Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4368 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4368 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 9177-2008 proposto da:
SERNIA GIOVANNI C.F.SRNGNN47A10I158J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47,
presso lo studio DE SENA PLUNKETT, rappresentato e
difeso dall’avvocato MAIELLARO GUIDO;
– ricorrente contro

2014
65

DI GIROLAMO FEBEA, CICALA FEDORA;
– intimati –

sul ricorso 10206-2008 proposto da:
DI

GIROLAMO

FEBEA

VED.

DE

LALLO,

Data pubblicazione: 24/02/2014

:

C.F.DGRFBE33R67I158Z, elettivamente domiciliata in
0

ROMA, VIA APPIA NUOVA

251,

presso lo studio

dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato FOLLIERI ROSARIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

SERNIA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio DE SENA
PLUNKETT, rappresentato e difeso dall’avvocato
MAIELLARO GUIDO;
– controricorrente al ricorso incidentale ..

avverso la sentenza n. 790/2007 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 28/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, l’assorbimento
del ricorso incidentale.

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza n. 549 del 1983 il tribunale di Foggia, in
accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932
cod. civ. dal promissario acquirente Giovanni Sernia nei

il trasferimento dal Luminoso al Sernia della proprietà degli
immobili oggetto dei contratti preliminari intercorsi fra le parti due appartamenti in primo piano con annesso livelterrazzo in
condominio e box a pianoterra ; 2) subordinava il trasferimento al
pagamento da parte del Sernia del residuo prezzo.
La sentenza passava in cosa giudicata, essendo stati rigettati con
sentenza non definitiva della Corte di appello di Bari i primi tre
motivi dell’appello proposto dal convenuto, mentre per quanto
riguardava il quarto che aveva riguardato la condanna del convenuto
alla rimozione della recinzione, il giudizio sospeso in attesa della
decisione del giudice amministrativo sulla legittimità dell’ opera
era dichiarato estinto per mancata riassunzione con sentenza n. 783
del 7.7.94, irrevocabile.
Con atto del 13 settembre 1995 proponevano opposizione di terzo ai
sensi dell’art. 404 cod. proc. civ. avverso la decisione del tribunale i
coniugi Erminio Potenza e Giuseppina Finocchietti, Febea Di Girolamo in
De Lallo e Potenza Michele evocando in giudizio avanti al Tribunale di
Foggia Giovanni Sernia e Mario Luminoso per sentire: dichiarare
inefficace, improduttiva di effetti giuridici ed illegittima la sentenza
de qua nella parte in cui era stata disposta la rimozione della

confronti del promittente venditore Mario Luminoso: 1) disponeva

recinzione sulla terrazza, in quanto si trattava di porzioni asservite
agli appartamenti acquistati dal Luminoso e di proprietà esclusiva degli
opponenti.
La domanda degli opponenti era accolta ad eccezione di quella proposta

predetta aveva acquistato il bene de quo con atto trascritto
successivamente alla trascrizione della domanda proposta dal Sernia ex
art. 2932 cod. civ.
Tale decisione, impugnata dalla Di Girolamo, era riformata dalla
Corte di appello di Bari che, con sentenza dep. il 28 giugno 2007,
dichiarava inefficace e inopponibile nei confronti della predetta la
sentenza del tribunale di Foggia n.549 del 1983 laddove aveva
disposto la condanna alla rimozione della recinzione della terrazza
di proprietà della opponente.
Innanzitutto i Giudici disattendevano l’eccezione di carenza di
legittimazione della Di Girolamo a proporre opposizione di terzo,
sollevata dal Sernia il quale aveva dedotto che la predetta era da
considerarsi, ai sensi dell’art.111 cod. proc. civ. successore a
titolo particolare del Luminoso nel diritto controverso nella causa
fra il Sernia e lo stesso Luminoso. La sentenza in proposito
osservava che in quel giudizio non era in discussione la natura
condominiale o meno del terrazzo ovvero il suo frazionamento in
pertinenze distinte ed accedenti ciascuna alle proprietà esclusive,
posto che il tribunale di Foggia emise sentenza costitutiva in
relazione alla promessa di vendita rimasta inadempiuta laddove il
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dalla Di Girolamo posto che, a differenza degli altri compratori, la

