Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 437 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017), n. 437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11122-2015 proposto da:
D.M.E., elettivamente domiciliata a ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE Di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
SERGIO PELLEGRINI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10939/72014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/12/2014 e depositata il
15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha impugnato la cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell’Irap per l’anno 2008, che il ricorrente aveva omesso di versare sul presupposto di non avere una autonoma organizzazione che giustificasse l’imposta.
I giudici di merito nel grado di appello, hanno invece ritenuto significativa la presenza, a registro, di beni ammortizzabili, nonchè sul ricorso ad una segretaria di studio part-time, elementi entrambi considerati sufficienti a manifestare una capacità di reddito imputabile a tali risorse.
Il ricorrente propone ricorso con unico motivo, a dire il vero articolato in più censure, con cui fa valere violazione delle norme in tema di IRAP, assumendo l’irrilevanza di quegli elementi a significare un’autonoma organizzazione di lavoro. Si è costituita l’Agenzia fornendo controdeduzioni.
In materia di IRAP del medico convenzionato, è orientamento di questa Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016), cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè” il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5, n. 13405 del 2016).
Alla luce dei suddetti principi, va dunque accolto il motivo di ricorso nella parte in cui denuncia mancato esame della documentazione contabile del contribuente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017