Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4376 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4376 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 4269-2009 proposto da:
MINISTERO INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
P.I.80185620585,
PREFETTURA ROMA IN PERSONA DEL
PREFETTO P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
2014
contro
243
SIRUGO
TOMMASO
SRGTMS83B26H501C,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO ANTINORI l, presso lo
studio dell’avvocato TABILI LIVIO, rappresentato e
Data pubblicazione: 24/02/2014
difeso dall’avvocato GRENGA LILIA;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 12757/2008 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 13/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott., IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
L.12, LA-cS,■-; 1,1; i,re”
l ‘ impreeed+b±ttt..èt del ricorso.
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
FATTO E DIRITTO
La Prefettura di Roma ed il Ministero dell’interno propongono ricorso per
cassazione, illustrato da memoria, contro Sirugo Tommaso, che resiste con
controricorso, avverso la sentenza del tribunale di Roma del 13.6.2008 che ha
confermato per motivi diversi da quelli considerati dal primo giudice la sentenza
sospensione della patente, emessa il 2.9.2005, relativa alla violazione dell’art. 186
comma 2 cds per guida in istato di ebbrezza, rigettando l’appello della Prefettura.
Il primo giudice aveva accolto l’opposizione perché la prova etilometrica deve
avvenire in presenza di difensore mentre il tribunale deduceva che i CC avevano
redatto il verbale di contestazione il 7.8.2005 e che l’ordinanza del Prefetto era
stata emessa il 2.9.2005 oltre il termine di venti giorni sancito dall’art. 218 II cds.
I ricorrenti lamentano, col primo motivo, violazione dell’art. 112 cpc per essere
stato annullato un provvedimento diverso da quello impugnato posto che il ricorso
riguardava il verbale di accertamento n. 480898517 del 7.8.2005, ed era stato
depositato il 29.8.2005 mentre è stato annullato il provvedimento prefettizio del
2.9.2005.
Col secondo motivo denunziano violazione degli arti. 200 e 201 cds per essere
stato in ipotesi annullato un verbale perché non seguito da altro provvedimento.
Col terzo motivo deducono violazione dell’art. 345 cpc per essere stata annullata
in appello l’ordinanza di sospensione.
Col quarto motivo lamentano violazione degli artt. 186 e 204 cds per essere stata
respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione al verbale con la
motivazione che il provvedimento prefettizio è impugnabile.
del GP di Albano, che aveva accolto l’opposizione avverso ordinanza di
Col quinto motivo deducono violazione degli arti. 186, 218, 223 cds perché la
violazione contestata integra ipotesi di reato ed il prefetto deve disporre il ritiro
della patente appena ricevuti gli atti.
Il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per essere la sentenza
passata in giudicato) attesa la notifica il 17.9.2008.
alla Prefettura ed al Ministro nel domicilio eletto, indicato in sentenza, in Roma
via Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale, contrariamente all’assunto
dell’Avvocatura nella premessa sull’ammissibilità del ricorso, è idonea a far
decorrere il termine breve perché effettuata al procuratore nel domicilio eletto.
Né la Prefettura ed il ministero sono due diverse parti ma una unica parte,
rappresentata ex lege dall’Avvocatura per cui era sufficiente la notifica di una sola
copia, essendo la prima organo periferico del secondo.
Tra l’altro questa Corte Suprema ha ritenuto legittima la notificazione di una sola
copia del titolo esecutivo, contenente il credito di due creditori non legati da
vincolo di solidarietà attiva, da parte dell’avvocato di entrambi a fronte di due
precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori. (Cass. 27.12.2012 n.
23914) ed ha statuito che l’obbligo di notificare gli atti processuali in numero di
copie corrispondente al numero dei destinatari vale nell’ipotesi di pluralità di
rapporti di rappresentanza processuale e non quando un soggetto stia in giudizio in
proprio e quale rappresentante di altri (Cass. 13.9.2011 n. 18761, Cass.22.7.2003
n. 11352, Cass. 7.11.1996 n. 9726).
In ogni caso, a norma dell’art.170 II cpc è sufficiente la consegna di una sola copia
dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti.
Conseguentemente il ricorso in cassazione proposto il 9.2.2009 è tardivo.
P.Q.M.
Osserva questa Corte Suprema che la notifica della sentenza unitamente al precetto
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese
liquidate in euro 800 di cui 600 per compensi, oltre accessori.
Roma 21 gennaio 2014.
il Presidente
Il consigliere estensore
„.
Giuditmio
NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
24 FEB. 2014
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