Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4370 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. un., 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione –

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sezione –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18028-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, con ordinanza n.

1146/2019 depositata il 12/06/2019 nella causa tra:

M.V.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere CRUCITTI ROBERTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

SANLORENZO RITA, il quale chiede che, in accoglimento del proposto

regolamento, la Corte voglia dichiarare la giurisdizione del Giudice

ordinario.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.V. propose ricorso innanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell’I.N.P.S. al versamento dell’indennità di mobilità in deroga per il periodo temporale tra il primo agosto 2014 e il 31 marzo 2016;

il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 3343 del 9 luglio 2018, declinò la propria giurisidizione ritenendo che la stessa appartenesse al Giudice amministrativo;

dopo la regolare traslacio judici, alla prima udienza di trattazione, il secondo giudice (Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione seconda), con ordinanza del 12 giugno 2019 n. 1146, denunciava conflitto di giurisdizione, ritenendo che, nella fattispecie, andasse affermata la giurisdizione del giudice ordinario, giacchè nel caso in esame, il petitum del ricorso postulava, per un verso, l’intervenuta accettazione della domanda di mobilità in deroga da parte dell’INPS… e, per altro verso, il successivo parziale inadempimento sempre da parte dell’I.N.P.S., onde si era nella fase, successiva all’emanazione del provvedimento di ammissione al beneficio, nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo, tutelabili davanti al giudice ordinario;

il conflitto negativo è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario;

le parti del giudizio di merito, alle quali l’ordinanza per il regolamento di giurisdizione è stata comunicata, non si sono costituite.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non si ravvisano idonee ragioni per discostarsi dal precedente reso, peraltro su analogo conflitto negativo, da queste Sezioni Unite, con ordinanza 30 agosto 2018 n. 21453, con la quale si è statuito che: “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda con cui si contesti il mancato pagamento integrale, da parte dell’I.N.P.S., dell’indennità di mobilità in deroga successivamente sia al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della concessione del beneficio, con inclusione del lavoratore tra i relativi destinatari, sia al conseguente provvedimento dell’I.N.P.S., venendo in considerazione una posizione di diritto soggettivo – avente origine dal provvedimento di ammissione al beneficio ed attinente, in particolare, alle modalità di corresponsione di quest’ultimo – vantata dal lavoratore medesimo nei confronti dell’Istituto”;

si è, invero, condivisibilmente, ritenuto che benchè il trattamento di integrazione salariale e la mobilità in deroga siano configurati come ammortizzatori sociali aventi diversi presupposti e un differente ambito applicativo, tuttavia, ai fini che qui interessano, possono essere assimilati, come ritenuto dal T.A.R. per la Calabria, con la conseguenza che, anche per la mobilità in deroga, la concessione del beneficio presuppone lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i relativi requisiti nonchè i destinatari e che si conclude con il provvedimento di attribuzione o di negazione del beneficio, profilandosi situazioni di mero interesse legittimo, e di una seconda fase, successiva alla concessione o negazione, nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo, tutelabili innanzi al Giudice ordinario;

nella specie, l’oggetto della domanda azionata è rappresentato dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte dell’I.N.P.S. dell’indennità di mobilità in deroga, onde va affermata la giurisdizione del Giudice ordinario;

non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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