Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4377 del 21/02/2013


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Civile Decr. Sez. 1 Num. 4377 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Il Presidente
premesso:
– che il fallimento GE.FOR. soc. consortile a r. I., in persona del
curatore avv. Roberto Locatelli, rappresentato e difeso dall’ avv.
Cosimo Rucellai ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avv. Paolo Todaro in Roma, via Gregoriana n. 5, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano n. 2456/06 depositata in data 10 ottobre 2006;

che il ricorso ha assunto il n. 1106/07;
che si è costituita con controricorso e ricorso incidentale

condizionato la CO.FOR. s.r.1., in persona del legale rappresentante
Giovanni Melo, rappresentata e difesa dall’ avv. Fabrizio Guerrera ed
elettivamente domiciliata presso Io studio dell’ avv. Sabina Ciccotti
in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

che detto ricorso incidentale ha assunto il n. 3988/07;

che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso principale ed a
quello incidentale condizionato sottoscritto dal curatore della

Data pubblicazione: 21/02/2013

ricorrente principale e dal curatore del fallimento, frattanto
intervenuto, della società controricorrente e dai rispettivi difensori;
Ritenuto:

giudizio di cassazione;
– che la dichiarazione va fatta con decreto in applicazione dell’ art.
391 c.p.c.;
– che non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di
cassazione;

P.Q.M.
Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia;
dispone che del decreto di estinzione sia data comunicazione ai
difensori delle parti , avvertendoli che nei dieci giorni successivi può
essere chiesta la fissazione dell’udienza.
Roma, 15 febbraio 2013

Il presidente
Maria Gabriella Luccioli
,\

– che sussistono le condizioni per dichiarare l’ estinzione del

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