Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4374 del 24/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4374 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO
SENTENZA
sul ricorso 7336-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, IN PERSONA DEL
MINISTRO IN CARICA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
2014
117
MALFRONTE FELICIA, GIANNETTINO CONCETTA, GIANNETTINO
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intimati
–
avverso il decreto n. 1142/2012 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 24/02/2014
I
di PERUGIA, depositate il 27/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
l’accoglimento del ricorso.
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
In fatto
1 – Felicia Malfronte; Concetta e Giuseppe Giannettino , assumendo di essere eredi di
Sebastiano Giannettino , che era stato attore in un giudizio possessorio e petitorio,
lamentando l’ingiustificata durata dello stesso, hanno ricorso alla Corte di Appello di
accoglimento della domanda, ha liquidato per ciascuno di essi la somma di curo 6.833,33
oltre interessi, giudicando superata di anni sette e mesi sette la durata ragionevole della
causa; Il Ministero della Giustizia ha ricorso per la cassazione di tale decisione, facendo
valere un unico motivo; le parti intimate non hanno svolto difese.
IN DIRITTO
Il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza.
I
—
Il Ministero deduce la violazione dell’art. 75 cpc nonché dell’art. 2 della legge n.
89/2001, sostenendo che le originarie parti ricorrenti non avevano partecipato al giudizio
presupposto, così che , agendo ex lege 89/2001 per diritto successorio, avrebbero avuto
diritto ad un unico indirizzo, frazionato pro quota hereditaria.
Il
—
Il motivo è fondato perché risulta che Giannettino Sebastiano è deceduto il 20
gennaio 2010, dunque ben dopo la pubblicazione della sentenza nel giudizio presupposto
— avvenuta il 30 settembre 2009- così che il diritto all’indennizzo dei suoi eredi ( che
espressamente avevano agito in tale qualità) trovava titolo solo nella vicenda successoria,
non potendo i medesimi aver patito, in proprio, alcuna sofferenza psichica per la
lunghezza del procedimento in cui era stato parte il loro autore: da ciò deriva che
l’indennizzo liquidato andava ripartito proporzionalmente alle quote ereditarie
III Il decreto va dunque cassato in parte qua ; non essendovi altri accertamenti di fatto da
compiere, il procedimento può essere deciso ex art. 394 cpc, annullando la parte di
decisione che riconosce a ciascuno degli eredi la somma di curo 6.833,33 mentre detto
importo dovrà essere attribuito complessivamente ai tre eredi che provvederanno,
all’interno della comunione incidentale così formatasi, a dividerlo pro quota hereditatia
Perugia per vedersi riconosciuto l’indennizzo ex lege n. 89/2001; la Corte adita, in
IV — Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno liquidate
come da dispositivo: le spese del giudizio innanzi alla Corte di appello di Perugia —
compensate per un terzo- rimangono ferme, mancando un motivo di ricorso specifico
per la loro rideterminazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto esposto in parte motiva; cassa il decreto in relazione al
Felicia MALFRONTE; Concetta e Giuseppe GIANNETTINO, eredi di Sebastiano
GIANNETTINO, nei confronti del Ministero della Giustizia, condannando
quest’ultimo al pagamento della complessiva somma di euro 6,833,33 oltre interessi al
saggio legale dalla domanda al saldo; condanna le predette parti alla rifusione delle spese
del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidandole in euro 296,00 oltre spese
prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014, nella camera di consiglio della seconda
sezione della Corte di Cassazione
Il consigliere estensore
Il Presidente
profilo accolto e, decidendo nel merito accoglie il ricorso ex lege 89/2001 proposto da