Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 437 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 11/01/2011), n.437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22745-2006 proposto da:

D.G. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARPAGNANO LUIGI con studio in

70051 BARLETTA (BA), VIA RENATO COLETTA 16 giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore Dott. T.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio

dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASTRONOVO FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.D., F.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 25/11/2005, depositata il

16/01/2006, R.G.N. 393/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16 gennaio 2006 la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto- ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza 22 giugno 2002 del Tribunale di quella città, che aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni svolta D. G. nei confronti di A.D., l’Abeille assicurazioni, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e compagnia assicuratrice della vettura che lo aveva investito il (OMISSIS), mentre era alla guida della sua autovettura, ma aveva ritenuta satisfattiva la somma corrisposta dalla AXA s.p.a., subentrata all’Abeille, senza invece dichiarare la responsabilità nel sinistro e la conseguente condanna solidale di F.B. proprietario del veicolo investitore ex artt. 2054 e 2055 c.c..

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il D., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la AXA assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che il ricorso non necessita dei motivi di diritto ex art. 366 bis c.p.c., essendo la impugnata sentenza anteriore al 2 marzo 2006.

1.-Osserva il Collegio che, dal punto di vista logico, va esaminato per primo il terzo motivo, con il quale il ricorrente, in estrema sintesi e malgrado la intitolazione della censura, si lamenta, in realtà, della valutazione degli elementi probatori in virtù dei quali il giudice del gravame ha ritenuto corretta la determinazione dei danni.

Si tratta di doglianza che, concernendo la valutazione delle prove acquisite, si concreta in un giudizio di merito che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, perchè correttamente e congruamente motivato (p. 7-8 sentenza impugnata).

Per quanto attiene al calcolo del danno patrimoniale, peraltro, la censura, che investe calcoli e misure percentuali, che non sono di competenza di questa Corte, è infondata, in quanto il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei criteri operanti, tenuto conto che il danneggiato ha l’obbligo di provare in modo certo e preciso la decurtazione eventuale del proprio reddito (Cass. n. 18866/08).

In ordine alle altre doglianze si osserva quanto segue.

2.-Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello erroneamente avrebbe ritenuto irrilevante che nel dispositivo della sentenza di primo grado non vi sia statuizione nei confronti del proprietario del veicolo investitore.

A suo avviso, se è vero che la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale può essere individuata coordinando le statuizioni del dispositivo con la motivazione della sentenza, che nella specie nulla direbbe sul punto, il vizio ex art. 112 c.p.c. sarebbe comunque rinvenibile perchè il dispositivo mancherebbe del tutto (p. 7 ricorso).

Peraltro, aggiunge il ricorrente, non sarebbe corretta la motivazione della impugnata sentenza, laddove si afferma che la quantificazione del danno risulta essere inferiore a quanto corrisposto dalla compagnia assicuratrice del veicolo, atteso che l’attore – il D. – ha proposto azione risarcitoria non solo L. n. 990 del 1969, ex art. 22 ma anche nei confronti del conducente (l’ A.) e il proprietario (il F.), che restava contumace.

Circa il primo profilo, come riconosce lo stesso ricorrente, la portata precettiva di una sentenza va individuata tenuto conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione (giurisprudenza costante).

La sentenza di primo grado esordisce affermando che l’unica condotta che ha cagionato il danno era del conducente.

Dalla accertata responsabilità esclusiva di questi discende che egli ed il proprietario sono responsabili in solido ex art. 2054 c.c., comma 3, ovvero responsabili ex lege, per cui, in effetti, la sentenza non è inficiata del vizio lamentato.

Al riguardo, osserva il Collegio che la censura nel suo complesso è inammissibile.

Di vero, a seguito della estinzione dell’intera obbligazione risarcitoria per avvenuto pagamento del debito da parte della Compagnia assicuratrice, tenuta in solido con altri, è venuto meno l’interesse del ricorrente ad ottenere una espressa pronuncia di condanna degli altri obbligati in solido.

Del resto, è jus reception che l’adempimento dell’obbligato solidale libera tutti gli altri ai sensi dell’art. 1292 c.c., con effetto estintivo dell’obbligazione rilevabile anche in sede di legittimità (tra le tante, Cass. n. 12174/04).

2.-Il secondo motivo, circa la compensazione delle spese di primo grado, è inammissibile, come da giurisprudenza costante, avendo ritenuto, peraltro, il giudice dell’appello, in ossequio al principio che il carico delle spese non può gravare sulla parte totalmente vittoriosa, addirittura che il D. abbia tratto giovamento dalla disposta compensazione in primo grado, perchè aveva, malgrado la soddisfazione del suo credito da parte della AXA, subentrata all’Abeille, continuato ad insistere nella domanda (e su questo passaggio argomentativo il ricorrente tace).

4.-Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione delle norme in tema di interessi sul danno.

Si tratta di censura infondata secondo quanto statuito da questa Corte, così come puntualmente richiamato nella sentenza impugnata e nel controricorso.

5.-Il quinto motivo, circa il governo delle spese del giudizio di secondo, è inammissibile, essendo il ricorrente rimasto totalmente soccombente in appello.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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