riferimento alla terrazza era stato oggetto di un accertamento
incidentale compiuto ai fini della corretta determinazione del
prezzo, escludendo, come invece sostenuto dal promittente venditore,
la previsione di un distinto prezzo per la terrazza. D’altra parte,

condomini che sarebbero stati litisconsorti necessari ove il
giudizio avesse avuto a oggetto l’accertamento della natura
condominiale del terrazzo.
Dopo avere precisato che oggetto di trascrizione è la costituzione,
modifica ed estinzione dei diritti, nessun rilievo poteva avere la
domanda di condanna alla rimozione della recinzione, contenuta nella
nota di trascrizione, perché non era riconnessa all’accertamento
(

della natura condominiale o meno della terrazza.
Pertanto,

secondo la Corte di appello,

la annotazione della

domanda di rimozione della recinzione non prevaleva, benché fosse
anteriore, sulla successiva nota di trascrizione dell’acquisto di
una porzione esclusiva della terrazza.
I Giudici al riguardo precisavano che la nota di trascrizione per

non era stata integrato il contraddittorio nei confronti dei

essere opponibile ai terzi deve, senza possibilità di equivoci o
incertezze, contenere gli estremi del negozio o della domanda,
senza che tali elementi possano essere tratti da documenti o atti
ad essa estranei.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Giovanni
Sernia sulla base di due articolati motivi.

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01.
Resiste con controricorso l’intimata proponendo ricorso incidentale
3

li j \

affidato a un unico motivo, illustrato da memoria.

moTrvI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno
riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso

Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale
sollevata dalla resistente :a) secondo quanto risulta dalla copia
depositata dal ricorrente la sentenza impugnata è stata notificata il 14
marzo 2008, prevalendo – nel caso di discordanza di date fra la copia del
ricorrente e quella di controparte – la prima; b) la formulazione dei
quesiti consente di comprendere chiaramente le questioni che la parte ha
inteso sottoporre alla Corte e che sono risolutive della controversia.
RICORSO PRINCIPALE
1.- Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt.100, 111 co. 1-3-4, 404 co. 1 cod. proc. civ., 817, 818, 819, 1117
co.1 n. l, 2932 1, 1470 e 1477 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.
Censura la decisione gravata :
– per non avere verificato la identità fra la
allenata,

res litigiosa

e quella

essendosi limitata all’esame della res litigiosa;

– nel ritenere la legittimazione all’opposizione di terzo dell’attrice,
aveva escluso la sua qualità di successore a titolo particolare nel
diritto controverso, quando la domanda proposta dal Sernia aveva a
oggetto, in virtù del preliminare concluso con il Luminoso, il
trasferimento della quota millesimale di comproprietà del terrazzo,
4

la stessa sentenza.

ceduto quale pertinenza condominiale degli appartamenti alienati e la
condanna alla rimozione della recinzione con la quale successivamente il
costruttore aveva frazionato e venduto la proprietà esclusiva di parte
del bene comune : tale quota era compresa nel bene acquistato nel corso

trasferimento disposto con la sentenza n. 549 del 1983 che aveva
affermato la natura condominiale del terrazzo e aveva anche condannato
alla rimozione del recinzione con statuizioni passate in cosa giudicata.
Nella nota di trascrizione della domanda, anteriore alla trascrizione
dell’acquisto dell’attrice, era contenuta la richiesta di condanna alla
rimozione della recinzione che era basata sull’accertamento della
condominialità del terrazzo, che ne costituiva la premessa logico

