Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4369 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. un., 18/02/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/02/2021), n.4369

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sezione –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13755-2019 proposto da:

I.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

INDONESIA 70, presso lo studio dell’avvocato ANDREA IMPERIALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO MURATORI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, REGIONE CALABRIA,

SORICAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 23/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2021 dal Consigliere CARRATO ALDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DE RENZIS LUISA, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Antonino Muratori.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. I sigg. I.L., I.A., I.P.L. e I.F. (insieme ad altri soggetti), con istanza del 19 giugno 2014 (formulata richiamando il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis), chiesero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la restituzione dei terreni ubicati nel Comune di Cittanova, destinati alla costruzione di un acquedotto, oggetto di occupazione accertata come illegittima dal TRAP di Napoli con sentenza n. 173/2010, passata in giudicato.

A fronte del silenzio del suddetto Ministero sulla predetta richiesta, i menzionati ricorrenti proposero domanda dinanzi al TSAP, deducendone l’illegittimità ed avanzando richiesta di restituzione dei beni immobili oggetto della definita controversia oltre alla condanna al risarcimento del danno.

2. Il TSAP, con sentenza n. 189/2017, ritenuta preliminarmente la carenza di legittimazione passiva della Regione Calabria, dichiarava il ricorso inammissibile in base alla duplice ragione che l’indicato Ministero non fosse tenuto a rispondere sulla menzionata istanza e che, in ogni caso, sulla vicenda relativa all’acquisizione, a titolo originario in favore della P.A., dei beni in questione si era già formato il giudicato.

3. Avverso tale sentenza i predetti sigg. I. proponevano ricorso dinanzi allo stesso TSAP, invocandone la rettificazione ai sensi del T.U. n. 1775 del 1933, art. 204, avuto riguardo al rinvio in esso contenuto all’art. 517, n. 6 del previgente c.p.c. del 1865, deducendo l’omessa pronuncia su uno dei capi della domanda.

In particolare, essi denunciavano che, con la sentenza n. 189/2017, il TSAP non si era pronunciato sulla domanda riguardante il silenzio serbato dalla competente Pubblica Amministrazione con riferimento alla citata istanza di restituzione dei terreni in favore dei loro indicati proprietari, asserendo che, invece, aveva erroneamente ritenuto che quegli stessi terreni fossero stati acquisiti, anni prima, da parte della stessa Pubblica Amministrazione.

4. Il TSAP, con sentenza n. 42/2019 (depositata il 23 gennaio 2019), rilevata pregiudizialmente l’ammissibilità del formulato rimedio impugnatorio, lo ha ritenuto, tuttavia, infondato.

A fondamento del rigetto del relativo ricorso si è osservato che, in effetti, con la sentenza n. 189/2017, esso TSAP, nel dichiarare il ricorso inammissibile, non aveva affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda, ancorchè avesse ritenuto di non poterla esaminare nel merito; pertanto, attraverso l’esperito rimedio della rettificazione, non poteva più rimettersi in discussione l’adottata decisione in rito, anche se si fosse voluto considerarla non conforme all’orientamento più recente della giurisprudenza.

Peraltro, con la stessa sentenza n. 42/2019 qui impugnata, il TSAP ha posto in rilievo come, con la indicata pronuncia di inammissibilità del 2017, esso aveva fatto leva anche su un ulteriore argomento (da valutarsi di per sè dirimente), ovvero sull’affermazione secondo cui la sentenza del TRAP di Napoli n. 173/2010 aveva, a suo tempo, comportato la perdita, per rinuncia, della proprietà dei fondi in capo ai ricorrenti a vantaggio della P.A, avendo essi agito solo per l’ottenimento del risarcimento per equivalente.

Inoltre, con la medesima sentenza n. 42/2019, il TSAP ha rilevato l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui, con esso, era stata riproposta la questione della esatta quantificazione del danno, invocando l’applicazione dei nuovi criteri previsti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, dal momento che su tale questione lo stesso TSAP aveva già declinato la sua giurisdizione, sempre mediante la sentenza di cui era stata chiesta la rettificazione.

