Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4377 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4377 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 204-2013 proposto da:
BALZANO NIARLMZOSARIA, BRUZZONE NIAURA, DENEGRI
FLAVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n.2,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che le
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
GLORIA PIERI, ‘SETTA BARS ANTI MAUCERI, VITTORIO
ANGIOLINI;

– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

Data pubblicazione: 22/02/2018

- controricorrente nonchè
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ’ E RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivaniente
domiciliato in ROI\LX, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

e difende ope legis;
– ricorrente successivo contro
BALZANO MARIAROSARIA, BRUZZONE MAURA, DENEGRI
FLAVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n.2,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO AMERICO, che le
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
GLORIA PIERI, ISETTA BARSANTI MAUCERI, VITTORIO
ANGIOLINI;
-con troricorrenti successivicontro
ROSSI STEFANIA, ABBATE MRIA TERESA, LEGNARO
FRANCESCA, MARINA DANILO, elettivamente domiciliate in
ROMA, Via NAZARIO SAURO n.16, presso lo studio dell’avvocato
STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato NIASSIMO
PISTILLI;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali successivicontro
PACELLA VITA MARIA, GIUNTA GIUSEPPINA, FIORDALISO
RITA, TEDESCO TERESA, GALTIERI FRANCESCA, BUSETTI

Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

EMANUELA, MORLEO MIMNL-k, CARUSO LUCIANA, FAZZI
MARIA, CASTAGNO EMANUELA, SANFILIPPO CONCETTA;

– intimatiavverso la sentenza n. 725/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERN ANDES.

RILEVATO
che il Tribunale di Genova con diverse sentenze, accogliendo in
parte le domande proposte da Pacella Vita Maria, Giunta Giuseppina,
Fiordaliso Rita, Tedesco Teresa, Galtieri Francesca, Busetti Emanuela,
Balzano Niariarosaria, Morleo Mimma, Caruso Luciana, Pazzi Ilaria,
Castagno Emanuela, Bruzzone Maura, Denegri Havia, Sanfilippo
Concetta, Rossi Stefania, Abbate Maria ‘Teresa, Legnaro Francesca e
Danno Marina nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca riconosceva il diritto delle ricorrenti —
docenti e personale ATA alle dipendenze del NITUR in forza di
consecutivi contratti a tempo determinato – alla progressione
professionale retributiva in relazione al set’vizio prestato e condannava
il Ministero a corrispondere ai predetti le differenze stipendiali in
ragione dell’anzianità di servizio maturata e la rigettava nel resto
quanto a Pacella Vita Maria , Busetti Emanuela, Balzano Mariarosaria,
Morleo Mimma, Caruso Luciana, Fazzi Ilaria, Castagno Emanuela,
Bruzzone Maura e Legnaro Francesca; quanto alle posizioni di Giunta
Giuseppina, Fiordaliso Rita, Tedesco Teresa, Galtieri Francesca,
Abbate Maria Teresa, Danno Marina e Denegri Flavia, dichiarata la
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GENOVA, depositata il 27/06/2012;

illegittimità del termine apposto ai contratti conclusi da ciascuna di
esse perché protrattisi oltre i 36 mesi e rigettata la domanda di
conversione dei contratti in rapporti a tempo indeterminato,
condannava il Ministero al risarcimento del danno liquidato nella
misura di 15 mensilità;

Genova — riuniti i gravami proposti e per quello che ancora rileva in
questa sede — confermava tutte le decisioni di primo grado riguardo
alla statuizione relativa al riconoscimento della progressione
professionale retributiva per il servizio prestato con condanna del
Ministero alla corresponsione delle differenze stipendiali in ragione
dell’anzianità di servizio maturata, rigettando le domande di
declaratoria di illegittimità del termine (riformando, quindi, quelle
decisioni che tale domanda avevano accolto);
che per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso:
– la Balzano, la Bruzzone e la Denegri affidato a sei motivi cui resiste
con controricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e propone a sua volta ricorso incidentale fondato su un
motivo;
– il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca cui
resistono con controricorso la Balzano , la Bruzzone e la Denegri
nonché la Rossi, l’Abbate, la Legnaro e di Marina Danilo queste ultime
quattro propongono, a loro volta, ricorso incidentale fondato su tre
motivi mentre le altre lavoratrici sono rimaste intimate;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il Ministero ha depositato rinuncia al ricorso non notificata alle
controparti che hanno resistito con controricorso;
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che, con sentenza del 20 giugno 2012, la Corte di Appello di

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata;

