Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4370 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 19/02/2016, dep.21/02/2017),  n. 4370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ENOTRIA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli

Avvocati Paolo Scalettaris e Giuseppe Gigli, elettivamente

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via G. Pisanelli

n. 4;

– ricorrente –

contro

M.P. e MA.Ma., rappresentati e difesi, per procura

a margine del controricorso, dagli Avvocati Marco Marpillero e

Beniamino Caravita di Toritto, elettivamente domiciliati in Roma,

via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 1542/2011, depositata

il 5 settembre 2011, notificata il 22 dicembre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19

febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato Giuseppe Gigli e, per i

controricorrenti, l’Avvocato Marcello Collevecchio, per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi M.P. e Ma.Ma., comproprietari di una unità immobiliare nel codominio di (OMISSIS), proponevano appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Udine aveva accolto la domanda di un altro condomino, la Enotria s.r.l., inibendo loro di parcheggiare qualsiasi vettura nel cortile condominiale, per divieto in tal senso previsto dal regolamento condominiale, condannandoli altresì alla rifusione delle spese di lite.

Nella resistenza di Enotria s.r.l., il Tribunale di Udine accoglieva il primo motivo di appello, con il quale veniva riproposta l’eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace e, decidendo nel merito quale giudice di primo grado, rigettava la domanda di Enotria s.r.l., ritenendo che non fosse stata provata l’esistenza di un regolamento condominiale opponibile agli appellanti.

Per la cassazione di questa sentenza ENOTRIA s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui gli intimati hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1138 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che la clausola contrattuale della quale essa aveva chiesto l’osservanza (macchine e veicoli di qualsiasi genere non potranno sostare nel cortile che per il tempo strettamente necessario per il carico e scarico di mobili, merci, carburanti, ecc. o per lo scendere e salire delle persone) aveva natura meramente regolamentare e non contrattuale, in quanto volta a disciplinare l’uso della cosa comune piuttosto che porre un divieto assoluto per i condomini di utilizzare la cosa comune. Si trattava, quindi, di regolamento condominiale non contrattuale, dell’esistenza del quale, peraltro, gli stessi convenuti avevano dato atto producendolo in giudizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o errata applicazione dell’art. 7 c.p.c., sostenendo che, ricondotto il regolamento condominiale alla sua funzione meramente di disciplina delle modalità d’uso della cosa comune, la competenza sarebbe spettata all’adito giudice di pace.

3. Il ricorso è inammissibile.

Dalla sentenza impugnata emerge che il Tribunale di Udine, accogliendo l’eccezione di incompetenza per materia, ha ritenuto la propria competenza in ordine alla proposta controversia e che, ritenendo sussistente una richiesta, sia pure implicita, degli appellanti nel senso della decisione nel merito, ha giudicato quale giudice di primo grado.

Trova quindi applicazione il principio per cui “la sentenza di secondo grado che neghi la competenza del primo giudice che aveva respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e pronunci su istanza di una delle parti anche nel merito si compone di due distinte pronunce, pur se emesse contestualmente, quella sulla competenza che in quanto emanata in grado d’appello è impugnabile con il ricorso per cassazione e quella di merito che, in quanto pronunciata in primo grado, è invece impugnabile con l’appello” (Cass. n. 12248 del 2007; Cass. n. 8575 del 2013).

Ne consegue che è certamente inammissibile il primo motivo di ricorso, atteso che lo stesso impugna la statuizione di merito della sentenza del Tribunale di Udine che, in quanto emessa in primo grado, avrebbe dovuto essere oggetto di appello e non già di ricorso per cassazione.

3.1. Quanto alla statuizione sulla competenza, oggetto del secondo motivo di ricorso, la stessa avrebbe potuto essere impugnata con regolamento di competenza ai sensi dell’art. 43 c.p.c..

Il ricorso ordinario proposto dalla Enotria s.r.l. non può, nella specie, essere convertito in regolamento di competenza in quanto la sentenza è stata notificata il 22 dicembre 2011 e il ricorso è stato notificato il 20 febbraio 2012, oltre il termine di trenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c..

4. Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della Enotria s.r.l..

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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