Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4370 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4370 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORD INANZA
sul ricorso 29624-2016 proposto da:
BACCANI RICCARDO, D’ORAZIO ALESSANDRO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO n.30, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO PUCCI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
BANCA DEL FUCINO S.P.A. P.I.00923361000, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE MARZI() n.3, presso lo studio
dell’avvocato LUCA VIANELLO, che la rappresenta e difende;
– con troricorren te –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 5428/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1. — Con sentenza pubblicata il 14 settembre 2016, la Corte di
appello capitolina respingeva il gravame proposto da D’Orazio
Alessandro e Baccani Riccardo avverso la sentenza del Tribunale di
Roma con cui era stata rigettata una loro opposizione a decreto
ingiuntivo. La Corte di merito osservava che non era stato contestato il
saldo contabile del conto corrente ma eccepita l’applicazione di clausole
che quel saldo avrebbero reso illegittimo: poiché i motivi di opposizione
fatti valere in prime cure erano stati ritenuti infondati, correttamente il
Tribunale aveva ritenuto applicabile il principio di non contestazione in
ordine all’importo finale. La stessa Corte distrettuale rilevava, poi, che la
sentenza di prime cure non era stata appellata con riferimento ai motivi
di opposizione respinti.
2. — La sentenza è impugnata per cassazione dai predetti
D’Orazio e Baccani, i quali hanno pure depositato memoria ex art. 378
c.p.c.; il ricorso si basa su quattro motivi. Resiste con controricorso la
Banca del Fucino s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il primo motivo oppone la violazione dell’art. 132, comma
2, n. 3 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c..Lamentano i
ricorrenti che la sentenza impugnata non recava l’indicazione delle
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FALABELLA;

conclusioni delle parti. Ricordano, in proposito, che l’omessa o
incompleta trascrizione delle conclusioni determina la nullità della
pronuncia ove il giudice abbia mancato di statuire su specifiche
domande o eccezioni.

La sentenza è stata resa a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. e il
modello di decisione delineato dal detto articolo non richiede la
trascrizione delle conclusioni (Cass. 11 maggio 2012, n. 7268).
Tale rilievo è assorbente. Per completezza si osserva, nondimeno,
che il vizio di omessa pronuncia non si ravvisa: se è vero che l’omessa
pronuncia su di un motivo di appello integra violazione dell’art. 112
c.p.c. (Cass. 16 marzo 2017, n. 6835; Cass. 27 ottobre 2014, n. 22759), è
altrettanto vero che nella fattispecie la Corte di merito ha pronunciato
su entrambi i motivi di gravame (richiamati dai ricorrenti a pagg. 12-18
del ricorso per cassazione): motivi vertenti, nel complesso, sulla
questione della incompleta documentazione delle movimentazioni del
conto. Le censure sollevate nell’atto di appello contengono, per la verità,
anche dei fugaci cenni alle «clausole contrattuali che hanno formato
oggetto di puntuale contestazione da parte dei fideiussori» e
all’«eccezione relativa al superamento del tasso soglia» (pag. 13 del
ricorso). Tuttavia, sul punto, il motivo di gravame risulta del tutto
generico: infatti, come è ben noto, l’atto di appello deve constare di una
parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice e a tal fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di
individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì
necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella
sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte
con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la
motivazione della sentenza impugnata (per tutte: Cass. 27 settembre
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Il motivo è infondato.

2016, n. 18932). Poiché l’omessa pronuncia, qualora cada su una
domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza (exp/urimis:
Cass. 2 dicembre 2010, n. 24445) e poiché non vi è ragione per ritenere
che tale regola non operi anche nell’ipotesi del motivo di appello