CONSIDERATO
che con l’unico motivo del ricorso principale nonché del ricorso

applicazione di plurime disposizioni di legge ( in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) assumendosi: che i rapporti di
lavoro a tempo detettninato del settore scplastico sono assoggettati ad
una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio
di non discriminazione è correlato all’ab .uso del contratto a termine,
nella specie da escludersi in quanto il ricorso alla stipula di contratti a
termine del personale docente trova giustificazione in ragioni oggettive
e non è maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
che, il ricorso principale va dichiarato inammissibile nei confronti
della Balzano, della Bruzzone, della Denegri, della Rossi, dell’Abbate,
della Legnaro e di Marina Danilo non essendo state rispettate le
formalità previste dall’art. 390 cod. proc. civ. (rinuncia notificata alla
parte costituta o comunicata agli avvocati della stessa), sicchè non può
farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi di tale
norma; invero, l’atto di rinunzia ha carattere recettizio, esigendo l’art.
390 cod. proc. civ. che esso sia notificato alle parti costituite o
comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.
Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaiQ 2013, n. 2259) e
l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla
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incidentale proposti dal Ministero viene dedotta violazione e falsa

regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art.
391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza
dichiarativa dell’estinzione può condannare la parte che vi ha dato
causa alle spese;
che la rinunzia non notificata, sebbene non idonea a determinare

interesse alla decisione e comporta pertanto l’inammissibilità del
ricorso (cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n.
3876 del 2010 , n. 23685 del 2008, n. 3456 del 2007, n. 24514 del 2006,
n. 15980 del 2006, n.22806 del 2004, n. 10573 del 2016);
che, viceversa, va dichiarato estinto il procedimento nei confronti
delle parti rimaste intimate;
che il motivo del ricorso incidentale — per il quale non è pèrvenuta
rinuncia – è infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme al
principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. 7.11.2016 n.
22558, e 23.11.2016 n. 23868 alle cui condivisibili motivazioni ci si
riporta integralmente) per il quale « nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla
direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di
riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della
medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti. a tempo
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno
disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo
dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione
degli assunti a tempo determinato al trattamento econorriico iniziale
previsto per i dipendenti a tempo indeterminato »;
che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi
affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della
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l’estinzione del processo, denota comunque il venire meno di ogni

clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a
carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo
determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli
rispetto a_ quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato
comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine

che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano
indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità,
poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da
intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono
integralmente fatte proprie dal Collegio;
che: •
– con il primo motivo del ricorso principale della Balzano, della
Bruzzone e della Denegri è denunciata ( ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3 cod. proc. civ.) violazione del d..lgs. 30 marzo 2001 n.165,
sul rilievo della mancanza di disposizioni volte ad escluderne
l’applicazione ai contratti stipulati con il personale scolastico e sul
rilievo che dovrebbe farsi applicazione congiunta delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi n. 165/2001 cit. e n. 368 del 6
settembre 2001 al fine di rendere conforme alla Direttiva Europea la
disciplina dei contratti a termine del personale scolastico, posto che la
normativa sulle supplenze scolastiche non conterrebbe alcuna
disposizione volta a reprimerne la reiterazione;
– con il secondo motivo è denunciata ( ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 5 comma 4 bis del d. lgs. 368/2001, sostenendosi che detta
disposizione mira ad ostacolare l’esito positivo dei giudizi instaurati dai
lavoratori del comparto e fondati sui principi affermati nell’Accordo
quadro CES, UNICE e CEEP del 1999, recepito nella Direttiva
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apposto al contratto;

70/99/CE e che il ricorso reiterato e continuo ai contratti a tempo
determinato mira a far fronte ad esigenze non temporanee e di fatto
realizza una violazione del principio di parità di trattamento tra
dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato;
vengono, quindi, -riproposte le questioni di pregiudiziale comunitaria,

Corte di Giustizia, dalla Corte di Strasburgo con riguardo all’art. 6 della
CEDU, e invoca le disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 52 della
Carta di Nizza;
– con il terzo motivo è denunciata ( ai sensi art. 360, primo comma,
n. 5, cod. proc. civ.) omessa e comunque insufficiente motivazione in
relazione alla richiesta di disapplicazione dell’art. 9 comma 18 del d.l.
13 maggio 2011 n. 70 conv. in L. 12 luglio 2011 n. 106, alla eccezione
di illegittimità comunitaria e costituzionale di detta norma, anche con
riguardo all’art. 6 della Convenzione EDU, lamentandosi che la Corte
territoriale non ha esposto le ragioni del mancato accoglimento di tali
richieste;
– con il quarto motivo è denunciata ( ai sensi art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi O
ed 1, del d. lgs. 368 del 2001, assumendosi che, diversamente da
quanto affermato nella sentenza impugnata, troverebbe applicazione
l’art. 1, comma 1, del d. lgs. 368/2001 secondo cui il contratto a tempo
determinato costituisce eccezionè rispetto al contratto di lavoro a
tempo indeterminato e che, inoltre, nel settore pubblico il legislatore,
nel modificare l’art. 36 del d. lgs..- n. 165 del. 2001, ha consentito alle
pubbliche amministrazioni di fare ricorso al lavoro flessibile solo in
presenza di esigenze temporariee ed eccezionali;
– con il quinto motivo è denunciata ( ai sensi dell’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5-, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione
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di illegittimità costituzionale, richiamando i principi affermati dalla

