Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4369 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4369 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: FALABELLA MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 29459-2016 proposto da:
ROMEO SPV S’RL, e per essa doBank Spa, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio PIACCI DE VIVO
PETRACCA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI
DOMENICO TRAVIA;
– ricorrente contro

SIMONETTA PIETRO, VIOLA MARIO, SCAMBIA GIANNI,
NIONTALBANO LUIGI, UNICREDIT SPA;
– intimati –

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 334/2015 della CORTE D’APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento
in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n.136/2016 del
Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA
1.

Con citazione notificata il 27 dicembre 2003 Unicredit

Banca s.p.a. conveniva in giudizio Simonetta Pietro, Viola Mario,
Scambia Gianni e NIontalbano Luigi, quest’ultimo nella qualità di
curatore del fallimento di Basket Viola Reggio Calabria s.p.a,. chiedendo
la riforma della sentenza del Tribunale reggino con cui erano stati
revocati due decreti ingiuntivi emessi su ricorso del Credito Italiano (cui,
nel tempo, era succeduta Unicredit Banca): i due decreti avevano ad
oggetto il pagamento delle somme di L 84.249.541 e di L: 84.392.532,
oltre accessori.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 19
novembre 2015, respingeva il gravame. Rilevava che l’azione cambiaria,
riferita ad alcuni effetti che erano stati portati allo sconto, si era
prescritta, essendo decorsi tre anni dalla scadenza dei titoli, sicché al
portatore non era consentito di esercitare l’azione causale nei confronti
del proprio debitore (ciò in quanto sarebbe inammissibile l’azione
causale proposta dal giratario che con la propria inattività abbia lasciato
prescrivere l’azione cambiaria di regresso). Quanto all’assunto
dell’appellante secondo cui i due giranti, avendo richiesto
ripetutamente la proroga della scadenza dei titoli, avrebbero con ciò
manifestato la volontà di escludere l’adempimento delle formalità
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FALABELI A;

indicate dall’art. 66 1. camb. (r.d. n. 1669/1933), necessarie per la
conservazione delle azioni cambiarie nei confronti del debitore
principale, e di rinunciare a tali azioni, con conseguente inapplicabilità
del secondo comma dell’art. 66 cit. , rilevava la Corte come le azioni

complessivamente richiesta dai giratari dei titoli si era protratta per
appena quattro mesi. Con riferimento, infine, alle missive successive alla
scadenza dell’ultima proroga, il giudice distrettuale rilevava doversi
escludere che con tali lettere si fosse inteso novare il rapporto originario.
2. — Contro tale sentenza ricorre per cassazione doBank s.p.a., in
nome e per conto di Romeo SPV s.r.l. (cessionaria dei crediti per cui è
causa ex art. 58 t.u.b.), la quale fa valere due motivi di impugnazione.
Nessuno degli intimati ha svolto difese nella presente sede di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione

degli artt. 66, comma 3, e 94, comma 1, 1. camb., nonché erronea
valutazione di una prova documentale. Rileva la ricorrente che se il
documento del 29 dicembre 1994, con il quale Simonetta Pietro e Viola
Mario avevano richiesto una «facilitazione» non costituiva una
novazione del precedente rapporto, la Corte reggina avrebbe dovuto
accertare e dichiarare che il documento costituiva una ulteriore proroga,
fino a revoca, dell’originario effetto cambiario. Aveva dunque errato il
giudice del gravame nel considerare che la richiesta proroga dei titoli
avesse l’estensione temporale di quattro mesi (coprisse cioè il periodo
da agosto a dicembre 1994): infatti, la scadenza del titolo si era protratta
fino al 30 aprile 1996. In conseguenza, allorquando la banca aveva
depositato l’effetto cambiario nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo il termine triennale di prescrizione non era ancora decorso.
1.1. — Col secondo mezzo vengono lamentate violazione e falsa
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cambiarie si prescrivano nel termine di tre anni, mentre la proroga

applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c.. Sostiene la ricorrente che ove lo
scritto del 29 dicembre 1994 non avesse documentato una proroga,
doveva ritenersi che le parti avessero inteso sostituire l’obbligazione
originaria con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso.

una novazione.
2. — I due motivi sono inammissibili.
La ricorrente lamenta il vizio di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c.
orientando, le censure verso il cattivo apprezzamento delle risultanze
documentali: e ciò trova esplicita conferma in alcuni passaggi del
ricorso, ove l’istante si duole di «circostanze documentali non valutate
adeguatamente dai giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria» (pag.
19 del ricorso) e lamenta che la medesima sia «incorsa nella violazione di
norme di diritto» nella «valutazione delle prove» (pag. 20).
Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento
impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e
quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della nomta di legge e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso
conforme, ad es.: Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre
2015, n. 26110; Cass.4 aprile 2013, n. 8315). Inoltre, nel ricorso per
cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui
all’art. 360, n. 3 c.p.c., giusta il disposto di cui all’art. 366, n. 4 c.p.c.,
deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica
indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata
che motivatamente si assumano in contrasto con le notme regolatrici
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In altri termini, doveva prendersi atto dell’avvenuto perfezionamento di

della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla
giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando
altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione

26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010). Un tale
corredo di deduzioni è, nel corpo del ricorso, assente.
Né può farsi questione del vizio di motivazione: a prescindere dal
fatto che la ricorrente non ha nemmeno fatto valere una censura ex art.
360, n. 5 c.p.c., occorre considerare che la nuova versione della citata
norma (per come novellata dal d.l. n. 83/2012, convertito in 1. n.
134/2012) non contempla il cattivo esercizio del potere di
apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito
(Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).
3. — Nulla deve statuirsi in punto di spese, stante il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1

quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n.
228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione
Civile, in data 20 dicembre 2017.

(Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass.

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