Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4375 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4375 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 10418-2007 proposto da:
BORGHINI FILIPPO C.F.BRGFPP75L19H501T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39-A, presso lo
studio dell’avvocato TOMASELLI EDMONDO, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
242
contro
COM ROMA IN PERSONA DEL SINDACO P.T., BANCA MPS SPA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, n.
Data pubblicazione: 24/02/2014
e
r.g.7690/06)
i
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
i
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
FATTO E DIRITTO
Filippo Borghini propone ricorso per cassazione contro il Comune di Roma e la
Banca Montepaschi di Siena spa, concessionario per la provincia di Roma del
servizio di riscossione, avverso l’ordinanza del 14.2.2006 del GP di Roma che,
pur riconoscendo il deposito nei termini, ha dichiarato inammissibile l’opposizione
provvedimento amministrativo in funzione recuperatoria dei rimedi ex art. 22 e 23
1. 689/81.
Il ricorrente lamenta, col primo motivo, violazione degli artt. 23 1. 689/81 e 311 e
ss. cpc perché, se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice deve fissare la
comparizione delle parti a cura della cancelleria e, col secondo motivo, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Non svolgono difese gli intimati.
Osserva il Collegio che avverso l’ordinanza di inammissibilità, anche a seguito
del d.lgs. n. 40/2006, è proponibile il ricorso per cassazione (Cass 25.11.2008 n.
28147).
Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.
Il GP ha trascurato la consolidata giurisprudenza secondo la quale, avverso la
cartella esattoriale, sono ammissibili sia l’opposizione ex lege 689/81 in funzione
recuperatoria della pregressa tutela in caso di mancata notifica del titolo sia
l’opposizione ex artt. 615 e 617 cpc per vizi propri della cartella (Cass. 20 aprile
2006 n. 9180, Cass. 18 luglio 2005 n. 15149 etc.).
E poiché il provvedimento impugnato riconosce che l’opposizione era riferita a
vizi della cartella, la stessa era proponibile ed, in ogni caso, andava fissata la
relativa udienza.
Donde la cassazione con rinvio.
a cartella esattoriale perché ammessa solo in caso di mancata notifica del
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza
impugnata e rinvia al GP di Roma in persona di altro Magistrato, anche per le
spese.
Roma 21 gennaio 2014.
Il consigliere estensore
11
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,
24 FEB. 2014
il Presidente