degli artt. 1, comma 1, e 2, 5, comma 4 bis, del d. lgs. 368/2001, ed
omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte territoriale, in
conseguenza della affermata legittimità dei contratti a termine, omesso
di esaminare le conseguenze della illegittimità dei contratti in relazione
all’avvenuto superamentd del periodo massimo di durata di trentasei

– con il sesto motivo è denunciata ( ai sensi dell’art. 360, primo
comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) violazione dell’art. 32, comma 5, della
L. 4 novembre 2010 n.183 e, in subordine degli artt. 1218, 1223 e 1224
cod. civ., nonchè omessa ed-insufficiente motivazione, per non avere
la Corte territoriale esaminato la domanda volta al pagamento della
indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32, comma 5, della L.
183/210 e, in subordine, si evidenzia che il .risarcimento del danno
deve avere un effetto dissuasivo ‘reale;

che:
con il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Rossi, dall’
Abbate, dalla Legnaro e da Marina Danilo si deduce “violazione e/o
falsa applicazione del considerando n. 16, dell’art. 2 della Direttiva del
Consiglio 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nonché del preambolo
(commi 2, 3 e 4 dei punti 6, 7,- 10 delle considerazioni generali, della
clausola 1, lettera b, della clausola 2, punt,(41), della clausola 5, punto 1,
dell’Accordo Quadro CES – UNICE – CEEP sul lavoro a tempo
determinato del 18 marzo 1999, recepito e allegato alla direttiva
comunitaria 1999/70/CE; violazione e/o falsa applicazione degli artt.
10,k11
1, 4, 5 ( commi 4 e 4 bis),
del d.lgs. 368/2001, anche in

combinato disposto con l’art. 4 della legge 4 giugno 1999 n. 124″ ( in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Premesso
che le supplenze disciplinate dall’art. 4 della legge n. 124 del 1999 sono
volte a soddisfare esigenze permanenti sia nella ipotesi in cui attengano
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mesi;

a vacanze sul cosiddetto organico di diritto, sia qualora si riferiscano a
posti disponibili di fatto, atteso che solo i contratti a termine previsti
dal comma 3 del richiamato art. 4 presuppongono una ragione
effettivamente temporanea e transitoria, essendo per lo più stipulati nei
casi di sostituzione di personale assente, si assume che la normativa

368 del 2001, è stata da quest’ultimo abrogata, in forza della norma di
chiusura dettata dall’art. 11 dello stesso decreto e che il sistema del
reclutamento del personale a termine della scuola viola la direttiva
richiamata in rubrica, perché consente la reiterazione del contratto a
tempo determinato in assenza di ragioni oggettive, non potendosi
ritenere tali le esigenze di contenimento della spesa pubblica, e senza
porre alcun limite al numero dei rinnovi o alla durata massima dei
contratti;
– con il secondo motivo .si denuncia la violazione dell’art. 36 del
d.lgs. 30 marzo 2001 ‘n. 165 anche in relazione alle disposizioni della
Direttiva eurounitaria e del d.lgs. n. 368 del 2001 indicate nel primo
motivo ( in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in
quanto, una volta accertata la illegittimità della reiterazione, dovrebbe
essere disposta la trasformazione del rapporto a termine in contratto a
tempo indeterminato, essendo il personale da immettere
definitivamente nei ruoli del Ministero individuato sulla base della
posizione rivestita nelle graduatone permanenti, utilizzate anche per il
conferimento delle supplenze annuali; con la conseguenza, che
nell’ambito scolastico” alla pronuncia di conversione non risulta
ostativo il principio costituzionale del pubblico concorso, giacché il
reclutamento, anche nella sua forma ordinaria, prescinde da
quest’ultimo. Si evidenzia, peraltro, che la giurisprudenza della Corte di
.Giustizia è chiara nell’affermare che l’abuso può essere represso e
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speciale, in quanto in insanabile contrasto con le previsioni del d.lgs. n.

