Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4372 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO 51, presso

lo studio dell’avvocato VALLETTA DOMENICO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALTINO 8, presso

lo studio dell’avvocato CEDRONE FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato COLETTA GIUSEPPE, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7818/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/05/2005 R.G.N. 7733/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato VALLETTA DOMENICO;

udito l’Avvocato COLETTA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2001, il Dott. R.R., premesso di essere iscritto negli elenchi dei medici di medicina generica convenzionati e di esercitare la relativa attività presso il Comune di Pofi, conveniva dinanzi al Tribunale di Frosinone l’Azienda Sanitaria Locale della stessa città, esponendo:

a) che il 20-5-89 era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del Lazio la Delib. Giunta Regionale n. 586 del 1989, che aveva individuato tre zone carenti per la medicina generale nei Comuni di Ceprano, Pastena e Strangolagalli, per cui egli, in data 19-6-89, aveva presentato domanda di trasferimento dal Comune di Pofi a quello di Strangolagalli;

b) di non avere ottenuto risposta alla propria domanda e, a causa di ciò, di avere subito danni fisici e alla propria professionalità per il mancato guadagno dovuto al non disposto trasferimento, non avendo potuto avere in cura il massimale dei mutuati (1.500) e quindi sostenere le spese per curare la malattia della propria figlia, affetta da sindrome di Niestsche;

c) che, infine, la USL FR/(OMISSIS) aveva provveduto a trasferire, nella località richiesta, altro sanitario, con minore diritto, senza dare alcuna spiegazione. Il R. chiedeva, pertanto, che fosse accertata e dichiarata la responsabilità della Azienda sanitaria locale di Frosinone, quale successore della USL FR/(OMISSIS) di Ceprano, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali per il fatto illecito ed illegittimo perpetrato a danno del medesimo, il tutto nella misura della somma di L. 9.000.000.000 o di quella maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre rivalutazione ed interessi.

Costituendosi in giudizio, la Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone eccepiva preliminarmente l’incompetenza per materia del Giudice adito, essendo competente il Giudice del lavoro, nonchè la prescrizione di ogni diritto e, nel merito, deduceva l’inammissibilità della pretesa risarcitoria, atteso che l’attore aveva espressamente rinunciato alla richiesta di assegnazione del 19- 6-89, avendola invece rettificata come richiesta di trasferimento da Pofi a Ceprano, nonchè l’infondatezza della stessa, non essendovi alcuna prova che, con il trasferimento a Strangolagalli, avrebbe potuto ottenere il massimale dei mutuati.

Trasmesso il fascicolo alla sezione lavoro del Tribunale adito e concesso termine alle parti per l’integrazione degli atti introduttivi, il Tribunale rigettava il ricorso.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 27-8-2003, proponeva appello il R., che chiedeva la riforma della sentenza, insistendo per l’accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo.

L’Azienda Asl di Frosinone resisteva al gravame chiedendone il rigetto.

Con sentenza del 20 dicembre 2004 – 20 maggio 2005, l’adita Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione.

A sostegno della decisione la Corte territoriale, pur ritenendo che, in astratto, il ricorrente potesse vantare un vero e proprio diritto ad essere preso in considerazione, in base all’anzianità di iscrizione, nella graduatoria per la zona carente del Comune di Strangolagalli e, quindi, ove vincitore, al trasferimento, osservava che, in concreto, era risultato che il R., poco dopo avere presentato, in data 18 giugno 1989, domanda di trasferimento per detto Comune, con istanza del 28 giugno 1989, aveva chiesto che tale domanda fosse considerata “rettificata” come richiesta di trasferimento da Pofi a Ceprano, e, per ciò stesso, rinunciando alla primitiva domanda.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre R.R. con quattro motivi.

Resiste l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso, articolato in quattro motivi, il Dott. R.R. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c.; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 289 del 1987, artt. 5 e 6; contraddittorietà della motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c., i primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente perchè diretti, sotto vari profili, ad evidenziare, nell’unitario iter argomentativo del Giudice di appello, le sopra specificate violazioni di legge e l’indicato vizio motivazionale, sono privi di fondamento.

