Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4374 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D,

presso lo studio dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUARISO ALBERTO e

MILENA MOTTALINI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.T.M. – AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, già elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio

dell’avvocato SATTA FILIPPO ARTURO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCHINA ANTONIO, giusta mandato a margine

del controricorso e da ultimo domiciliata d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/01/2005 R.G.N. 1224/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2003 A.A. e gli altri litisconsorti in epigrafe appellavano la sentenza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, che aveva respinto le domande, proposte nei confronti della s.p.a. Azienda Trasporti milanesi (A.T.M.), di accertamento del diritto alle medesime voci retributive dei loro colleghi -non assunti per la formazione e svolgenti le loro stesse mansioni – dalla data di conversione del contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato e del diritto alla maturazione degli scatti di anzianità ex art. 3 del contratto nazionale degli autoferrotranviari, con decorrenza dalla data di assunzione e con le conseguenti condanne dell’Azienda.

Dopo la costituzione del contraddittorio, la Corte d’appello di Milano con sentenza del 31 gennaio 2005 rigettava il gravame con compensazione delle spese di lite.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità – che l’art. 7 del contratto di categoria, facente parte della normativa sul contratto di formazione, aveva inteso con tale negozio incentivare attraverso “uno sconto retributivo” la collocazione di una percentuale dei formati nell’area della occupazione stabile. Con il contratto collettivo, in altri termini, si era inteso privilegiare un interesse della collettività sull’interesse dei singoli, senza però determinare una violazione del disposto dell’art. 36 Cost.. Ne conseguiva la piena legittimità della disposizione negoziale sul non computo nel trattamento economico degli scatti di anzianità con riferimento al tempo trascorso durante la vigenza del contratto di formazione, non ponendosi tale normativa pattizia in contrasto con il disposto della L. n. 863 del 1984, art. 3, che, nel regolare l’ipotesi di trasformazione dei contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, non impediva certo che gli effetti economici derivanti dagli scatti di anzianità potessero essere autonomamente regolati dall’autonomia collettiva.

Avverso tale sentenza A.A. e gli altri lavoratori in epigrafe propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso l’A.T.M.- Azienda Trasporti Milanesi s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 451 del 1994, art. 16 e L. n. 863 del 1984, art. 3, degli artt. 1362, 1363, 1367 c.c. e dell’art. 2103 c.c., dell’art. 36 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nonchè vizio di motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva fornito un adeguato e corretto supporto motivazionale in ordine alla possibilità di sacrificare – in ragione degli interessi della collettività – gli interessi dei lavoratori ad ottenere una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, perchè era pervenuta a tale conclusione fornendo una interpretazione del contratto collettivo non rispettosa dei canoni ermeneutici e volta a disapplicare illegittimamente la disciplina della L. n. 853 del 1984.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano una violazione dell’art. 37 Cost., comma 3 e dell’art. 6 della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 1999/70/CE ed ancora del D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 2 e 3, della L. n. 300 del 1970, art. 15, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6.

Assumono i ricorrenti al riguardo che per essere la stipula dei contratti di formazione e lavoro rigorosamente condizionata ai requisiti di età dei lavoratori che di tale contratto sono parti, detti lavoratori subirebbero rispetto ai loro colleghi, che esercitano uguali mansioni, una discriminazione a livello economico, da reputarsi illegittima perchè ricollegata all’età.

Con il terzo e quarto motivo i ricorrenti ribadiscono che la sentenza impugnata viene a ledere i principi fissati degli artt. 3 e 36 Cost., per violare, da una parte, il principio della parità di trattamento tra lavoratori con identiche qualifiche e mansioni e per disapplicare, dall’altro, la regola della adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Con il quinto motivo i ricorrenti addebitano, infine, alla sentenza impugnata violazione del D.Lgs. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito nella L. n. 863 del 1984, e dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. n. 216 del 2003, nonchè vizio della motivazione, assumendo al riguardo che la Corte territoriale, con il ritenere che la disciplina legale non aveva contemplato anche gli effetti economici ricollegabili alla conversione del negozio di formazione in contratto a tempo indeterminato – lasciando così all’autonomia collettiva la regolamentazione degli scatti di anzianità – aveva dato una non corretta lettura del dato normativo.

2. 1 motivi del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse ed interdipendenti, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

3. Questa Corte di Cassazione proprio di recente – con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame – ha statuito che non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – la disposizione del contratto collettivo (nella specie, il paragrafo 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1998 e il punto 5.2 del CCNL per i dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995) che, nel regolamentare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione e lavoro, non negando tale disciplina l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma limitandosi a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti il cui apporto alla produttività aziendale sia stato ridotto a causa della specificità del rapporto di formazione e lavoro (così: Cass. 14 maggio 2009 n. 11206).

2.1. Nel pervenire a tale conclusione i giudici di legittimità – nel premettere che non si era inteso dare continuità ad un precedente indirizzo giurisprudenziale (di cui sono espressione tra le altre:

Cass. 15 maggio 2008 n. 12321; Cass. 20 novembre 2007 n. 24033) perchè non coerente con i principi generali enucleabiii dalla stessa giurisprudenza in tema di riconoscimento legale di anzianità di servizio convenzionali e di rapporti tra autonomia collettiva e legge – ha poi, con specifico riferimento al contratto di formazione e lavoro, osservato che l’autonomia contrattuale collettiva, in considerazione della specificità del rapporto(caratterizzato da una causa giuridica mista di scambio tra lavoro retribuito ed addestramento preordinato alla piena ammissione nel mondo del lavoro) non solo possa legittimamente escludere per questa particolare categoria di lavoratori elementi retributivi (così: Cass. 15 maggio 2008 n. 12321; Cass. 29 gennaio 1998 n. 887; Cass. 28 luglio 1995 n. 8270) ma anche, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto, possa prevedere la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione del contratto di formazione in rapporto a tempo indeterminato(così in motivazione Cass. 14 maggio 2009 n. 11206 cit.).

