Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4372 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. I, 18/02/2021, (ud. 24/07/2020, dep. 18/02/2021), n.4372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura Consiglie – –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4869/2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana,

32, presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio, che lo

rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/07/2020 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con ricorso depositato il 28.3.18 D.D. – cittadino del (OMISSIS) – propose opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale che il Tribunale di Milano, con Decreto 20 dicembre 2018, ha rigettato, osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione internazionale in quanto non era credibile il racconto del ricorrente riguardo alla vicenda dell’omosessualità e dell’induzione alla prostituzione da parte della madre e alla asserita tolleranza (fino alla morte della madre stessa) nei suoi confronti nel villaggio natale, considerata anche la discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali in Mali; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), data l’inattendibilità del ricorrente e la mancata allegazione di fatti concreti, e alla lett. c), poichè dai report internazionali acquisiti non si desumeva, in Mali, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati; non era riconoscibile il permesso umanitario per l’insussistenza di condizioni individuali di vulnerabilità, considerando la mancanza di un effettivo radicamento in Italia.

D.D. ricorre in cassazione con cinque motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2 e art. 13, comma 7 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non aver il Tribunale deciso sull’eccezione di nullità del provvedimento della Commissione territoriale per la mancata traduzione nella lingua bambara, espressamente indicata quale unica lingua madre conosciuta e comprensibile dall’istante.

Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato o del procedimento per omessa valutazione delle prove documentali prodotte, relative, in particolare, all’iscrizione alla federazione (OMISSIS) e alla relativa tessera, documenti depositati telematicamente con la nota del 6.9.18.

Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo circa la mancata valutazione delle prove documentali relative alla sua qualità di omosessuale.

Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni afferenti alla valutazione delle condizioni del paese di origine, in quanto il Tribunale aveva utilizzato fonti informative smentite dalle notizie pubblicate sui maggiori organi di stampa e siti web, dai quali si evinceva una situazione di pericolo terroristico.

Con il quinto motivo si denunzia la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche in cui versa il Mali, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Preliminarmente, occorre esaminare congiuntamente il secondo e terzo motivo – perchè tra loro connessi – per il loro carattere di priorità logica.

Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., n. 16812/18; n. 19150/16).

Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto inverosimile che il ricorrente fosse omosessuale per la non credibilità intrinseca del suo racconto, senza dar conto dei documenti citati nel ricorso (di cui tace), allegati al ricorso introduttivo del procedimento.

Ora, il collegio ritiene necessario esaminare il fascicolo d’ufficio onde verificare se, effettivamente, siano stati depositati i documenti citati in ricorso, venendo in rilievo un error in procedendo; invero, nel caso in cui il Tribunale avesse omesso di esaminarli, occorrerebbe valutare – in conformità della giurisprudenza richiamata – se i documenti non esaminati offrano la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. In altri termini, il documento in questione, se effettivamente prodotto, potrebbe rendere del tutto verosimile e credibile il racconto del ricorrente circa il timore di persecuzioni in Mali per la sua asserita condizione di omosessuale.

In particolare, il ricorrente espone di aver depositato telematicamente il suddetto documento e di aver citato tale produzione nel verbale dell’udienza del 30.9.18 innanzi al Tribunale.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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