Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4369 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32652/2018 proposto da:

O.L., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Massimo Goti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1582/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 da Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO

che:

O.L., nato in Nigeria, con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Firenze, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme, rivolgendosi quindi alla Corte di appello.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito delle persecuzioni subite da parte di una setta religiosa a cui aveva aderito.

Sia in primo che in secondo grado le sue dichiarazioni sono state ritenute inattendibili perchè poco circostanziate in merito agli scopi ed all’orientamento politico della asserita setta (OMISSIS), a cui il richiedente si sarebbe associato per poi allontanarsene, e connotate da contraddizioni nell’esposizione dei fatti, sia in merito alla sua adesione alla setta, nonostante provenisse da una famiglia delle media borghesia caratterizzata da una buona scolarizzazione, che all’asserita morte violenta del padre conseguita all’odio del gruppo nei suoi confronti.

E’ stata quindi esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in tutti i casi previsti, oltre che della protezione umanitaria.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso la sentenza della Corte toscana in epigrafe indicata. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che individua nella mancata valutazione della situazione esistente in Nigeria ed nell’omessa attività istruttoria.

Il motivo è inammissibile.

La rubrica del motivo non trova rispondenza nell’esposizione delle ragioni a sostegno, che si sostanziano nella inammissibile richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente, senza che venga indicato alcun fatto di cui sia stato omesso l’esame (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

2. Il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il ricorrente sostiene che erroneamente al Corte di appello aveva escluso l’esistenza delle condizioni di particolare vulnerabilità e l’integrazione con il territorio italiano in assenza dello svolgimento di attività lavorative in Italia, che invece egli avrebbe dedotto e documentato con buste paga.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che – contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente – la Corte territoriale ha tenuto conto delle deduzioni del ricorrente e ritenuto non sufficiente a dimostrare una integrazione lo svolgimento di attività lavorative a tempo determinato, va tuttavia osservato, in maniera assorbente che, in tema di protezione umanitaria, la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento del Corte territoriale non adeguatamente impugnato – non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità resa in fase di merito diversa da quelle esaminate, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito – e sostanzialmente non smentita dal ricorrente – trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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