Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4370 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 23/02/2011), n.4370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.n.c. Cinema Nuovo Odeon di F. Bonanno e C. Elettivamente dom.te in

Roma, Lungo Tevere dei Mellini, n. 24, nello studio dell’Avv. Prof.

GIACOBBE Giovanni, che la rappresenta e difende, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Sicilia, Sezione distaccata di Messina, in. 34/26/05, depositata in

data 7 aprile 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

4.11.2010 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per la società ricorrente l’Avv. Prof. Giovanni Giacobbe, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. APICE Umberto, il

quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La S.n.c. Cinema Nuovo Odeon di Francesco Bonanno e C. – d’ora in poi, per brevità, S.n.c. Cinema – impugnava l’atto di classamento relativo a un fabbricato sito in (OMISSIS), e adibito, in parte, a sale cinematografica, ed in parte, per quanto qui maggiormente interessa, a sala danza. Veniva eccepita la nullità della notificazione dell’atto, in quanto effettuata a B.F. in luogo diverso dalla sede sociale, deducendosi altresì la carenza di motivazione del provvedimento, contestato anche nel merito.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Messina, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava la rendita del locale adibito a sala cinematografica (questione ormai non più controversa), nonchè quella di un locale commerciale.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Messina, con la decisione indicata in epigrafe, disposta consulenza tecnica d’ufficio, rigettava l’appello proposto dalla SNC Cinema, con compensazione delle spese, confermando, in sostanza, la congruità delle valutazioni dei giudici di primo grado.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società, con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia del Territorio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la Commissione tributaria regionale “omesso di pronunciarsi sull’eccepita carenza di motivazione dell’atto amministrativo oggetto di causa”.

Il motivo, per come formulato, è all’evidenza inammissibile, risultando violato il principio di autosufficienza costantemente ribadito da questa Corte. Benvero viene avanzata una generica doglianza relativa all’omessa pronuncia su un tema asseritamente sottoposto all’attenzione del giudice di appello, laddove si sarebbe dovuto specificamente indicare l’atto con cui la questione era stata dedotta, riferendo gli esatti termini nei quali la stessa era stata proposta.

Come questa Corte ha costantemente ribadito, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’ autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., 9 ottobre 2008, n. 24791;

Cass., 11 giugno 2008, n. 15462; Cass., 19 marzo 2007, n. 6361; la citata Cass. Sez. Un. , n. 15781 del 2005).

Del pari, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando viene denunziato un error in procedendo è anche Giudice del fatto ed ha il potere – dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere – dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170).

2.2 – Con il secondo motivo si ribadisce la “nullità dell’atto impugnato perchè assolutamente privo di motivazione”.

La censura in esame presenta evidenti profili di inammissibilità, essendo esclusivamente e direttamente rivolta nei confronti dell’atto impositivo, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, che costituisce l’oggetto del giudizio di legittimità (Cass., 13 marzo 2009, n. 6134).

2.3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, eccependosi “nullità/inesistenza della relazione di notifica dell’agente notificatore.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, di per sè in grado di sorreggere autonomamente, in parte qua, la decisione di secondo grado, fondata sul raggiungimento dello scopo della notificazione, reso palese dall’impugnazione dell’atto da parte della snc Cinema (sull’estensibilità alla notificazione degli atti impositivi del principio generale contenuto nell’art. 156 c.p.c., v.

Cass. Sez. Un., 5 ottobre 2004, n. 19854; Cass., 12 aprile 2005, n. 7498; Cass., 10 marzo 2008, n. 6347).

2.4 – Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 61 e 62, sostenendosi l’incompatibilità delle caratteristiche strutturali dell’immobile adibito a “sala danza” (destinazione indicata dalla stessa ricorrente) con la categoria D6, dovendosi per altro tener conto del carattere “transitorio” di tale utilizzazione, di per sè irrilevante ai fini del classamento.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.5 – Giova premettere che, come emerge dallo stesso tenore del ricorso, la categoria D6 venne attribuita ai locali in questione proprio dalla ricorrente, attraverso la c.d. procedura DOCFA, ai sensi del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1.

La censura avverso tale attribuzione della categoria catastale non può non essere considerata inammissibile. In proposito va osservato che la procedura c.d. DOCFA è caratterizzata dalla collaborazione del contribuente, che propone “anche l’attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l’attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare”. Tale rendita “rimane negli atti catastali come “rendita proposta” fino a quando l’ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva”.

L’efficacia, ancorchè non definitiva, della rendita proposta, in primo luogo rende del tutto frustranea una eventuale notificazione della stessa ad opera dell’Agenzia del Territorio o di altro ente impositore, anche perchè non trova alcuna giustificazione, sul piano logico e giuridico, portare a conoscenza del proponente il contenuto della proposta dallo stesso già formulata.

In tale ottica si colloca il principio, affermato da questa Corte in materia di imposta comunale sugli immobili (Cass., 3 luglio 2009, n. 15719), secondo cui il ricorso alla procedura DOCFA abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita, trovando applicazione il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, che autorizza il Comune ad effettuare accertamenti in presenza di dati comunque acquisiti.

D’altra parte, l’esclusione della facoltà di impugnare, l’atto di attribuzione della rendita catastale, a seguito della notifica dell’atto impositivo che l’abbia recepito, così come prevista dall’ultimo inciso della L. n. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, deriva, per l’appunto, dall’assenza di un provvedimento che abbia “comportato attribuzione o modificazione della rendita”.

Nel caso in esame l’atto impugnato risulta aver comportato, nell’ambito della categoria D6 attribuita dalla stessa società ai locali adibiti a sala danza, una mera determinazione del relativo valore, senza alcuna incidenza della categoria dichiarata dalla stessa contribuente, e rimasta invariata.

Ne consegue l’inammissibilità, in parte qua, del motivo, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 (cfr., sul punto, Cass., 21 settembre 2010, n. 19943).

2.6 – Nè può seriamente sostenersi che l’erronea indicazione della predetta categoria da parte della società ricorrente”, come si legge nel ricorso, sarebbe in qualche modo superabile dalla contestuale specificazione che si tratterebbe di immobile destinato a “sala danza”, incompatibile con detta attribuzione in considerazione del carattere “transitorio” di tale destinazione, come tale suscettibile di modificazione senza necessità di “alcun intervento di modifica delle caratteristiche intrinseche dell’immobile”.

Soccorre in proposito il principio, già affermato da questa Corte (Cass., 15 settembre 2008, n. 23612, nonchè, in motivazione, Cass., 20 giugno 2007, n. 14374), e condiviso dal Collegio, secondo cui “requisito indispensabile per l’attribuzione di una determinata categoria catastale è l’attività che si svolge nell’unità immobiliare”, in ottemperanza, del resto, a quanto previsto dal R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2.

Rilevato quindi, che la ricorrente non contesta la riconducibilità (in astratto) dei locali adibiti a sala danza nella categoria D6 (come, per altro, risultante dalla dichiarazione DOCFA presentata a suo tempo), non sembra seriamente sostenibile che detto classamento possa essere contraddetto dal carattere (asseritamente) transitorio di tale utilizzazione, non potendosi prescindere, come sopra evidenziato, dalla concreta ed attuale destinazione del bene, anche in applicazione -considerate le implicazioni di natura tributaria dell’attribuzione della rendita catastale – del principio di capacità contributiva.

2.7 – Al rigetto del ricorso consegue la condanna ella ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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