Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4374 del 21/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4374

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11674/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO MARCHESE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N., COMUNE DI REGGIO CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1735/2014 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

emessa il 19/11/2014 e depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1735/14 che ha dichiarato inammissibile, per decorrenza del termine breve ad impugnare, l’appello proposto dalla predetta società avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria n. 425/12, depositata il 16.3.2012, che, pronunciando sulla domanda proposta da C.N. nei confronti di Equitalia E.T.R. S.p.a. (poi Equitalia SUD S.p.a.) e del Comune di Reggio Calabria e volta ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 5.240,59 per sanzioni amministrative applicate in conseguenza di violazioni al codice della strada, aveva accolto la domanda, annullato il provvedimento opposto e condannato la convenuta alle spese di lite e compensato queste ultime tra i convenuti. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 325, 326, 170 e 285 c.p.c., deducendo l’inidoneità della notifica della sentenza alla parte personalmente e non al procuratore costituito a far decorrere il termine breve di impugnazione, sostenendo l’ingiustificata negazione della documentata

costituzione nel giudizio di primo grado di Equitalia Sud S.p.a. (già Equitalia E.T.R. S.p.a) e la mancata valutazione degli atti e dei documenti di causa da parte del Tribunale, che ha ritenuto ammessa tale mancata costituzione da parte della società appellante e “frutto di un mero errore materiale” l’omessa declaratoria di contumacia della predetta società nonchè l’indicazione della costituzione della stessa a mezzo dell’avv. Fabio Marchese in sentenza, dandosi “atto nel verbale dell’udienza del 6.2.2012 che nessuno è presente per Equitalia, nè agli atti risulta(ndo) la comparsa di costituzione e il fascicolo di primo grado” della detta società.

2. Il motivo è fondato.

Come evidenziato dalla ricorrente, la sua costituzione in primo grado risulta non solo dall’intestazione della sentenza del Giudice di pace ma anche dall’esposizione in “fatto e diritto” del medesimo provvedimento, in cui si dà atto di tale costituzione in cancelleria e sono riportate anche le difese e conclusioni di detta parte; inoltre tale sentenza era stata comunicata dalla cancelleria di quel Giudice al difensore di Equitalia Sud S.p.a. e ciò risulta dal fascicolo d’ufficio. Pertanto la mera mancanza del fascicolo di parte non avrebbe potuto indurre il Tribunale a ritenere frutto di un mero errore la mancata dichiarazione di contumacia dell’attuale ricorrente e l’indicazione della costituzione della stessa nella sentenza di primo grado senza procedere alle ricerche del caso e a chiedere chiarimenti alle parti, tanto più che la comparsa di costituzione e risposta è atto che, a norma dell’art. 168 c.p.c., deve essere inserito a cura del cancelliere nel fascicolo d’ufficio (v. art. 73 disp. att. c.p.c.).

Inoltre la ricorrente ha depositato in questa sede, in allegato al ricorso, il fascicolo (ricostruito) del primo grado di giudizio contenente la comparsa in questione.

Tale produzione deve ritenersi ammissibile atteso che il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione – fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d’ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Consegue che se una parte deposita in cassazione copia di un atto o documento, assumendo che ha fatto parte del fascicolo d’ufficio o del fascicolo di parte, la produzione non può essere considerata senz’altro inammissibile, ma va invece presa in esame, restando impregiudicata la questione della corrispondenza della copia all’originale e dell’effettiva appartenenza ad uno dei predetti fascicoli (nel caso di specie è stata ritenuta ammissibile la produzione della copia della comparsa di risposta volta a provare la costituzione di una parte nel giudizio di merito) (Cass. 23/11/2000, n. 15148). Nella fattispecie oggetto dell’attuale scrutinio deve ritenersi che detta copia sia conforme all’originale in difetto di rituale disconoscimento ex artt. 2712 e 2718 c.c., in applicazione del principio pure affermato da questa Corte con la sentenza appena richiamata, in un caso per molti versi analogo a quello ora all’esame e secondo cui gli artt. 2712 e 2719 c.c., relativi rispettivamente alle “riproduzioni meccaniche” e alla “copie fotografiche di scritture” sono applicabili anche nei confronti della parte ritualmente citata ma non costituita ed ai fini della prova di eventi processuali, quali la costituzione in giudizio di una parte (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto conforme all’originale la copia di una comparsa di costituzione, per effetto del mancato disconoscimento della parte intimata) (v., in senso conforme, Cass. 22/06/2006, n. 14438).

Si evidenzia peraltro che, contrariamente a quanto assume, dolendosene, la ricorrente, il Tribunale nella sentenza impugnata non ha ritenuto come ammessa la sua mancata costituzione ma ha solo ritenuto ammessa da essa la circostanza della notificazione presso la sua sede legale in data 2.3.2012 della sentenza di primo grado.

Sulla base della comparsa di risposta prodotta in copia e comunque del fatto che anche dalla sentenza di primo grado si evince chiaramente l’avvenuta costituzione in quella sede dell’attuale ricorrente, confermata dalla comunicazione, a cura della cancelleria, del deposito della sentenza di primo grado al difensore di Equitalia Sud S.p.a., deve concludersi che, la notifica della sentenza del Giudice di pace effettuata personalmente all’attuale ricorrente – che risulta, per quanto evidenziato, costituita in primo grado – non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, che, come affermato nella sentenza impugnata, è stato notificato in data 19 settembre 2012.

Ed invero la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anzichè al procuratore costituito a norma dell’art. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (Cass. n. 16804 del 13/08/2015; Cass. 1/06/2010, n. 13428; v. anche Cass., sez. un., 13/06/2011, n. 12898), con la precisazione che la notifica della sentenza alla parte personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione qualora la suddetta parte non sia ritualmente costituita in giudizio, senza che la situazione processuale della stessa parte possa essere valutata in maniera difforme da quella emergente dalla qualificazione formale operata dal giudice e desumibile dalla sentenza notificata (Cass., sez. un., 6/02/1998, n. 1273) e che la qualificazione della parte, come costituita o contumace, al fine di notificarle la sentenza per il decorso del termine impugnatorio o al fine di notificarle l’impugnazione, deve – in ossequio ad evidenti esigenze di certezza ed affidamento in tema di scelta e modalità di esecuzione delle attività processuali – essere desunta dalla stessa sentenza che si notifica o si impugna, ed in tal secondo caso anche ove con l’impugnazione si intenda contestare la qualificazione data con la pronunzia impugnata (Cass. 23/07/2004, n. 13809).

3. Il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente procedimento di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente procedimento di legittimità, al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA