Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4377 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20193-2020 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI, 4, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA ESPOSITO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICA MARIA GHIA,

FEDERICA TAMAROLLO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 2018/2020 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositato il 07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti R.E. si duole del decreto a mezzo del quale la Corte d’Appello di Venezia, adita dall’ex coniuge G.A. per la riforma del contrario pronunciamento di primo grado, ha accolto il reclamo di quest’ultimo ed ha ridotto l’importo dell’assegno corrisposto alla R. per il mantenimento delle figlie, nonché il contributo pure dovuto dal G. in favore di costoro per le spese straordinarie.

Ne chiede perciò la cassazione sulla base di due motivi, ai quali resiste con controricorso e memoria l’intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso, merce’ il quale la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il decidente, sentenziando anche la riduzione del contributo per le spese straordinarie, sarebbe andato ultra petita, essendosi il G. limitato a chiedere e a reclamare la sola rimodulazione dell’assegno di mantenimento, è inammissibile, poiché seppur ai fini dell’autosufficienza del motivo la ricorrente riproduce il tenore letterale delle conclusioni rassegnate dal G. nel senso da essa dedotto in sede di reclamo, nondimeno la contraria affermazione operata dalla Corte d’Appello, del testuale avviso che il G. avesse reclamato il provvedimento impugnato anche in parte qua, costituisce normale esplicazione del potere di interpretare la domanda che compete solo al giudice di merito esercitare e che non è perciò censurabile in questa sede.

3. Il secondo motivo di ricorso, merce’ il quale la ricorrente lamenta un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della vicenda – nella specie rappresentato dalla pretesa precarietà della situazione economica allegata dall’impugnante – è inammissibile poiché il vizio in parola è stato espunto, nel quadro della riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, dal catalogo dei vizi cassatori a seguito della riscrittura dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 1600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della VI-I sezione civile, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

 

 

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