Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4371 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 23/02/2011), n.4371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.P. – D.F.L. – LA MEDUSA s.r.l.

elettivamente dom.ti in Roma, Viale delle Milizie, n. 1, nello studio

dell’Avv. Vittoriosi Cirotti; rappresentati e difesi dall’Avv.

MARTELLUCCI Gaetano, come da procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

-intimata –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio,

n.. 130/4/04, depositata in data 21 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.11.2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per i ricorrenti l’Avv. Martellucci, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. APICE Umberto, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La S.r.l. Medusa, nonchè – per quanto qui interessa, avendo altri soci nelle more definito le loro posizioni – T.P. e D. F.L. proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi, quanto alla società, ad Irpeg ed Ilor per gli anni 1992 e 1993, e, quanto agli altri ricorrenti, ad Irpef per gli anni 1993 e 1994, con i quali venivano contestati alla Medusa S.r.l.

ricavi non contabilizzati, indebita deduzione di costi non deducibili ed altre violazioni, in modo tale da determinare un maggior reddito, che, in considerazione della ristretta base personale della società, si riverberava nei confronti, fra gli altri, del T. e della D. F..

Venivano dedotte, da un lato, l’inattendibilità dei dati recepiti nell’accertamento, riconosciuta dagli stessi verbalizzanti, i quali avevano emesso una successiva nota di rettifica, e, dall’altro, la conclusione del giudizio penale svoltosi nei confronti del T., assolto dai reati finanziari ascrittigli – quanto agli anni 1992 e 1992 – per essere risultati gli importi evasi, anche sulla scorta di perizia all’uopo disposta dal giudice penale, inferiori alla soglia prevista per la punibilità delle violazioni a lui ascritte.

1.1 – La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado con la quale – previa riunione – erano stati rigettati detti ricorsi, ponendo soprattutto in evidenza l’autonomia del giudizio tributario rispetto all’esito del giudizio penale.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso i contribuenti, deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso il solo Ministero dell’economia e delle finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, che non è stato parte del giudizio d’appello, instaurato avverso la sola Agenzia delle entrate, nella sua articolazione periferica, dopo la data del 1 gennaio 2001, con implicita estromissione dell’ufficio periferico del Ministero (Cass., Sez. Un., n. 3166 del 2006).

Il rilievo ufficioso dell’inammissibilità giustifica l’integrale compensazione – in parte qua – delle spese processuali, dovendosi per altro rilevare che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.

2.1 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 (recte, n. 4), è fondato e va accolto.

Invero la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la decisione meglio indicata in epigrafe, pronunciando sull’appello proposto dalla società e dai soci T.P. e D.F. L., dopo aver richiamato, in termini generali, i temi della presunzione di ripartizione degli utili nelle società di capitali a ristretta base personale e dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, ha affermato, senza aggiungere altro, di ritenere “legittima la sentenza impugnata”.

2.2 – Appare del tutto evidente come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni in base alle quali le impugnazioni, il cui contenuto (per altro congruamente indicato, nel rispetto del principio di autosufficienza, nel ricorso) viene, sia pure in maniera sommaria, riportato nella parte narrativa della decisione scrutinata, vengono rigettate.

Invero non può non rilevarsi la natura apodittica, che si risolve in totale carenza di motivazione, della mera affermazione, priva di qualsiasi argomentazione, della condivisibilità della sentenza di primo grado, senza che siano vagliate le censure mosse con l’atto di impugnazione e che siano esplicitate le ragioni in base le stesse vengono ritenute infondate.

2.3 – Risulta pertanto integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente, per l’appunto, quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

2.3 – La sentenza impugnata (rimanendo gli altri motivi di ricorso interamente assorbiti) deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, compensando le relative spese processuali. Accoglie il primo motivo di ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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