Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4373 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 23/02/2011), n.4373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.V., elettivamente dom.to in Roma, Via della

Consulta, n. 50, nello studio degli Avv. MANCINI Antonio e Luca Di

Raimondo, che lo rappresentano e difendono, come da procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, n.

4671/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.11.2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. APICE Umberto, il

quale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbiti o

rigettati gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione tributaria centrale, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso proposto dall’Ufficio IVA avverso la sentenza della Commissione di 2^ grado che aveva confermato la decisione con la quale era stato accolto il ricorso proposto da R.V. avverso l’avviso di rettifica con cui si escludeva che la fornitura di personale e mezzi in favore della S.p.a. Bonatti, impegnata nella realizzazione delle opere relativa alla distribuzione del gas metano nel Comune di Mirabella Eclano, potesse fruire dell’aliquota IVA agevolata.

1.1 – Affermava la Commissione che l’agevolazione compete al solo imprenditore che abbia ottenuto l’appalto per l’esecuzione delle opere indicate nella normativa di favore, e non ai terzi che, come il R., eseguano delle prestazioni nei confronti dello stesso.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il contribuenti, deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non si difende con controricorso. Risulta per altro depositato un atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, poi non verificatasi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione del D.L. 30 ottobre 1980, n. 693, art. 8, conv. nella L. n. 891 del 1980, nonchè dell’art. 113 c.p.c., sostenendosi che, prevedendo detta disposizione, nei commi 4 e 5, l’aliquota IVA del 2 per cento per “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto”, nonchè per “le cessioni ed importazioni di beni, forniti per la costruzione, anche in economia”, il tutto relativamente “alla costruzione dei fabbricati, delle opere e degli impianti di cui ai precedenti numeri..”, non può disconoscersi che i mezzi e i servizi forniti dalla ditta Rossetti “sono strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera pubblica”.

Viene in proposito formulato il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. : “Dica codesta S.C. se l’assoggettamento all’aliquota dell’IVA del due per cento nei casi previsti dal D.L. 30 ottobre 1980, n. 693, art. 8, nn. 4 e 5, convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 891, trovi applicazione anche per le fatture emesse in relazione alle prestazioni di noleggio strettamente inerenti alla realizzazione dell’opera pubblica, in quanto essenziali alla realizzazione della stessa, fornite da un terzo all’imprenditore- appaltatore nel procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, in applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 16”.

2.1 – Il motivo è infondato, ragion per cui deve rispondersi negativamente al quesito in esame.

Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità, secondo cui la tassazione agevolata di cui alle citate norme, riguardando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi funzionalmente collegate alla realizzazione di opera pubblica, postula che i relativi contratti si inseriscano quali componenti nel procedimento attuativo di quel risultato, di modo che non è estensibile agli atti acquisitivi di beni o servizi, che non siano per loro intrinseca natura finalizzati a detto obiettivo, ma siano rivolti soltanto a sopperire alle generali esigenze strutturali ed organizzative di un’impresa partecipante quale appaltatrice o subappaltatrice all’opera pubblica (Cass., 3 marzo 2000, n. 2392).

Tali atti, per il cedente, esprimono invero normale esercizio della propria attività economica, a prescindere dal successivo impiego del bene fornito o del servizio prestato, e, per il cessionario, sono meramente preparatori e prodromici ad esercizio d’impresa indipendente da detta partecipazione; presentano dunque un legame meramente occasionale ed indiretto con l’opera pubblica, non integrando apporti ad essa necessari.

Questa situazione è da ravvisarsi nell’acquisizione, da parte dell’impresa che abbia assunto in appalto la realizzazione di un’opera pubblica, di prestazioni da parte di altro soggetto, trattandosi del procacciamento dei mezzi occorrenti in via generale per l’esercizio della propria attività, quali ne siano le concrete utilizzazioni. Appare quindi evidente come la fattispecie agevolata riguardi il contratto di appalto in sè considerato, ma non il distinto contratto con il quale l’impresa aggiudicataria, mediante noleggio o altri contratti, acquisisca gli strumenti necessari per lo svolgimento della propria attività.

2.2 – Il secondo motivo, con il quale si denuncia violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 39 bis, con il quale si deduce l’inapplicabilità delle sanzioni non penali in considerazione della obiettiva incertezza normativa, risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Invero la sottoposizione all’esame del giudice di legittimità della questione di diritto relativa al rispetto della norma giuridica sull’incertezza normativa oggettiva tributaria presuppone, al fine dell’ammissibilità del motivo d’impugnazione, che essa sia già stata proposta in sede di merito e che l’eventuale omessa pronuncia da parte dei giudice d’appello sia denunciata dal ricorrente adempiendo l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass., 21 marzo 2008, n. 7765).

2.3 – Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, nonchè dell’art. 113 c.p.c, per non aver la Commissione tributaria centrale applicato, in relazione alla determinazione delle sanzioni, la norma più favorevole al contribuente.

Viene al riguardo formulato il seguente quesito di diritto: “Dica codesta Corte se, in base al principio costituzionale di legalità, ribadito in ambito tributario dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, il nuovo regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 471 e D.Lgs. n. 472 debba essere applicato anche alle violazioni realizzate antecedentemente alla sua entrata in vigore ma per le quali il relativo atto di accertamento non sia ancora divenuto definitivo, in quanto impugnato dal contribuente innanzi agli organi competenti, e pertanto la Commissione tributaria centrale sia incorsa nella violazione e falsa applicazione delle norme citate non applicando al contribuente il regime sanzionatorio a lui più favorevole”.

In quesito non ottempera alle prescrizioni imposte, a pena d’inammissibilità, dal l’art. 366 bis c.p.c.. Le SS.UU. di questa Corte sono, infatti, chiaramente orientate a ritenere che ognuno dei quesiti formulati, per ciascun motivo di ricorso, deve consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso (giacchè, in mancanza di tale articolazione logico-giuridica, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica). Ne consegue che il quesito non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero (come nel caso di specie) nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma dove costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, il che vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, (v. Cass. S.u.

3519/08).

Infatti non vengono indicate, neppure in maniera sintetica, le ragioni per le quali la normativa successiva sarebbe in concreto più favorevole, risolvendosi il quesito in una mera richiesta a questa Corte, priva di qualsiasi riferimento al caso concreto, di verificare se vi sia stata violazione della norma indicata (cfr., in termini, Cass., Sez. Un., 24 marzo 2009, n. 7032; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769).

Giova ribadire, per altro, come non possa tenersi conto di quanto enunciato nel motivo di ricorso, avendo questa Corte (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258) precisato che un’interpretazione in tal senso della norma si risolverebbe nella sua abrogazione tacita.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, non ricorrendo i presupposti, in assenza di attività difensiva della parte intimata, per una statuizione in merito alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – tributaria, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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