5. Avverso la suddetta sentenza n. 42/2019 del TSAP ha proposto -ai sensi del T.U. n. 1775 del 1933, art. 200, – ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il solo I.P.L..

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità dell’impugnata sentenza per asserita violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), nonchè il vizio di inesistenza e/o apparente motivazione per ravvisata violazione del T.U. n. 1775 del 1933, art. 143, e degli artt. 111 e 113 Cost..

In particolare, con detta censura, il ricorrente ha inteso denunciare tali vizi sul ritenuto presupposto che, a fronte della decisiva questione dal medesimo posta con riguardo alla dedotta applicabilità, nella specie, della tutela apprestata dall’ordinamento sul silenzio-rifiuto, il TSAP non aveva argomentato alcunchè al riguardo, per effetto del salto logico tra le premesse e la conclusione di rigetto spostate su questioni di merito da esaminare semmai dinanzi al TRAP, quale giudice di primo grado, piuttosto che in unico grado davanti allo stesso TSAP.

2. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deducendo che il TSAP avrebbe, con la gravata sentenza, assunto che il competente Ministero era divenuto proprietario dei terreni in contestazione sulla base della sentenza emanata dal TRAP di Napoli, ipotizzando l’esistenza di una rinuncia implicita al diritto di proprietà da parte dei proprietari senza, però, che tale domanda fosse stata formulata dallo stesso Ministero nè in quella sede nè nel successivo giudizio dinanzi al TSAP, in cui era rimasto contumace.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 2, e degli artt. 3 e 97 Cost., rappresentando che l’impugnata sentenza sarebbe viziata non avendo tenuto conto di quanto i ricorrenti avevano richiesto in ordine al silenzio, che si era venuto a formare a seguito della mancata adozione di un provvedimento espresso, in riscontro alle richieste dai medesimi avanzate con la loro istanza del 19 giugno 2014.

4. Rilevano queste Sezioni unite che il primo motivo è da ritenersi infondato dal momento che non risulta affatto essersi configurato il dedotto difetto di inesistenza od apparente motivazione sulla questione dell’omessa risposta avverso l’inammissibilità dell’impugnazione del silenzio serbato dalla P.A. su un’istanza presentata ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, avendo il TSAP univocamente ritenuto che la stessa P.A. non vi fosse obbligata, così pronunciandosi specificamente sul relativo motivo.

Peraltro, il TSAP, riconfermando la discrezionalità del potere della P.A. a rispondere sulla predetta istanza, ha stabilito che il giudice non avrebbe potuto condannarla all’emanazione del provvedimento riconducibile all’applicazione del citato art. 42-bis ma avrebbe potuto solo imporre alla medesima P.A. di decidere sull’istanza nel senso di scegliere tra l’alternativa di restituire il bene o disporre l’acquisizione sanante dello stesso.

5. Pure il secondo motivo è privo di fondamento perchè il TSAP si è pronunciato anche su un’ulteriore ragione legittimante la pronuncia di inammissibilità adottata con la sentenza n. 189/2017, evidenziando che, avendo gli attori agito in via risarcitoria, essi avevano implicitamente rinunciato all’ottenimento della restituzione dei beni interessati dall’occupazione illegittima, senza, perciò, che si possa ritenere che, con l’impugnata sentenza, il TSAP sia incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c., neanche sotto il profilo dell’ultrapetizione.

5. Il terzo ed ultimo motivo è altrettanto infondato, riproponendosi con esso, in sostanza, le stesse critiche alla gravata sentenza già esternate con la prima censura con riguardo alla contestazione del silenzio serbato dalla P.A. sulla già richiamata istanza, in merito alla quale il TSAP ha risposto nel senso della insussistenza del suo obbligo ad adottare una necessaria risposta sulla stessa, così rimanendo esclusa ogni violazione dei richiamati della L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 2.

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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