Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4369 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4369 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 5884-2013 proposto da:
SAFFIOTI ANNA MARIA SFFNMR50C41G288I, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente 2014
110

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80207790587, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 24/02/2014

- contrari corrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositato il 20/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2014 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito l’Avvocato Pellicanò Antonino difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso

/

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,/

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BIANCHINI;

Svolgimento del processo
1 — Anna Maria Saffioti propose ricorso ex lege n. 89/2001 innanzi alla Corte di Appello
di Catanzaro, per ottenere l’equa riparazione per la ingiustificata durata di un
procedimento amministrativo instaurato innanzi al T.A.R. di Reggio Calabria, iniziato

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel costituirsi, chiese che venisse determinato il
danno non patrimoniale in via equitativa , tenendo presente la prescrizione del diritto
relativo per il periodo anteriore al decimo anno dalla proposizione della domanda, con
compensazione delle spese.

2 — L’adita Corte del merito , rigettò l’eccezione di prescrizione — sulla base del
presupposto che il diritto fatto valere sarebbe stato soggetto (solo) ad un regime di
decadenza indicato nell’art. 4 della legge 89/2001- e riconobbe la indennizzabilità del
periodo eccedente i tre anni di durata, liquidandolo in euro 750,00 all’anno, per
complessivi euro 10.125,00 ; quanto alle spese di lite le compensò per metà, ponendo il
residuo a carico del Ministero, in ragione della sostanziale soccombenza e della posizione
difensiva assunta da tale parte.

3 — Per la cassazione di tale decreto — limitatamente alla statuizione sulle spese ed al
mancato esame della domanda di riconoscimento degli interessi anatocistici- ha proposto
ricorso la Saffioti, facendo valere due motivi di annullamento, illustrati da memoria; ha
risposto il Ministero, proponendo controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio ha disposto la redazione in forma semplificata della motivazione
— Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 92, II comma, cpc —
nella formulazione risultante dalla modifica introdotta dall’art. 45, comma II, della legge
69/2009- dal momento che, esclusa la soccombenza reciproca, non sarebbe stata
evidenziata esplicitamente la presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per la disposta,
parziale compensazione: il motivo è fondato in quanto da un lato non vi è stata
soccombenza reciproca, in considerazione dell’accoglimento della domanda principale, e

con atto depositato il 4 luglio 1996 e definito con sentenza del 13 febbraio 2012 ; il

dall’altro non è influente, ai fini della ripartizione delle spese la condotta non oppositiva
della parte pubblica.
II — Con il secondo motivo parte ricorrente censura l’omessa pronunzia sulla richiesta di
interessi anatocistici: : la censura è infondata in quanto la Corte del merito ha , pur se per
implicito, ritenuto di non accogliere la domanda, all’evidenza seguendo quel filone

interessi alla natura originariamente pecuniaria del debito principale ( cfr. Cass. Sez. Un.
11065/1992; Cass. Sez.I n. 5506/1994; Cass. Sez. III n. 15023/2005; Cass. Sez. III n.
11757/2006) mentre il credito derivante dalla violazione della ragionevole durata del
processo ha natura — e funzione — indennitaria ( vedi Cass. Sez.I n 22611/2011; va altresì
ricordata Cass. Sez. I n. 8712/2006 che ebbe a puntualizzare che, trattandosi di
obbligazione ex lege e non ex delicto, neppure può esser riconosciuta la rivalutazione sulla
somma liquidata).
III — Il decreto va dunque cassato in ordine al motivo accolto; non essendovi altri
accertamenti da compiere può procedersi alla determinazione delle spese del
procedimento innanzi alla Corte di Appello secondo quanto determinato in quella sede,
eliminando la dimidiazione colà operata; del pari vanno quantificate le spese del presente
giudizio di legittimità, con distrazione in favore dell’avv. Antonino Pellicanò dichiaratosi
antistatario.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo e respinge il secondo; cassa il decreto in relazione al motivo
accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al
pagamento delle spese del procedimento innanzi alla Corte di Appello di Catanzaro,
determinandole in complessivi euro 1.200,00 di cui euro 600,00 per onorari ed euro
363,68 per diritti; nonché a quelle del giudizio di legittimità che liquida in euro 506,25
per compensi ed euro 50,00 per esborsi, con liquidazione diretta in favore dell’avv.
Antonino Pellicanò, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2014, nella camera di consiglio della seconda
sezione della Corte di Cassazione
Il consigliere estensore

Il Presidente

interpretativo di legittimità che condiziona il meccanismo di produzione di interessi su

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