Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4374 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4374 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 1904-2017 proposto da:
ABRIGATA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 121, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VE:FERE,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO
COOPERATIVO, E PER ESSO BCC GESTIONE CREDITI – SPA
SOCIETA’ FINANZIARIA GESTIONE CREDITI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO CRISCI, rappresentato e difeso
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Data pubblicazione: 22/02/2018

dall’avvocato EMILIO FRANZESE;

controricorrend

avverso la sentenza n. 1695/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 25/10/2016;

20/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FAI ABELLA
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di
appello di Catanzaro del 25 ottobre 2016 con cui è stato rigettato il
gravame proposto da Abrigata Giovanni avverso una sentenza del
Tribunale di Castrovillari, che lo aveva visto pure soccombere. Con
quest’ultima decisione il giudice di prime cure aveva infatti respinto la
domanda dell’odierno ricorrente diretta alla rideterminazione del
rapporto di dare e avere relativo a un contratto di conto corrente
intrattenuto dallo stesso con la Banca dei Due Mari di Calabria e, in
accoglimento della domanda riconvenzionale dell’istituto di credito,
condannato il detto Abrigata al pagamento della somma di 340.259,33,
oltre interessi.
2. — Il ricorso per cassazione di Giovanni Abrigata si fonda su
tre motivi ed è illustrato da memoria. Resiste con controricorso,
attraverso la procuratrice BCC Gestione Crediti s.p.a., il Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, subentrato nel diritto
controverso alla Banca dei Due Mari di Calabria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — I motivi di impugnazione si riassumono come segue.
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Il primo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1283
c.c.. Secondo l’istante la sentenza aveva fatto impropriamente
riferimento alla prassi della capitalizzazione degli interessi e ai tassi
pattuiti contrattualmente: non aveva invece tenuto conto che, in assenza

dall’art. 1283 c.c., avrebbe dovuto dar conto della illegittima
capitalizzazione.
Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e della delib. CICR 9 febbraio 2000. La
Corte di merito, secondo il ricorrente, aveva erroneamente ritenuto che
norme di rango secondario (l’art. 25 d.lgs. n. 342/1999 e la delib. CICR
del 9 febbraio 2000, appunto) potessero derogare a una norma primaria
(l’art. 1283 c.c.). Il giudice del gravame, ad avviso dell’istante, avrebbe
dovuto disapplicare la delibera CICR, in quanto atto amministrativo
contra Icon.

Il terzo motivo prospetta l’insufficiente motivazione in ordine al
rigetto delle istanze istruttorie concernenti l’ammissione della
consulenza tecnica e l’esibizione della documentazione contabile
inerente al contratto concluso. Sottolinea, in proposito, l’istante che,
contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, le dette richieste
non potevano ritenersi generiche.
2. — Le indicate censure non sono fondate.
La Corte di merito ha osservato che in base al combinato disposto
dell’art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999, che aveva modificato il
secondo comma dell’art. 120 t.u.b., e della delib. CICR 9 febbraio 2000,
doveva ritenersi lecita la capitalizzazione che fosse stata espressamente
pattuita per gli interessi sia debitori che creditori e ha rilevato che il
contratto concluso inter partes il 3 luglio 2003 rispettava la suindicata
condizione.
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di un uso normativo atto a giustificare la deroga alla prescrizione posta

A questo punto va rilevato: che l’art. 25 comma 2, del d.lgs. n. 342
del 1999 è norma di pari rango rispetto alla disposizione di cui all’art.
1283 c.c. e può, in conseguenza, derogare a quest’ultima; che il predetto
art. 25, comma 2, ha novellato l’art. 120 t.u.b., stabilendo che il CICR

operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso
che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei coeronti della clientela la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori»; che a norma
dell’art. 2 della delib. CICR del 9 febbraio 2000 nell’ambito di ogni
singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori, mentre il successivo art. 6
dispone che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non
hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto; che la
Corte di merito ha accertato che le indicate condizioni ricorrevano.
Vanno così disattesi i primi due motivi del ricorso.
Quanto al terzo motivo, esso è inammissibile: anche a prescindere
dai limiti cui va incontro la deducibilità, con ricorso per cassazione, del
vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nel caso di sentenza di appello
confermativa di quella di primo grado (art. 348 ter, comma 5 c.p.c.), è a
dirsi che l’insufficiente motivazione non è più deducibile con l’art. 360,
n. 5 c.p.c., nella nuova fotinulazione, risultante dall’art. 54 d.l. n.
83/2012, convertito in 1. n. 134/2012 (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n.
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
Il motivo, in più, prospetta una questione, relativa all’ammissione
di alcune istanze istruttorie, che è, comunque, priva di decisività: infatti,
la Corte di merito ha correttamente escluso che il contratto di conto
corrente fosse nullo quanto alla pattuita capitalizzazione degli interessi; il
ricorso, poi, non si misura con l’affermazione, contenuta nella sentenza
impugnata, per cui la domanda di accertamento della nullità della
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fissi «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle

pattuvione di interessi usurari risultava generica e fondata su allegazioni
(contenute in una consulenza tecnica di parte prodotta in appello)
formulate tardivamente.
3. — Il ricorso è dunque rigettato.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 100,00, ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 20 dicembre 2017.
Il P esidente

4. — Le spese seguono la soccombenza.

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