Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4370 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4370 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 6048-2013 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

DE LUCA VINCENZA, DE LUCA ANDREA, DE LUCA LUIGI, DE
LUCA VINCENZO, DE LUCA CLEMENTE,

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11,42A,: ofv-4-4>

– intimati

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
/5muAmd.~–54-

Data pubblicazione: 24/02/2014

depositate il 13/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per

In fatto ed in diritto
1

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso — affidandolo a quattro motivi di

annullamento- per la cassazione del decreto della Corte di Appello di Roma, depositato il
13 gennaio 2012, con il quale era stato condannato a risarcire il danno non patrimoniale

citazione del gennaio 2001 innanzi al Tribunale di S.M. Capua Vetere — al fine di vedersi
riconosciuta l’indennità di accompagnamento- , proseguito dagli eredi della predetta
deceduta nel marzo dello stesso anno

con comparsa di intervento del febbraio 2004 e

conclusosi con sentenza del medesimo Tribunale del giugno 2006 ; la Corte del merito

aveva in particolare determinato in anni due e mesi sei, la durata eccedente quella che
ragionevolmente si sarebbe potuta prospettare, liquidando in favore degli eredi la somma
complessiva di 2.000 euro, attribuita loro pro quota ereditariai osservando che la
costituzione dei predetti era avvenuta quando ancora non sarebbe decorso un periodo di
tempo valutabile in termini di durata non congrua del procedimento .

2 — Le parti intimate — gli eredi della Piscitelli : Vincenza, Andrea, Luigi; Vincenzo;
Clemente De Luca- non hanno svolto difese.

3 Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

I — Il Ministero denunzia, con il primo mezzo, la violazione dell’art. 2 della legge n.
89/2001 nonché dell’art. 75 cpc assumendo che, stante la natura derivata della richiesta
indennitaria avanzata dagli eredi della Piscitelli , al momento del decesso della medesima,
avvenuto dopo due mesi dall’inizio del procedimento presupposto, la causa non avrebbe
ancora assunto una lunghezza abnorme e come tale indennizzabile
II — In via subordinata il ricorrente, con il secondo motivo, denunzia il vizio di
ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte romana riconoscendo a favore dei De
Luca il diritto all’equo indennizzo in relazione a frazioni temporali successive al decesso
della genitrice, non essendo state svolte richieste indennitarie in proprio; qualora invece
si fosse ritenuto azionato anche detto titolo , la Corte romana avrebbe errato perché non
avrebbe tenuto conto del momento in cui si sarebbero costituiti gli eredi ; identica

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da ingiustificata durata di un procedimento promosso da Mariantonia Piscitelli con

censura viene svolta, nell’ultimo motivo ( rubricato con il n. 3 ma in realtà risultante
come quarto mezzo) sotto il profilo della omessa motivazione.
III – I descritti motivi sono infondati laddove censurano l’esistenza di una ultrapetizione
perché la costituzione, nel giudizio presupposto, dei De Luca come eredi dell’originaria
ricorrente, faceva assumere ai medesimi la qualità di parte, così che la evidenziazione,
nell’ambito dell’epigrafe del ricorso ex art. 2 1. 89/2001, del rapporto successorio con la

all’indennizzo al solo credito indennitario eventualmente maturatosi in capo alla defunta,
assumendo invece la “spendita” del nomen di erede solo una funzione descrittiva della
genesi processuale che li aveva portati, nel giudizio presupposto, a divenire parte.

III.a — I mezzi in esame sono invece fondati laddove ( ultimo punto del secondo e del
quarto motivo) si è sottolineata la necessità di tener presente, ai fini della verifica del
decorso del termine non congruo, la data in cui gli eredi si sarebbero costituiti, atteso che
la cesura di quasi tre anni dal 20 marzo 2001 — data del decesso della Piscitelli — al
deposito della comparsa di intervento — 24 febbraio 2004- non avrebbe dovuto essere
computata ai fini indennitari perché in detto periodo i De Luca non erano ancora parti
né potevano far valere crediti indennitari formatisi in capo alla defunta ( v. sul punto, la
sentenza del 18 giugno 2013 della Seconda Sezione della CEDU, in causa Fazio + Altri
contro Italia in cui si è statuito che la qualità di erede di una parte nel procedimento
presupposto non conferisce , di per sé, il diritto a considerarsi vittima della,
eventualmente maturata, durata eccessiva del medesimo e che l’interesse dell’erede alla
conclusione rapida della causa difficilmente è conciliabile con la sua mancata
costituzione nello stesso, dato che solo attraverso l’intervento nel procedimento l’avente
diritto ha l’opportunità di partecipare e di influire sull’esito dello stesso; acide in ambito
nazionale: Cass. Sez. I n. 13803/2011; Cass. Sez I, ord. n. 1309/2011; Cass. Sez. I
n.23416/2009).
IV — Con il terzo motivo il Ministero deduce nuovamente la violazione dell’art. 2 1.
89/2001 e dell’art. 75 cpc, laddove sarebbe stato liquidato in favore dei De Luca un
unico indennizzo , non frazionato per quote ereditarie; del pari erroneo sarebbe stato il

de cujus, non poteva ragionevolmente essere interpretata come diretta a limitare le pretese

decreto se invece si fosse dovuto interpretare come riconoscente un diritto per l’intera
somma, per ciascuno degli eredi.

IV.a — Il mezzo è inammissibile — oltre che assorbito – perché è incongruo rispetto alla
decisione effettivamente adottata, laddove , nella parte motiva, la Corte del merito
espressamente ( vedi terz’ultimo capoverso a fol 3 del decreto) sottolineò che ” la somma

V — La sentenza va pertanto cassata in relazione ai profili dei due motivi accolti; non
essendovi la necessità di altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito; rilevata

dunque la computabilità della durata del procedimento solo dal gennaio al marzo 2001 e
dal febbraio 2004 al giugno 2006 deve concludersi per la infondatezza della richiesta
indennitaria, per non essersi superato il termine triennale della durata da ritenersi
congrua.

VI— Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il secondo ed integralmente il quarto motivo di ricorso nei termini
indicati in motivazione; cassa in relazione ad essi il decreto impugnato e, decidendo nel
merito, respinge il ricorso ex lege 89/2001 proposto dai De Luca; condanna i predetti in
solido al pagamento delle spese in favore del Ministero ricorrente, liquidandole, per il
giudizio innanzi alla Corte di Appello di Roma, in euro 445,00 per diritti; euro 575,00 per
onorari ed euro 50,00 per spese; per il presente giudizio, in euro 296,50 oltre spese
prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014, nella camera di consiglio della seconda
sezione della Corte di Cassazione
Il consigliere estensore

Il Presidente

predetta va divisa tra gli eredi pro quota”

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