Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4375 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12491/2015 proposto da:

B.I., domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati MARISA VITA e NICOLA PARAGLIOLA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI S.P.A., L.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 15767/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa il

21/10/2014 e depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Napoli pronunciando sulla domanda proposta da B.I. nei confronti di L.A. e di UnipolSai (già Aurora Assicurazioni S.p.a.) e volta ad ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla stessa in un sinistro stradale avvenuto allorchè la medesima si trovava quale trasportata su un veicolo tamponato dalla Alfa Lancia targata (OMISSIS) di proprietà della L. e assicurata con la predetta società assicuratrice, nella contumacia della sola L., dichiarò l’improponibilità e l’improcedibilità della domanda attorea e rigettò la stessa.

2. Il Tribunale di Napoli, con sentenza pubblicata il 28 novembre 2011, nell’esaminare l’appello proposto dalla B., cui aveva resistito soltanto la società assicuratrice, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese di quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza del Tribunale B.I. ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

Non sono state depositate memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con tutti i motivi di cassazione proposti, la ricorrente lamenta “violazione di norme di diritto (ovvero violazione del principio costituzionale a garanzia del diritto di difesa, art. 24 Cost. e successive leggi) e per omessa motivazione (ovvero corretta logica e giuridica motivazione nella lettura dei fatti di causa e dei documenti prodotti)”.

2. In particolare, con riferimento al primo motivo di appello con cui si era doluta della mancata comunicazione del rinvio d’ufficio all’udienza del 29 ottobre 2010, la ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità al riguardo statuita dal Tribunale per non aver l’appellante indicato quale attività processuale avrebbe svolto in tale udienza.

3. Con il secondo motivo di ricorso la B. censura la statuizione di inammissibilità, con riferimento al secondo motivo di appello, per genericità dell’istanza da lei proposta con il detto motivo di impugnazione (per non aver l’appellante specificato quale attività avrebbe dovuto espletare) e volta alla rimessione in termini per i poteri esercitabili all’udienza del 7 febbraio 2011, cui l’udienza era stata rinviata, non avendo potuto il suo difensore raggiungere l’aula di udienza per un malore improvviso.

4. I motivi primo e secondo, che ben possono essere congiuntamente scrutinati, sono infondati.

Ed invero pur se, in linea teorica, sarebbe nella specie ipotizzabile una violazione del principio del contraddittorio, tuttavia va evidenziato che non solo la ricorrente ben conosceva il rinvio disposto, tanto è vero che ha dedotto che il suo difensore si stava apprestando a raggiungere la sala di udienza, dove non giungeva a causa di un improvviso malore, ma neppure ha prospettato le ragioni per le quali l’erronea applicazione delle regole processuali abbia in concreto comportato per la parte la lamentata lesione del diritto di difesa, specificando quale attività avrebbe svolto all’udienza del 29 ottobre 2010, unica udienza della quale non sarebbe stata edotta.

Al riguardo va ribadito il principio già affermato da questa Corte e secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. 18/12/2014, n. 26831). Tale principio è stato correttamente applicato dal Giudice del secondo grado nella specie all’esame.

5. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente censura la decisione del Tribunale in relazione alle doglianze proposte con il terzo motivo di appello con cui aveva sostenuto che il Giudice di pace, non avendo il difensore dell’attrice depositato la produzione di parte per non aver presenziato all’udienza del 7 febbraio 2011, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda e non emettere una decisione nel merito.

5.1. Il motivo va disatteso. Il Tribunale ha infatti precisato al riguardo che, alla luce della documentazione ritualmente prodotta in primo grado e contenuta nel fascicolo di parte, ritirato in primo grado e non ridepositato in quella sede ma depositato in sede di appello, la domanda era proponibile, sicchè non poteva essere emessa la pronuncia di rito (di improcedibilità o improponibilità della domanda) formulata dall’appellante al Giudice del secondo grado (v. sentenza impugnata, p. 4). Tale ratio decidendi non risulta, infatti, specificamente censurata.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

7. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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