimo v. Cass., 8/1/2009, n. 161).

Si è al riguardo altresì precisato che la motivazione per relationem della sentenza ‘ pronunciata in sede di gravame è legittima purchè il giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, quand’anche sinteticamente, le ragioni della conferma – della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto, tale non essendo invero la sentenza la laconicità della cui motivazione, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione (v. Cass., 14/2/2003, n. 2196, e, da ultimo, Cass., 11/6/2008, n. 15483).

Orbene, essendosi limitato a meramente affermare che “Le ragioni della decisione dei Giudici di primo grado appaiono inoppugnabili sia per il diritto che per il merito. Quanto addotto in sede di appello nulla di nuovo apporta al lavoro svolto mirabilmente dalla CTP. Questa Commissione non può pertanto che confermare e far proprio interamente quanto espresso nella sentenza di 1^ grado non essendo emerso nulla che possa indurre o modificare la decisione” emerge evidente come il giudice dell’appello abbia nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’imporrà pertanto la cassazione, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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