Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4373 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 30/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4373

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33142/2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile

della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.

Fabrizio Ceppi, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 247/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza depositata il 5 aprile 2018, ha rigettato l’appello avverso il decreto con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato la domanda proposta da K.A., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non avendo neppure il ricorrente dedotto di aver lasciato il proprio paese d’origine per il fondato timore di essere perseguitato per circostanze rilevanti D.Lgd. n. 251 del 2007, ex art. 2, avendo solo riferito che il suo allontanamento era stato determinato dalla mancanza di un lavoro o dei mezzi di sussistenza.

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, sul rilievo che lo stesso non aveva neppure dedotto la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza o quantomeno il rischio di danno “grave”.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione K.A. affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha errato nell’omettere la verifica d’ufficio in ordine alla situazione del Bangladesh, suo paese di provenienza, non giustificandosi tale omissione con la mancanza di un’allegazione di un pericolo riferito alla sua persona collegato alla situazione socio-politica del paese d’origine.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (da ult., Cass. 15794/2019, 3016/2019) che il principio dispositivo vige anche in materia di protezione internazionale, che impone al richiedente di allegare in giudizio i fatti posti a fondamento della domanda di protezione, fermo rimanendo che il giudice deve poi verificarne d’ufficio la sussistenza facendo uso degli ampi poteri istruttori officiosi di cui dispone (c.d. dovere di cooperazione istruttoria del giudice).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha appunto escluso l’allegazione da parte del ricorrente dei fatti costitutivi del diritto alla protezione sussidiaria, avendo costui fatto esclusivo riferimento a situazioni di disagio economico, di talchè, in mancanza di una qualsiasi allegazione da parte del richiedente di una situazione di violenza indiscriminata e diffusa, il giudice di secondo grado non era certo tenuto ad effettuare tali accertamenti (che, peraltro, ha comunque fatto escludendo ogni rischio di grave danno D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha proceduto al doveroso giudizio comparativo tra la situazione attuale del suo paese d’origine e la situazione di integrazione del richiedente nel tessuto sociale del paese d’accoglienza, al fine di accertare se il rientro nel paese di provenienza determini la specifica compromissione dei diritti umani adeguatamente riconosciuti nel nostro paese.

4. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente, oltre a non aver dedotto assolutamente nulla in ordine alle proprie condizioni personali, parimenti nulla ha allegato in ordine alla eventuale privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani nel Paese d’origine, limitandosi a prospettare quali possono essere le cause di vulnerabilità che possono fondare il riconoscimento della protezione umanitaria, il cui accertamento, ad avviso del ricorrente, deve essere demandato al giudice.

Peraltro, il ricorrente lamenta la mancata effettuazione di un giudizio comparativo tra la situazione attuale del suo paese d’origine e la situazione di integrazione nel tessuto sociale del paese d’accoglienza, senza aver neppure fornito alcun elemento inerente ai due termini di raffronto invocati. In particolare, nulla ha dedotto in ordine al suo grado di integrazione.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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