Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4371 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. un., 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4371

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28278/2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA

SEZIONE DISTACCATA DI REGGIO CALABRIA, con ordinanza n. 187/2019

depositata il 22/03/2019 nella causa tra:

A.A., nella qualità di titolare dell’impresa individuale

AUTOALI’;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

AR.GI S.c.p.A., F.G. S.R.L.;

– resistenti non costituitisi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALESSANDRO CIMMINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a

Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A. adiva il Tribunale di Locri chiedendo condannarsi la Ar.Gi. S.p.A. (contraente generale dell’A.N.A.S.) al risarcimento dei danni patiti a causa dei lavori, eseguiti dalla convenuta, per la realizzazione del lotto stradale SS (OMISSIS) comprensivo di svincolo di (OMISSIS);

l’attore esponeva di essere titolare di un’impresa di rivendita di veicoli con annessa officina nonchè proprietario dell’immobile cui le stesse erano allocate, posto a ridosso del luogo ove erano stati eseguiti i suddetti lavori che, per le vibrazioni spropositate causate dai macchinari utilizzati, avevano provocato lesioni ai nodi strutturali e al piazzale dello stabile;

il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 275 del 26 marzo 2016, declinò la propria giurisdizione ritenendo che la stessa appartenesse al Giudice amministrativo;

dopo la regolare traslatio judici, alla prima udienza di trattazione, il secondo giudice, (Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria), con ordinanza del 22 marzo 2019 n. 187, denunciava conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che andasse affermata la giurisdizione del giudice ordinario, giacchè, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Locri, la domanda oggetto del giudizio non era riconducibile alla materia delle espropriazioni per pubblica utilità, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. g), c.p.a.;

il Tribunale amministrativo confliggente osservava che la situazione giuridica azionata dal ricorrente consisteva nel diritto al risarcimento dei danni conseguente alla realizzazione di un’opera pubblica, in esecuzione di contratto di appalto di lavori pubblici, e il fatto dannoso dal quale si assumeva essere scaturito il danno, esulava dai profili attinenti alla legittimità del complesso iter amministrativo che aveva condotto all’espropriazione dell’area e consisteva, invece, nell’attività materiale di esecuzione dei lavori oggetto di contratto di appalto;

il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento di giurisdizione è stata comunicata, non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è pacifico in atti che, nell’originario atto introduttivo proposto innanzi al Tribunale civile ordinario, poi riproposto, in virtù della traslatio iudici, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, A.A. chiese il ristoro dei danni patrimoniali, e non, subiti in conseguenza della realizzazione dell’opera pubblica, consistente nel lotto stradale (OMISSIS) comprensivo dello svincolo di (OMISSIS), rassegnando, in particolare, che l’immobile di sua proprietà e il piazzale circostanze, avevano riportato lesioni, in corrispondenza dei nodi della struttura, in ragione delle vibrazioni provocate dai lavori di approntamento dei piloni di sostegno della (OMISSIS);

non è, pertanto, revocabile in dubbio che l’oggetto del contendere vada identificato, sulla base della domanda, nel risarcimento dei danni patiti dal privato, in conseguenza della materiale realizzazione dell’opera pubblica, e, in particolare, delle continue vibrazioni determinate dai macchinari utilizzati dalle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori;

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. Sez. U. 3 febbraio 2016 n. 2052; Cass. Sez. U. 25 febbraio 2016 n. 3732; Cass. Sez. U. 21 settembre 2017 n. 21975; Cass. Sez. U. 12 dicembre 2018 n. 32180 e, in regolamento per analogo conflitto, Cass. Sez. U. 11 novembre 2019 n. 29088) ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dall’illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica (ove, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo) da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica contestando le modalità esecutive dei lavori (nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere);

dalla lettura dell’atto introduttivo, come già detto, non risulta che l’attore abbia prospettato la lesione del proprio diritto soggettivo come effetto di un atto amministrativo o di una condotta costituente diretta espressione dei poteri autoratitivi di cui si sia denunciata l’illegittimità;

sono, quindi, condivisibili le conclusioni scritte del pubblico ministero il quale ha sottolineato che il provvedimento del quale le attività dannose possono costituire l’esecuzione rimane estraneo rispetto all’oggetto del giudizio, come sopra individuato, non ermegendo alcun riferimento allo stesso e che l’azione dannosa appare in rapporto di mera occasionalità con il già compiuto e definito esercizio del potere pubblico;

sulla domanda, pertanto, la giurisdizione appartenete al giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti;

non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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