sanzionato anche attraverso una misura diversa dalla conversione,
purché quest’ultima sia effettiva, dissuasiva ed equivalente sicchè il
risarcimento del danno, pertanto, deve essere congruo e deve avere
anche una finalità sanzionatoria;
– con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione

1999/70/CE del 28 giugno 1999 ed all’art. 6/1 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo ( in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 3; cod. proc. civ.) affermandosi che il comma 18 dell’art.9 del D.L.
n. 70 del 2011 sarebbe in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del
28 giugno ‘1999 e vengono, quindi, riproposte le richieste di rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
che le questioni oggetto dei sei motivi di ricorso principale nonché
dei tre motivi del ricorso incidentale sono già state scrutinate da questa
Corte nelle decisioni del 2016 nn. da 22552 a 22557, 23534, 23535,
.23750, 23751, 23866, 23867 , da 24934 a 24040, da 24126 a 24130,
24272, 24273, 24275, 24276, e da 24813 a 24816, in relazione a
fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame ed ai
principi affermati in dette pronunce va data continuità e va, pertanto,
ribadito che:
– A.

“La disciplina del reclutamento del personale a termine del

settore scolastico, contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata
abrogata dal d.lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza
dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che ad essa attribuisce
un connotato di specialità-.
– B.

“Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell’art. 4 commi 1 e il della legge 3.5.1999 n. 124 e in applicazione
della –Direttiva 1999/70/CE 1999 è illegittima, a far tempo dal
.10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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del diritto comunitario con riguardo Direttiva del Consiglio

dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in
vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente con il
personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario,
per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno

continuativa, superiore a trentasei mesi”.
– C.

“Ai sensi dell’art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del d.

lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche

–‘hIrninrstra’zioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
,

lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.”
– D. “Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai
sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 3.5.1999 n. 124, realizzatesi prima
dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, con il personale
dociente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro
la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata,
effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente
l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto
dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge
107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura
di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto,
relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta
assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di

•’ fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico
impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle

Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non

graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109
dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015.”
– E. “Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001
e prima dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107,
rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo,

disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata
misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a
sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della
violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai
docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso
l’operare dei pregressi strumenti selettivi- concorsuali.”
– F.

“Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima

dell’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107, rispettivamente
con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed
, amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili
entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per
l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi
affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza n. 5072 del 2016 ,
che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di
domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli
esclusi dall’immissione in ruolò stessa, con la precisazione che l’onere
di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non
beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata
sentenza.”
– G.

“Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine

stipulati ai sensi dell’ art. 4 c. 1 L. 124/1999, avveratasi a far data da
10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed
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tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e

ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi
precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al
risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella
già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.”
– H. “Nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai

supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi
dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto
del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione
ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima;”
che, pertanto, in applicazione dei predetti principi alla fattispecie in
esame si rileva:
– riguardo al ricorso principale proposto dalla Balzano, dalla Bruzzone
e dalla Denegri — che per la Balzano e la Bruzzone non è configurabile
alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto le
assunzioni ebbero ad oggetto supplenze su posti di “o. rganico di fatto”
(la Balzano), o di “organico di fatto” e di “organico di diritto” per un
periodo non superiore ai trentasei mesi ( la Bruzzone) né risulta, poi,
che le predette abbiano allegato che vi fu nella concreta attribuzione
delle supplenze sui posti in organico di fatto e in organico di diritto un
uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal
legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle
concrete esigenze del servizio e nemmeno che abbia allegato e provato
circostanze concrete atte a dimostrare che negli Istituti in cui la
prestazione fu eseguita non sussisteva un’effettiva esigenza
temporanea; diversamente, che quanto alla posizione della Denegri, è
illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi
dell’art. 4 commi 1 e 11 della legge 3.5.1999 n. 124, prima dell’entrata in
Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le

vigore della legge 13 luglio 2015 n. 107 per la copertura di cattedre e
posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre (quindi
reiterazione su organico di diritto) con una durata complessiva
superiore a trentasei mesi e, non risultando la stabilizzazione della
predetta in virtù della citata legge 107 del 2015 o in conseguenza

