Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 437 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017),  n. 437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11122-2015 proposto da:

D.M.E., elettivamente domiciliata a ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE Di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SERGIO PELLEGRINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10939/72014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, emessa il 05/12/2014 e depositata il

15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha impugnato la cartella esattoriale con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell’Irap per l’anno 2008, che il ricorrente aveva omesso di versare sul presupposto di non avere una autonoma organizzazione che giustificasse l’imposta.

I giudici di merito nel grado di appello, hanno invece ritenuto significativa la presenza, a registro, di beni ammortizzabili, nonchè sul ricorso ad una segretaria di studio part-time, elementi entrambi considerati sufficienti a manifestare una capacità di reddito imputabile a tali risorse.

Il ricorrente propone ricorso con unico motivo, a dire il vero articolato in più censure, con cui fa valere violazione delle norme in tema di IRAP, assumendo l’irrilevanza di quegli elementi a significare un’autonoma organizzazione di lavoro. Si è costituita l’Agenzia fornendo controdeduzioni.

In materia di IRAP del medico convenzionato, è orientamento di questa Corte che il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. u. n. 9451 del 2016), cosi che in caso di convenzionamento non possono ritenersi eccedenti il minimo indispensabile i beni usati conformemente allo statuto della convenzione. Ossia, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sè” il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (sez. 5, n. 13405 del 2016).

Alla luce dei suddetti principi, va dunque accolto il motivo di ricorso nella parte in cui denuncia mancato esame della documentazione contabile del contribuente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA