Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4375 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4375 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 1929-2017 proposto da:

NIGRELLI MARIA PIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato JOSI:- LIBERO BONOMO;
– ricorrente contro
BANCA MONTE DEI RASCHI DI SIENA SPA, rappresentata da
CERVED CREDIT MANGEMENT BANK SPA in persona del legale
rappresentante,

elettivamente

domiciliata

in

ROMA,

VIA

CRISTOFORO COLOMBO) 149, presso lo studio dell’avvocato
SILVIA COPPOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA
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Data pubblicazione: 22/02/2018

GRECO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1331/2016 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO, depositata 1’11/07/2016;

20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in foinia semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1.

Nigrelli Maria Pia, Maria Aurelia e Salvatore proponevano

opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su ricorso di
Banca Popolare Antoniana Veneta, era stato loro intimato il pagamento
di 66.834,21, oltre interessi e spese per il saldo debitore di due conti
correnti e per le rate insolute di un finanziamento. I predetti
contestavano, con riferimento ad uno dei contratti di conto corrente e al
contratto di finanziamento, che non vi fosse certezza sul quantum
conteggiato a loro debito ed eccepivano, altresì, che, nel corso dei
rapporti di conto corrente, era stata praticata l’illegittima capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi.
Il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Cefalù,
respingeva l’opposizione.
2. — Proposto appello, questo veniva parzialmente accolto. Con
sentenza dell’i 1 luglio 2016, la Corte di appello di Palermo revocava
infatti il decreto ingiuntivo e condannava gli appellanti al pagamento, in
favore dell’appellata (Banca Monte dei Paschi di Siena) della somma di
36.531,47, oltre interessi.
3. — Quest’ultima pronuncia è ora impugnata per cassazione da
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Nigrelli Maria Pia con un unico motivo di ricorso. Resiste con
controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena a mezzo della
procuratrice Cerved Credit Management Bank.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta violazione dell’art. 1815 c.c.. Osserva

che la nullità relativa alla pattuizione degli interessi usurari è rilevabile
d’ufficio e che la stessa può essere formulata in comparsa conclusionale
e proposta anche in appello. Lamenta che la Corte distrettuale aveva
rilevato essere nuova la domanda circa l’usurarietà del mutuo, laddove,
di contro, avrebbe dovuto apprezzare la fondatezza o meno della stessa.
2. — La censura è inammissibile.
L’istante parrebbe far riferimento al passaggio della sentenza
impugnata in cui la Corte palermitana ha rilevato che in relazione al
mutuo nulla era stato dedotto, sicché «rutti i rilievi contenuti nell’atto di
appello» risultavano essere «nuovi e, conseguentemente, inammissibili».
Sennonché, la censura appare essere del tutto carente di
specificità.
La ricorrente non indica la localizzazione, all’interno dei fascicoli
di causa, del documento che la Corte di merito avrebbe dovuto
prendere in esame ai fini dell’invocato rilievo officioso della nullità. Ma
l’istante nemmeno chiarisce il contenuto della pattuizione che assume
essere usuraria, mancando finanche di precisare il saggio di interesse che
sarebbe stato convenuto con riferimento al contratto di mutuo. Va
osservato, a quest’ultimo riguardo, che il ricorso per cassazione deve
contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui
si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far
rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il
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1.

ricorrente ha l’onere di indicare gli atti processuali ed i documenti su cui
il ricorso è fondato, mediante la riproduzione diretta del contenuto che
sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso
con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta

Il difetto di specificità del motivo impedisce di apprezzarne la
decisività: e infatti, come si è detto, si ignorano i precisi termini
dell’intercorsa pattuizione e non può predicarsi alcunché circa la nullità
contrattuale di cui la ricorrente si duole.
3.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso fa seguito la

condanna della ricorrente, secondo soccombenza, al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in € 4.400,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in
100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del
2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 20 dicembre 2017.

a Funzionario Gi

an ,

Il Presidente

riproduzione (Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

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