In punto di fatto, è stato acclarato dal Giudice di merito che il Dott. R., dopo aver presentato la domanda di trasferimento per il Comune di Strangolagalli in data 18/06/1989, con successiva istanza del 28/06/1989, aveva chiesto che tale domanda fosse considerata “rettificata” come richiesta di trasferimento da Pofi a Ceprano.

Così operando – ad avviso della Corte territoriale – il R., contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto – e sostiene tuttora con il ricorso in esame – aveva rinunciato alla domanda di convenzione presso il Comune di Strangolagalli, non potendosi interpretare in altro modo la volontà di “rettifica” che egli aveva trasmesso all’azienda USL competente. Pertanto, poichè alla data di approvazione della graduatoria (Delib. 11 giugno 1992) il ricorrente non aveva più diritto ad esservi incluso, avendovi rinunciato, nessun risarcimento poteva vantare per il mancato trasferimento in detto Comune, con l’ulteriore precisazione che tale rinuncia non era da considerarsi invalida in quanto avente ad oggetto un diritto indisponibile, trattandosi di rinuncia ad un diritto che per nascere aveva comunque bisogno dell’adesione dell’interessato e quindi pienamente disponibile. Inoltre, anche ove il R. avesse dimostrato di avere diritto al trasferimento presso il Comune di Strangolagalli, nessuna prova egli aveva fornito del nesso di causalità con il danno lamentato.

La Corte ha, quindi, del tutto coerentemente affermato che, alla data di approvazione della graduatoria (Delib. 11 giugno 1992), il ricorrente non aveva più diritto ad esservi incluso, avendo lo stesso rinunciato.

Ha aggiunto ancora, per quanto concerne il richiesto trasferimento a Ceprano, che da tutto il contesto dell’atto introduttivo di primo grado emergeva che il R. non aveva presentato alcuna domanda giudiziale al riguardo, essendo “la causa petendi del diritto al risarcimento del danno, limitata alla inottemperanza alla domanda di trasferimento presso il solo Comune di Strangolagalli, senza alcuna menzione dell’altra.

Va, in proposito, rammentato che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, elemento rispetto al quale non assume valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima (ex plurimis, Cass., 9 settembre 2008 n. 22893; Cass. 26 giugno 2007 n. 14751).

Va soggiunto che, con una affermazione di “chiusura” del ragionamento, la Corte territoriale ha tenuto a puntualizzare che, “anche ove il R. avesse dimostrato di avere diritto al trasferimento presso il Comune di Strangolagalli, nessuna prova egli ha fornito del nesso di causalità con il danno lamentato”. Nè tale affermazione può essere messa in discussione dalla censura mossa con il quarto motivo, con il quale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 356 c.p.c., il ricorrente lamenta la mancata ammissione, da parte del Giudice di appello, dei mezzi istruttori non ammessi dal primo Giudice, nonostante espressa richiesta in tal senso. Manca, infatti, la riproduzione dei capi di prova oggetto della richiesta, in violazione del principio di autosufficienza.

Neppure può sostenersi, per quanto riguarda il danno alla professionalità ed il mancato guadagno, che il trasferimento al Comune di Strangolagalli gli avrebbe consentito di ottenere il massimale dei mutuati nel n. di 1.500 assistiti, e, perciò stesso, l’inutilità della dimostrazione del danno essendo esso in re ipsa, in quanto – come correttamente affermato dal Giudice a quo – la dedotta circostanza è del tutto ipotetica, essendo l’indicazione del medico curante rimessa alla libera scelta del cittadino. Pertanto, sarebbe stato onere del R. allegare circostanze tali da far desumere che, mutando la sede di lavoro, il numero dei pazienti sarebbe necessariamente aumentato; il che, nella specie, non è avvenuto.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre 4.000,00 per onorari, ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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