riconosciuto il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi
di cui alla richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 n.
2016;
– con riferimento al ricorso incidentale della Rossi dell’Abbate, della
Leg-naro e di Marina Danilo che non è configurabile comunque alcuna
abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto pare evincersi
dalle pur scarne indicazioni contenute tanto nella sentenza impugnata
quanto nel ricorso per cassazione che si è trattato esclusivamente di
assunzioni a termine su posti di • “organico di diritto di durata non
superiore a trentasei mesi (non avendo le ricorrenti specificamente
dedotto che detto termine sia stato superato limitandosi ad una
generica affermazione di non brevità o temporaneità e senza alcun
distinguo tra una posizione e l’altra) ovvero di assunzioni su posti di
organico di fatto, per coprire posti che non sono tecnicamente vacanti,
ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l’aumento
imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui
pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l’aumento del
numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere
logistico e neppure le ricorrenti hanno, d’altra parte mai dedotto o
allegato — se non con apodittica e generica affermazione – che vi s-ia
stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico
di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione
delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla. ricognizione dei posti
Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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dell’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, va quindi

e delle concrete esigenze del servizio né tampoco hanno allegato
circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo
stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di
ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di
fatto disponibili;

dell’art. 267 del TFUE, della procedura di rinvio pregiudiziale dinanzi
alla CGUE – formulata sulla dedotta contrarietà con la clausola 5,
punti 1 e 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
allegato alla Direttiva 1999/70/CE 1999, e della clausola 4 dello stesso
accordo quadro, e sull’ipotiZzato contrasto del principio di uguaglianza
e non discriminazione del diritto UE, del trattamento previsto nel
nostro ordinamento rispettivamente per i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati con la pubblica amministrazione, in particolare
nel Comparto Scuola, e per i contratti a termine stipulati con gli enti
pubblici economici e con í’datori di lavoro privati, là dove il legislatore.
nazionale avrebbe escluso i primi dalla tutela rappresentata dalla
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di
applicazione delle regole interne di recepimento della suindicata
direttiva 1999/70/CE, emanate in attuazione dell’art. 117, primo.
comma, Cost., senza prevedere alcuna sanzione effettivi,
proporzionale, preventiva, – dissuasiva neanche sotto il profilo del
risarcimento del danno – per le ragioni già esposte nella sentenza di
questa Corte n.22555 del 7 novembre 2016 ( paragrafi da A09 a 1 -16)
qui richiamate ( nello stesso senso vedi anche; Cass. n. 164 del 5
gennaio 2017, tra le varie);

che, pertanto, il ricorso principale della Balzano della Bruzzone
nonché quello incidentale della Rossi dell’Abbate, della Legnaro e di
Marina Danilo vanno rigettati mentre va accolto il quinto motivo del
Ric. 2013 n. 00204 sez. ML – ud. 19-10-2017
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che, inoltre, non può essere accolta la richiesta di avvio, ai sensi

ricorso della Denegri, rigettati quelli dal primo al quarto ed assorbito il
sesto, l’impugnata sentenza, con riferimento alla sola posizione della
Denegri in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello
di Genova in diversa composizione che provvederà anche in ordine
alle spese del presente giudizio, sempre limitatamente al ricorso della

Denegri;
che la novità e la complessità della questione, diversamente risolta
dalle Corti territoriali e, soltanto dopo il deposito del ricorso, da questa
Corte, giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio
di legittimità tra il Ministero, ad, eccezione di quelle relative alla
posizione della Deriegri, e la Balzano, la Bruzzone , la Rossi, la
Legnaro, l’Abbate e Marina Danilo; nulla per le spese nei confronti
delle altre intimate che non hanno svolto alcuna attività difensiva;

P.Q.M.
La Corte, accoglie il quinto motivo , assorbito il sesto e rigettati gli
altri quanto alla posizione di Denegri Flavia, rigettati tutti i motivi di
ricorso quanto alle posizioni Balzano Mariarosaria e Bruzzone3Nr -ri4
rigetta il ricorso incidentale del Ministero; dichiara inammissibile il
ricorso principale del Ministero nei confronti delle controricorrenti e lo
dichiara estinto nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto
attività difensive; rigetta il ricorso incidentale proposto da Rossi
Stefania, Abbate Maria Teresa, Legnaro Francesca e Marina Danilo;
cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla
4-

Corte di Appello di Genova in diversa composizione che provvederà
anche in ordine alle spese del presente giudizio ( quanto alla posizione
di Denegri Flavia); compensa le spese del presente giudizio tra Balzano
Mariarosaria e Bruzzone Maura ed il Ministero nonché tra il 1\Enistero
e Rossi Stefania, Abbate Maria Teresa, Legnaro Francesca e :Marina
Ric. 2013 n. 00204 sez. ML
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ud. 19-10-2017

Dando; nulla per le spese nei confronti degli altri intimati che non
hanno svolto alcuna attività difensiva.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2017

Presidente

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