del giudizio dalla Di Girolamo e che aveva formato oggetto del

d’IL
giuridica necessaria.
Evidenzia :
– la contraddittorietà della decisione impugnata laddove, pur avendo
ritenuto che nel giudizio introdotto dal Sernia ex art. 2932 cod. civ.,
era stata chiesta la condanna alla rimozione della recinzione, aveva poi
sostenuto che oggetto del giudizio era stata la determinazione del prezzo
dovuto ;
– il mancato esame dell’atto di acquisto della Di Girolamo con il quale
quest’ ultima aveva acquistato dal Luminoso la porzione esclusiva del
terrazzo de quo; della relazione della ctu e della decisione della
Corte di appello di Bari 637/1984 da cui era risultanza la natura di
pertinenza condominiale del terrazzo.
2.- Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli
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artt. 2652 co.1 n.2, 2643 co.1 nri l e 14, 1470, 2932, 1117 co.1 n.1,
817, 818, 819 e 1477 co. l e 2 cod. civ. nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia,
deduce che:

con la quale era stata chiesta, ex art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in
forma specifica degli immobili che avevano formato oggetto del contratto
preliminare intercorso con il Luminoso e la condanna alla rimozione
apposta sul terrazzo;
– tale domanda era stata accolta con la sentenza del tribunale di Foggia
n.549 del 1983;erroneamente la sentenza impugnata, nel dichiarare
inefficace nei confronti della Di Girolamo la predetta decisione del
tribunale, aveva affermato che occorre la trascrizione della domanda di
accertamento della natura condominiale del bene de quo;
– censura la motivazione apodittica e omessa circa le ragioni poste a
fondamento di tale conclusione ( l’ accertamento era stato chiesto in
via puramente incidentale ,la rimozione sarebbe tamquam non esset);
– osserva che, in effetti, il tribunale aveva trasferito gli appartamenti
e la quota di comproprietà del livelterrazzo, quale pertinenza
condominiale, ordinando la rimozione della recinzione del frazionamento
successivamente effettuato dal costruttore : la sentenza impugnata aveva
omesso l’esame della relazione della ctu e della decisione della Corte
di appello di Bari

637/1984 da cui era risultanza la natura di

pertinenza condominiale del terrazzo;
– la Corte di appello non aveva spiegato perché la nota di trascrizione
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lb

– ai sensi dell’ art. 2652 cod. civ., era stata trascritta la domanda

non avesse i requisiti prescritti né ha indicato eventuali errori da
cui fosse affetta, avendo fatto riferimento a precedente di legittimità
inconferente.
3.- Va accolto il primo motivo.

particolare nel diritto controverso dà luogo a una

sostituzione

processuale del dante causa, tanto che la sentenza spiega piena efficacia
nei confronti dell’avente causa sostituito, pur se sia pronunziata senza
la sua partecipazione al giudizio: con il trasferimento a titolo
particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del
diritto controverso dalla titolarità dell’azione processuale (dal lato

Ai sensi dell’art.111 cod. proc. civ., il trasferimento a titolo

attivo o dal lato passivo); anche se soggetto titolare del rapporto g

t

dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio
prosegue fra le parti originarie e la sentenza, emessa nei confronti
del dante causa, produce effetti nei confronti dell’avente causa, il
quale peraltro può intervenire in giudizio ed è legittimato a impugnare
la decisione.
Nell’estendere l’efficacia

soggettiva del

giudicato prevista

dall’art. 2909 cod. civ. nel caso di successione nel diritto posteriore
alla formazione della cosa giudicata, la norma ha la finalità di
consentire nel corso del processo l’alienazione della res litigiosa,
impedendo che tale evento influisca sulla regolarità del contraddittorio
e, quindi, sulla regolare prosecuzione del giudizio. Pertanto, la
sentenza ha efficacia anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato un diritto derivato o anche dipendente da quello oggetto
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della domanda, pur se siano rimasti estranei al giudizio

