Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4372 del 21/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 20/12/2016, dep.21/02/2017),  n. 4372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9318/2015 proposto da:

L.N.G., R.F., L.N.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO LO NIGRO, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., F.V., VEGALEASE S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1440/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa 4/06/2014 e depositata il 18/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.N.G., R.F. e L.N.A. hanno proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 18 settembre 2014, di conferma della sentenza pubblicata il 12 marzo 2009 del Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Monreale, appellata, in via principale, da L.N.G. e R.F. in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.N.A. e, in via incidentale, dalla Toro Assicurazioni S.p.a..

Con detta sentenza il Tribunale aveva rigettato le domande proposte da L.N.G. e R.F., in proprio e nella dedotta qualità, nei confronti della New York Bagels s.a.s., della Toro Assicurazioni, della Vegalease S.r.l. e di F.V., di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS) (allorchè, secondo la tesi attorea, il L.N., mentre era alla guida dell’auto (OMISSIS) su cui erano trasportate la moglie R.F. e la figlia A., per evitare l’impatto con l’autoveicolo (OMISSIS), condotto dal F. e che aveva invaso la sua corsia, aveva attinto il muretto di protezione stradale), dichiarato inammissibili le domande proposte dalla Toro Assicurazioni S.p.a. e compensato tra le parti le spese di lite.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte con decreto comunicato alle parti e al P.M..

Non sono state depositate memorie.

Il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione della L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Assumono i ricorrenti che tale norma, in vigore dal 1 aprile 2006, “seppur in assenza di ordinanza”, avrebbe determinato la modificazione sostanziale dell’iter processuale e rappresentano che il Tribunale, con ordinanza depositata il 6 aprile 2006, aveva rigettato l’istanza di ammissione della prova orale, accogliendo l’eccezione di tardività dell’indicazione del teste attoreo proposta dalla convenuta Toro Assicurazioni.

Secondo i ricorrenti, “nel caso specifico la conversione” del rito sarebbe avventa “fuori udienza”, in quanto il Giudice del primo grado si era riservato di provvedere sull’istanza di parte prima del 1° aprile 2006 e, sciogliendo la riserva in data successiva all’entrata in vigore della predetta legge, il medesimo Giudice non avrebbe potuto pronunciare la decadenza non verificatesi alla data del provvedimento adottato e avrebbe dovuto applicare il principio affermato dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro di questa Corte richiamata in ricorso, giurisprudenza non condivisa neppure dalla Corte di merito.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostengono i ricorrenti che nessuna decadenza sarebbe prevista dall’art. 244 c.p.c. e che i vizi procedurali di carattere relativo contemplati da detta norma sarebbero stabiliti non per ragioni di ordine pubblico ma nell’esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sarebbero rilevabili d’ufficio dal Giudice ma dovrebbero essere denunciati dalla parte interessata; evidenziano che, nella specie, la Toro Assicurazioni, nè in sede di costituzione tardiva nè a seguito dell’assegnazione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 e all’art. 184 c.p.c. e neppure la New York Bagels avevano eccepito la tardività dell’indicazione del testimone, eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata dalle parti convenute all’atto della loro costituzione, in quanto già in citazione la prova era stata articolata senza l’indicazione del teste.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 184 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Assumono i ricorrenti che, a tutto voler concedere, l’eccezione di decadenza per mancata indicazione del nominativo del testimone nel termine concesso agli attori (31 ottobre 2005) avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio ex art. 184 c.p.c. del 29 novembre 2005, in virtù del principio secondo cui le eccezioni procedurali afferenti le violazioni di formalità previste dall’art. 244 c.p.c. sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì nell’esclusivo interesse delle parti e devono essere proposte dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi; deducono altresì i ricorrenti che, nella specie, l’eccezione in parola non sarebbe stata tempestivamente sollevata dalle parti convenute, sicchè alla data del rilievo del presunto vizio procedurale dette parti sarebbero già incorse nelle decadenze di cui all’art. 157 c.p.c..

4. Con il quarto motivo si lamenta violazione all’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti sostengono che il Giudice del gravame avrebbe erroneamente condannato gli appellanti al ristoro delle spese sostenute dalla parte appellata in quanto, stante la particolarità delle questioni trattate, dell’evolversi degli orientamenti giurisprudenziali e della particolare complessità e peculiarità del caso, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la compensazione delle spese di lite.

5. I primi tre motivi possono essere trattati unitariamente, essendo strettamente connessi, e sono infondati.

In primo grado il processo risulta essere stato trattato secondo il rito ordinario, non avendo il giudice disposto alcun mutamento del rito.

Peraltro l’adozione del rito speciale o del rito ordinario non è rilevante ai fini che qui interessano, atteso che, come evidenziato nella sentenza di questa Corte n. 5950 del 2014, anche nel rito del lavoro, qualora sia omessa l’indicazione delle generalità dei testi, il Giudice non può fissare un termine ex art. 421 c.p.c., per sanare la carente formulazione. Tanto nel rito ordinario che nel rito speciale, infatti, la prova per testimoni va richiesta con le modalità prescritte dall’art. 244 c.p.c., il quale costituisce precetto generale applicabile a qualunque forma processuale. Tale norma prescrive che la richiesta di prova per testimoni sia formulata mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata. L’uso della congiunzione “e” rende palese che persone da interrogare e fatti da domandare devono essere compresenti, a pena di difformità della richiesta dal suo modello legale, e dunque di inammissibilità. La conclusione è corroborata dal rilievo che l’art. 244 c.p.c., nella sua originaria stesura prevedeva espressamente la possibilità per il giudice di fissare alle parti un termine perentorio per integrare la propria istanza di prova testimoniale (terzo comma). Tale previsione è stata abrogata dalla L. 27 novembre 1990, n. 353, art. 89 e la soppressa possibilità di fissare termini per integrare le richieste di istruttorie carenti rende evidente che tali richieste devono essere – nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 244 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso di specie – sempre formulate in modo completo.

Questi principi trovano applicazione tanto nel rito del ordinario quanto nel cosiddetto rito del lavoro. L’art. 421 c.p.c., comma 1, con riferimento a quest’ultimo tipo di processo, consente al Giudice di assegnare alle parti un termine per emendare le irregolarità che possono essere sanate. Ma una volta stabilito che, per effetto della soppressione dell’art. 244 c.p.c., comma 3, le parti hanno l’onere di formulare le richieste istruttorie in modo completo ab initio e considerato che tanto nel rito ordinario quanto in quello speciale le richieste istruttorie devono essere formulate in termini perentori a pena di nullità – e va evidenziato che tali termini perentori sono di ordine pubblico e che la loro violazione è pertanto rilevabile d’ufficio e non sanabile dall’acquiescenza delle parti – nessuna sanatoria è più concepibile in caso di richieste istruttorie incomplete.

L’orientamento giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti non è più condivisibile, perchè tralatiziamente ripetitivo di un principio affermato in tempi remoti e con riferimento ad un diverso ordinamento processuale (v., in motivazione, Cass. 14/03/2014, n. 5950).

6. Il quarto motivo va rigettato, atteso che la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass., sez. un., 15/07/2005, n. 14989; v., per quanto utile, anche Cass. 2/07/2008, n. 18173; Cass. 02/09/2004, n. 17763; Cass. 11/11/1996, n. 9840).

7. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

8. Non vi è luogo a provvedere per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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