censure, il vizio in questione non si prospetta.
2. — Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.. I ricorrenti deducono che
la Corte del merito avrebbe completamente omesso di riportare nel
provvedimento la concisa esposizione dello svolgimento del processo e
dei motivi di fatto posti a fondamento della decisione.
i\nche tale motivo va disatteso.
Ove sia pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. non si
richiede neppure la narrazione della vicenda processuale (Cass. 11
maggio 2012, n. 7268 cit.). Quanto alle ragioni di fatto della decisione,
esse sono esposte in modo esauriente, ancorché conciso: del resto, per
aversi motivazione apparente occorre che la sentenza non renda
percepibile il fondamento della decisione, perché recante
argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232): ebbene, la
sentenza impugnata non presenta questa radicale carenza motivazionale.
Il passaggio della pronuncia che gli istanti censurano come
«assolutamente oscuro» — quello in cui la Corte di merito ha affermato
non essere stato contestato «il saldo contabile in sé considerato» ma
«solo l’applicazione di clausole che quel saldo avrebbero reso illegittimo»
— è del tutto intellegibile, avendo il giudice distrettuale inteso
evidenziare che la controversia non investiva le risultanze del conto se
non negli addebiti operati in dipendenza delle disposizioni contrattuali
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inammissibile, ecco che con riferimento alle richiamate, generiche,

di cui era stata contestata la validità.
3. — Col terzo motivo è denunciata la violazione o falsa
applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c.. Rilevano i
ricorrenti che la Corte di Roma aveva inspiegabilmente affermato che

contro — osservano — il credito della banca era stato contestato ed era
stata altresì dedotta l’invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra il
debitore principale e la banca: invalidità che aveva sicuri riflessi sulla
posizione dei fideiussori.
Il motivo non ha fondamento.
Si è appena evidenziato quale significato assumesse, per la Corte
di appello, la distinzione più volte richiamata tra saldo contabile e
applicazione di clausole incidenti sul saldo stesso. E’ evidente che, una
volta esclusa l’invalidità delle clausole in questione, non esistesse motivo
per disattendere la pretesa della banca basata sulle risultanze del saldo.
Se, infatti, l’unica contestazione, quanto al saldo del conto, concerneva
la possibile incidenza, su di esso, di addebiti operati sulla base di clausole
nulle — quelle che prevedevano la capitalizzazione trimestrale, la
commissione di massimo scoperto, gli interessi usurari , le valute e le
spese —, ciò significa che, per il resto, il debito doveva ritenersi
pacifico: significa, cioè, che le risultanze finali del conto, al netto degli
addebiti sopra richiamati, non erano controverse.
Sintomaticamente, i ricorrenti, nel riassumere il contenuto del loro
atto di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno menzionato le eccezioni
sollevate con riguardo alle diverse clausole reputate illegittime, ma non
hanno fatto cenno ad ulteriori contestazioni inerenti al

quantum

dell’esposizione debitoria.
Correttamente, dunque la Corte di merito ha ritenuto non
decisivo il dato della mancata produzione degli estratti conto relativi a
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non sarebbe stato contestato «il saldo contabile in sé considerato». Di

un determinato periodo del rapporto: mancata produzione che avrebbe,
di contro, assunto un preciso significato se fosse stata riconosciuta
fondata taluna delle eccezioni sollevate dai ricorrenti con riferimento alle
clausole contrattuali (riguardanti le voci sopra indicate) oppure qualora,

il saldo quale risultato di pregresse movimentazioni, occorse anche
nell’arco di tempo non documentato dagli estratti conto (così da rendere
ineludibile la ricostruzione dell’andamento del rapporto).
4. — Il quarto mezzo lamenta violazione o falsa applicazione
dell’art. 342, comma 1, n. 1, c.p.c.. La censura investe l’affermazione
della Corte di appello secondo cui la sentenza del Tribunale non era
stata impugnata con riferimento ai motivi di opposizione respinti.
Va in proposito richiamato quanto precedentemente esposto con
riguardo alla mancata articolazione di motivi di gravame, muniti della
necessaria specificità, in relazione ai temi che qui interessano: specificità
che di certo non può ricavarsi dalla mera riproposizione, in appello,
della richiesta avente ad oggetto l’esperimento d una consulenza tecnica
d’ufficio.
5. — Il ricorso è dunque respinto.
6. — Per le spese trova applicazione il criterio della soccombenza.
A tale proposito è appena il caso di osservare che, contrariamente a
quanto dedotto dai ricorrenti in memoria, il controricorso della banca
non è inammissibile, in quanto esso non doveva necessariamente
riportare, a pena di inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di
causa(per tutte: Cass. 13 marzo 2006, n. 5400).

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,
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nel proporre opposizione, gli ingiunti avessero effettivamente contestato

liquidate in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in C 100,00, ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6′ Sezione

Civile, in data 20 doirembre 2017.
Il Presidente

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

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