– salvo

quanto è previsto per i diritti suscettibili di essere trascritti e
per il relativo regime di pubblicità ( art.111 quarto comma cod. pro.,
civ.) – non potendo considerarsi titolari di un diritto autonomo ed

pregiudicare i terzi che,essendo rimasti estranei al giudizio, sono
legittimati all’opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.
Presupposto della efficacia prevista dall’art. 111 cod. procpiv. è
la verifica circa la corrispondenza fra il diritto oggetto della domanda
e quello oggetto di alienazione, posto che la sentenza è destinata a
produrre nei confronti dell’acquirente gli stessi effetti che – in
relazione all’oggetto della pretesa azionata – spiega nei confronti del
suo dante causa.
Nella specie, la sentenza ha erroneamente negato la ricorrenza
in relazione al giudizio proposto dal Sernia nei confronti del Luminoso
dei presupposti della successione a titolo particolare nel diritto
controverso, escludendo che oggetto della domanda potesse essere la
natura condominiale o meno del terrazzo o se lo stesso fosse oggetto di
proprietà esclusiva a favore dei proprietari dei singoli appartamenti ai
quali accedeva. Erroneamente, i Giudici hanno ritenuto

che

l’accertamento al riguardo compiuto dalla sentenza n. 549 del 1983
avesse avuto natura meramente incidentale con riferimento alla
determinazione del prezzo.
Ed invero, il trasferimento della quota millesimale della
comproprietà del terrazzo ( disposta dal tribunale) ovvero l’accertamento
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incompatibile : in quest’ultimo caso soltanto, la sentenza non può

della sua natura condominiale era oggetto dell’azione proposta dal
Sernia nei confronti del Luminoso e costituiva la necessaria premessa
logico-giuridica anche della domanda di condanna alla rimozione della
recinzione, con la quale il venditore aveva frazionato il terrazzo,

Luminoso la proprietà esclusiva di una porzione di terrazzo ovvero un
diritto dipendente da quello oggetto della controversia del primo
giudizio.
Ne consegue che la Di Girolamo non era legittimata a proporre
l’opposizione di terzo, dovendo subire gli effetti della sentenza emessa
nei confronti del suo dante causa.
Il secondo motivo è assorbito
RICORSO INCIDENTALE
1.1.- L’unico motivo censura la statuizione sulla regolamentazione delle
spese processuali laddove, pur ponendo a carico della controparte anche
quelle di primo grado, aveva poi nel dispositivo rinviato per la
liquidazione a quella del tribunale che peraltro le aveva compensate.
1.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, lo stesso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la
notifica (il 10-4-2008) oltre il termine di sessanta giorni dalla
notificazione ( 11-1-2008 ) della decisione impugnata, dovendo qui
ricordarsi che nel caso di notificazione della sentenza il termine breve
per impugnare decorre sia per il notificante che per il destinatario
della notificazione. Né potrebbe sostenersi l’ammissibilità, ex art. 334
cod. proc. civ., della impugnazione tardiva, atteso che il ricorso
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cedendolo ai diversi acquirenti; la Di Girolamo aveva poi acquistato dal

incidentale è stato proposto avverso il capo della sentenza che aveva a
oggetto la liquidazione delle spese processuali liquidate a favore del
resistente. Orbene, l’impugnazione incidentale tardiva è sempre
ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che

derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato
acquiescenza, facendo così sorgere

l’interesse ad impugnare: nella

specie, peraltro, l’interesse ad impugnare la statuizione sulle spese non
nasceva dalla impugnazione principale ma direttamente dalla decisione
impugnata.
Pertanto, con riferimento all’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, la sentenza va cassata :

l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto giuridico

l) ai sensi dell’art. 382 cod. pro civ. va dichiarata l’ improponibilità )
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dell’opposizione di terzo formulata dalla Di Girolamo ai sensi dell’art.
404 primo comma cod. pro civ.;
2)1a causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Bari
che dovrà esaminare la domanda di usucapione, che aveva formato oggetto
di appello non esaminato dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuto
assorbito;
3) il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente
fase.

P.Q.M.
Riunisce i ricorsi accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo, rigetta l’incidentale cassa la sentenza impugnata

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in relazione al motivo accolto; dichiara improponibile l’opposizione di
terzo formulata dalla Di Girolamo e rinvia, anche per le spese della
presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2014
Il Presidente

Il Cons. estensore

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