Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4374 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 15/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4374
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34455-2018 r.g. proposto da:
E.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta
procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Giulio
Marabini, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Carso n. 57,
presso lo studio degli Avvocati Federico Monaco e Luca Fiasconaro.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in
data 21.5.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna – decidendo sull’appello proposto da E.F., cittadino nigeriano, avverso la ordinanza emessa in data 29 agosto 2016 dal Tribunale di Bologna (con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal ricorrente) – ha confermato il provvedimento reso dal primo giudice, rigettando, pertanto, l’appello.
La corte del merito ha ritenuto che il racconto reso dal richiedente in ordine alle ragioni determinanti l’espatrio di quest’ultimo (persecuzione da parte di un influente uomo politico locale, in seguito al rifiuto di eseguite un omicidio politico commissionato al ricorrente) non fosse credibile, come già accertato dal primo giudice, e che, comunque, le doglianze sollevate in appello dall’odierno ricorrente erano inammissibili in ragione della loro generica formulazione. La corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che non ricorressero neanche i presupposti per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria, in assenza di una situazione di conflitto armato generalizzato nella regione nigeriana di provenienza del richiedente, e cioè l’Edo State. Il giudice dell’appello ha, infine, ritenuto non fondata la domanda di protezione umanitaria, in assenza della dimostrazione di una condizione di soggettiva vulnerabilità del ricorrente.
2. La sentenza, pubblicata il 21.5.2018, è stata impugnata da E.F. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14 e, comunque, omessa ed insufficiente motivazione ed inoltre omesso esame di in fatto decisivo, in riferimento al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria – si duole della mancata considerazione dei fatti già allegati in sede di gravame, in relazione alla situazione di permanenza in Libia e alle condizioni di insicurezza interna della Nigeria.
2. Con il secondo motivo si articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e di omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Si evidenzia come la motivazione impugnata non avesse in alcun modo considerato il livello di violenza e criminalità interna alla Nigeria, come fattori determinanti una condizione di violazione dei diritti fondamentali e, dunque, di soggettiva vulnerabilità del richiedente.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per omessa motivazione, sempre in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1 Già in primo motivo viene formulato in modo inammissibile.
A fronte di una motivazione succinta ma comunque idonea a fornire adeguata risposta a tutte le doglianze sollevate in sede di gravame, la parte ricorrente propone, in realtà, solo doglianze versate in fatto e volte a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione delle fonti informative per un diverso e più favorevole scrutinio dei presupposti fattuali legittimanti il riconoscimento della reclamata protezione sussidiaria.
4.2 Il secondo e terzo motivo – che si incentrano sulla denuncia del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e che possono, dunque, essere trattati unitariamente – sono, del pari inammissibili, atteso che, per un verso, sollecitano, di nuovo, la Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione e, per altro verso, concentrano le censure sulla richiesta di rivalutazione di elementi (quali l’asserita violenza interna della Nigeria), che non possono ritenersi decisivi, se scollegati da una seria valutazione comparativa tra le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente e le condizioni dello stato di provenienza e di quello di accoglienza (cfr. Cass. 4455/2018).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020