Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4371 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4371 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 6060-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –

2014

contro

112

TORROMEO ADRIANA, TORROMEO ALESSANDRA , QUALI EREDi DI
TORROMEO VIRGILIO;

intimati

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Data pubblicazione: 24/02/2014

depositaté il 10/01/2012/ (R.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

In fatto ed in diritto
1 — Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per la cassazione del decreto della
Corte di Appello di Roma, depositato il 13 gennaio 2012, con il quale era stato
condannato a risarcire il danno non patrimoniale da ingiustificata durata di un

Alessandra ed Adriana Torromeo, eredi di Virgilio Torromeo , con la specificazione che,
mentre per queste parti l’indennizzo era stato liquidato pro quota hereditaria, per le altre
parti, sedenti in giudizio in proprio, detta liquidazione era stata disposta per l’intero.

2— Le parti intimate — i soli eredi Torromeo- non hanno svolto difese.
3 — Il Collegio ha autorizzato la redazione con motivazione semplificata.
I — Il Ministero denunzia, con il primo mezzo, la violazione dell’art. 2 della legge n.
89/2001 nonché dell’art. 75 cpc assumendo che, per la posizione degli eredi Torromeo,
si sarebbe dovuto tener conto del fatto che il de cujus era deceduto il 6 marzo 1998 ,
quando ancora il giudizio era nei termini per essere deciso rispettando una durata
fisiologica — essendo iniziato nel dicembre 1994- così che la valutazione della Corte non
avrebbe potuto che prendere in esame la sola posizione dei Torromeo agenti in proprio.

— In via subordinata il ricorrente, con il secondo ed il connesso terzo motivo,
denunzia il vizio di ultrapetizione e, alternativamente, di motivazione, in cui sarebbe
incorsa la Corte romana riconoscendo a favore dei Torromeo il diritto all’equo
indennizzo in relazione a frazioni temporali successive al decesso del genitore, non
essendo state svolte richieste indennitarie in proprio; qualora invece si fosse ritenuto
azionato anche detto titolo , ritiene il Ministero ricorrente che la Corte romana avrebbe
comunque deciso in modo erroneo perché non avrebbe tenuto conto del momento in
cui si sarebbe costituito l’erede al fine, su quella base, di calcolare il periodo di durata
non congrua che i Torromeo avrebbero potuto far valere ai fini indennitari.

III — I motivi sopra indicati , in una valutazione complessiva degli stessi, stante la loro
consequenzialità logica, sono fondati.

III.a — Va innanzi tutto evidenziato che se pure, in via interpretativa della domanda, si
fosse potuto affermare che la evidenziazione, nell’epigrafe del ricorso ex art. 2 1.
/4.0~e4A4

procedimento durato dal dicembre 1994 al dicembre 2007 in favore di , tra le altre parti,

89/2001, del rapporto successorio con il de cujus, non poteva automaticamente essere
interpretata come diretta a limitare le pretese all’indennizzo al solo credito indennitario
eventualmente maturatosi in capo al defunto,potendo assumere una funzione descrittiva
della genesi processuale che li aveva portati, nel giudizio presupposto, a divenire parte,
rimane però la constatazione che la Corte liquidò in favore, dei soli Torromeo, un

profilo attinente alla legittimazione con quello relativo alla titolarità del diritto
all’indennizzo maturato in capo al de cujus

III.b — In secondo luogo solo la costituzione nel giudizio presupposto degli eredi della
parte originaria fa nascere in loro una legittima aspettativa alla celere definizione del
processo e, quindi/ li legittima a far valere pretese indennitarie se tale affidamento sia
rimasto deluso (( v. sul punto, la sentenza del 18 giugno 2013 della Seconda Sezione
della CEDU, in causa Fazio + Altri contro Italia in cui si è statuito che la qualità di erede
di una parte nel procedimento presupposto non conferisce , di per sé, il diritto a
considerarsi vittima della, eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che
l’interesse dell’erede alla conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la
sua mancata costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel
procedimento l’avente diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello
stesso; adde in ambito nazionale: Cass. Sez. 1 n. 13803/2011; Cass. Sez I, ord. n.
1309/2011; Cass. Sez. I n.23416/2009).
III.c — Da ciò deriva che ha errato la Corte romana a non delibare se e quando detta
costituzione sia avvenuta, liquidando un indennizzo

jure hereditario, senza dunque

sottoporre a scrutinio la circostanza, evidenziata in ricorso, che il decesso di una delle
parti originarie — Virgilio Torromeo- era avvenuto quando erano trascorsi tre anni e
circa due mesi dall’inizio del procedimento presupposto : dunque una durata di per sé
pari a quella fisiologica.
IV — In presenza di un vizio di motivazione — piuttosto che di ultrapetizione, stante il
fatto che è in discussione la interpretazione della posizione degli eredi Torromeo che
influisce sulla determinazione del diritto fatto valere- il decreto va cassato e va
commesso nuovo esame alla Corte di Appello di Roma, alla luce dei principi di diritto

indennizzo espressamente indicando la loro qualità di eredi, confondendo dunque il

enunziati ; il giudice del rinvio procederà altresì alla liquidazione delle spese del presente
giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato , limitatamente alla posizione degli eredi
Torromeo, in relazione ai motivi accolti; rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014, nella camera di consiglio della seconda
sezione della Corte di Cassazione
Il consigliere estensore

Il Presidente

Roma che provvederà anche alla ripartizione delle spese del giudizio di legittimità.

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