3. Orbene questa Corte di cassazione condivide l’indicato indirizzo giurisprudenziale, che è stato più volte ribadito in altri recenti pronunziati (cfr. ex plurimis: Cass 19 maggio 2009 n. 11605; Cass. 14 maggio 2008 n. 11206), perchè tale indirizzo è supportato da una motivazione congrua e pienamente rispettosa – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dei lavoratori in epigrafe – dei principi di cui agli artt.. 3 e 36 Cost..

3.1. Ed invero in relazione alla censura attraverso la quale si denunzia una violazione dell’art. 3 Cost., – al di là della decisiva considerazione che nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non vige, contrariamente a quanto avviene in materia di impiego pubblico, il principio della parità di trattamento(cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 17 maggio 1996 n. 4570 e, tra le tante, in epoca più recente: Cass. 7 marzo e, 2006 n. 4850; Cass. 27 maggio 2004 n. 10195 nonchè Cass. 5 maggio 2000 n. 5623, che – dopo avere ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento – ha precisato anche come non sia possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, anche sotto il profilo del rispetto del principio di correttezza e buona fede, non invocabile in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali e tipizzate di discriminazione vietate) – va osservato anche che proprio la soluzione patrocinata dagli attuali ricorrenti contrasta con il principio di uguaglianza tutelato dalla Carta costituzionale, perchè come hanno con giurisprudenza costante statuito i giudici della legge il detto principio non è richiamabile in tutte quelle fattispecie in cui le situazioni messe a confronto sono caratterizzate da diversità dei presupporti di fatto e della configurazione normativa, in ragione dei quali evidenti criteri di ragionevolezza giustificano proprio una disciplina differenziata.

3.2. E proprio la specificità del contratto di formazione e lavoro – che presenta, come si è detto, una causa caratterizzata dal fatto che a fronte di una retribuzione per il lavoro prestato si riscontra una finalità di addestramento funzionalizzata a fare acquisire a lavoratore una professionalità capace di agevolare un inserimento utile e stabile nell’area occupazionale – rende ragionevole che il trattamento economico di coloro che hanno visto trasformato l’iniziale contratto in un rapporto a tempo indeterminato sia regolato – rispetto a coloro che invece hanno sempre lavorato a tempo indeterminato – in modo differenziato, sì da non consentire, come nel caso di specie, il computo degli scatti di anzianità per tutto il periodo in cui si è usufruito dell’addestramento. Assunto questo che trova fondamento nella considerazione che durante il contratto di formazione la retribuzione deve essere parametrata ex art. 36 Cost., ad una qualità del lavoro non comparabile, per evidenti ragioni, a quella dei lavoratori svolgenti identiche mansioni con un rapporto sin dall’inizio a tempo indeterminato.

3.3. Per di più nel caso di specie assume portata decisiva l’ulteriore considerazione che la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall’art. 36 Cost., non comporta il riferimento ai singoli elementi o istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva – come le somme corrisposte a titolo di scatti di anzianità – ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del cosiddetto minimo costituzionale (cfr. sul punto tra le altre: Cass., Sez., Un., 7 marzo 2005 n. 4813; Cass. 13 novembre 2002 n. 15896, cui adde, Corte Cost. 24 settembre 2002 n. 409, che – dopo avere ribadito che la proporzionalità e l’adeguatezza della retribuzione, di cui al principio stabilito all’art. 36 Cost., vanno riferite non già alle sue singole componenti, ma alla globali là di questa -precisa che “il silenzio dell’art. 36 Cost., sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale”).

4. L’iter argomentativo seguito e le ragioni poste a base della impugnata sentenza attestano inoltre l’infondatezza anche delle censure con le quali si denunzia violazione del disposto dell’art. 37 Cost. e della normativa comunitaria, aventi ad oggetto fattispecie non assimilabili in alcun modo a quella in esame, in cui la soluzione seguita viene sorretta da una evidente razionalità ed è supportata – è bene riaffermarlo – dal pieno rispetto dei principi di cui all’art. 36 Cost., dovendosi escludere alcun intento illecito volto a discriminare tra loro i lavoratori o ad eludere altri principi posti a tutela degli stessi.

4.1. Per concludere – dovendosi risolvere una questione di particolare importanza per le ricadute che la sua soluzione importa sul piano della determinazione e dell’ambito di operatività del contratto di formazione e lavoro – nel rigettare in adesione al più recente indirizzo giurisprudenziale il ricorso dei lavoratori va enunciato, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “Il disposto del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione dell’iniziale contratto lavorativo in rapporto a tempo indeterminato – non osta a che la contrattazione collettiva di categoria, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici (cd. scatti di anzianità) ne escluda l’utile computo del periodo di formazione e lavoro e preveda, conseguentemente, una decurtazione retributiva per quei dipendenti che hanno dato un contributo ridotto alla produttività aziendale in ragione della specificità del loro contratto. La regolamentazione del rapporto di lavoro nella sue componenti retributive. sempre che vengano rispettati i principi costituzionali dettati dall’art. 36 Cost., rientra, infatti, nell’autonomia negoziale del sindacato perchè detta autonomia, per costituire una delle più significative e qualificanti espressioni delle prerogative delle organizzazioni sindacali, non può subire ingiustificate limitazioni se non con riferimento a quei diritti che. per riguardare la persona del lavoratore e per avere una copertura costituzionale, si configurano come indisponibili, sì da determinare la inderogabilità delle norme che detti diritti tutelano”.

5. Ricorrono giusti motivi – tenuto conto della ricordata diversità degli indirizzi giurisprudenziali – per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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