Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4373 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA n. 190,

presso lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che la

rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.A., B.C., G.A., domiciliati

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TERRAZZINO

FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 90/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 10/04/2008 R.G.N. 326/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

udito l’Avvocato TERRAZZINO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi dell’11.4.2001 gli attuali ricorrenti, dipendenti delle Poste inquadrati nell’Area Operativa con mansioni di autisti – ex qualifica di “operatori trasporti” – e applicati presso l’Autorimessa Postale di Agrigento, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di quella città Poste Italiane s.p.a., e premesso di aver svolto dal 1 gennaio 1995 lavoro straordinario non retribuito – perchè, tenuti ad una prestazione lavorativa a turno unico di sei ore, avevano effettuato prestazioni giornaliere di durata superiore a sei ore – chiedevano la condanna della società al pagamento del relativo compenso, oltre accessori.

La società si costituiva a resisteva osservando che i ricorrenti avevano prestato servizio secondo il criterio dei turni successivi, sicchè le prestazioni straordinarie dovevano essere programmate di volta in volta a seconda delle necessità aziendali e dovevano essere autorizzate dalla società.

Il Tribunale di Agrigento accoglieva le domande e condannava Poste Italiane al pagamento dei compensi richiesti, ritenendo che le prestazioni straordinarie non dovessero essere preventivamente autorizzate dal datore di lavoro, essendo sufficiente che il prolungamento dell’orario di lavoro fosse stato effettuato con il consenso dei dirigenti preposti alla struttura.

Proponeva appello Poste Italiane e la Corte di Appello di Palermo, con sentenza depositata il 10.4.2008, respingeva l’impugnazione sulla base delle seguenti considerazioni: a) affinchè il lavoro straordinario possa ritenersi prestalo legittimamente è sufficiente che sia espletato con la consapevolezza da parte dei soggetti cui è affidata la responsabilità della struttura in cui il dipendente è inserito, non essendo necessaria la preventiva autorizzazione del legale rappresentante della società; e nella specie il consenso del dirigente è desumibile dai fogli di presenza nei quali erano state annotate le ore di lavoro straordinario e dal fatto che dette prestazioni erano state, sia pure in parte, remunerate; b) la natura discontinua dell’attività lavorativa non escludeva il diritto al compenso del lavoro straordinario atteso che era stato convenzionalmente fissato un preciso orario di lavoro di 36 ore settimanali e che era stato documentalmente provato il superamento di tale orario; c) l’indennità accessoria per servizi viaggianti percepita dai ricorrenti, diretta a remunerare il maggior disagio derivante dalle particolari modalità della prestazione, non esclude il diritto al compenso per il lavoro straordinario, diretto a retribuire la maggiore quantità di prestazione per il prolungamento dell’orario di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso con tre motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, unitariamente sviluppati, la società denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 9, 12, 69 e 72 c.c.n.l. 26 novembre 1994 e omessa e insufficiente motivazione. Sostiene la ricorrente: a) che gli attuali resistenti a norma dell’art. 9 del contratto effettuavano prestazioni di lavoro articolate su più turni e che la Filiale Poste Italiane di Agrigento non aveva autorizzato gli attuali resistenti a prestare lavoro straordinario, come richiesto dall’art. 12; b) che l’attività lavorativa svolta dai resistenti è considerata dalla legge (R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 3) come “attività discontinua”, caratterizzata da tempi di guida e tempi di sosta, non rientrati questi ultimi nella nozione di lavoro effettivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2108 c.c., restando a carico del lavoratore l’onere della prova delle ore di lavoro effettive prestate oltre le 36 ore contrattuali; c) che in considerazione della particolare natura della prestazione lavorativa ai resistenti è stata corrisposta l’indennità accessoria per servizi viaggianti di cui all’art. 75 c.c.n.l., punto 5; d) la corresponsione del l’indennità per prestazioni di lavoro straordinario è subordinata dagli artt. 69 e 72 c.c.n.l., alla necessità di far fronte ad esigenze eccezionali di lavoro e deve essere autorizzata dalla società, e nella specie è mancata l’autorizzazione del Direttore della Filiale di Agrigento; e) non vi è stato alcun riconoscimento del lavoro straordinario da parte della società in quanto nei registri di presenza erano gli stessi resistenti ad annotare le ore di straordinario asseritamente svolte.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., poste Italiane si duole che il giudice di appello non abbia considerato che, vertendosi in tema di attività discontinua, era onere del lavoratore provare di aver superato l’orario normale di lavoro con effettive prestazioni di guida rese oltre i tempi di sosta.

Osserva la Corte che tutti i suddetti motivi di impugnazione fanno riferimento, direttamente o indirettamente, ad una determinata interpretazione delle norme contrattuali che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione. ritenuta errata, data dal giudice di merito.

La Corte al riguardo deve però rilevare che parte ricorrente ha omesso di depositare il contratto collettivo sul quale si fonda il ricorso, essendosi limitata a riportare in ricorso il testo di un articolo (art. 9), o parte di detto articolo, e non il contratto per intero.

Questa modalità non è conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7), applicabile al ricorso in esame, che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006. L’art. 369 c.p.c., comma 2, dispone che “insieme con il ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità … 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

La norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione, infatti, si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli di contratto.

La scelta legislativa è coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto, di produrre al giudice solo una parte del documento. E’ coerente, altresì, con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c., in particolare con la regola denominata da codice “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.). E’ evidente che l’applicazione di queste regole implica la necessità di avere dinanzi l’intero testo. La scelta legislativa è poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. n. 40 del 2006) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di Cassazione.

E’ ben vero che sono state riprodotte in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui è causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Negli stessi termini questa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 15495 del 2009 ed altre conformi, ed a tale giurisprudenza il Collegio intende dare continuità.

Ai fini del rispetto della norma sopra citata non è neppure sufficiente che il contratto o accordo collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi del giudizio di merito e che sia stato depositato in Cassazione il fascicolo di parte di detto giudizio in cui il contratto è contenuto, in quanto la norma processuale, esigendo che il contratto sia prodotto “insieme” al ricorso in cassazione a pena di improcedibilità, ha elevato la contestuale produzione del documento a condizione di procedibilità dell’impugnazione (Sez. Un. 21747/2009).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dell’avv. Francesco Terrazzino che si è dichiarato anticipatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, che distrae in favore dell’avv. Francesco Terrazzino.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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