Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4368 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4368 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02954/2017 R.G. proposto da

CAUCHI SALVATORE GIUSEPPE, considerato, in difetto di elezione
di domicilio in Roma, ivi ex lege domiciliato presso la Cancelleria
della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ORAZIO RINELLI;
– ricorrente contro
ANAS S.P.A. C.F. 80208450587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ANASTASIO II n. 416, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
RADICIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE
MORREALE;
– controricorrente –

C

c

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 221/2016 del TRIBUNALE di GELA,
depositata il 20/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
Salvatore Giuseppe Cauchi ricorre, affidandosi ad un motivo
sostanzialmente unitario e con atto notificato il 18/01/2017, per la

Gela, con cui è stato rigettato il suo appello principale ed accolto
quello incidentale di ANAS spa avverso la condanna, pronunciata
dal giudice di pace di Gela e con definitivo integrale rigetto della
domanda originaria, di quest’ultima al risarcimento dei danni patiti
da esso ricorrente (liquidati in C 6.227,00 – rispetto ad C
12.453,53 richiesti – oltre C 423,00 per recupero e demolizione,
interessi dal dì del sinistro e spese di lite) per un sinistro stradale
occorsogli il 17/01/2010 sulla S.S. 115 e da lui imputato alle
condizioni del manto stradale, in quel punto allagato;
resiste con controricorso l’intimata;
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l.
31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016,
n. 197;
nessuna delle parti deposita memoria ai sensi del secondo
comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis;
considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
il ricorrente si duole di: «violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. primo comma n. 3»;
il ricorso è inammissibile, per due indipendenti ordini di ragioni;
in primo luogo, non è pertinente il richiamo all’art. 2697 cod.
civ., posto che la violazione o la falsa applicazione di questo
Ric. 2017 n. 02954 sez. M3 – ud. 23-01-2018
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cassazione della sentenza n. 221 del 20/06/2016 del Tribunale di

precetto è configurabile soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia
attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne
risulta gravata, non anche quando, a seguito di una valutazione
delle acquisizioni istruttorie ritenuta incongrua, si deduca avere il
giudice errato nel ritenere che la parte onerata non abbia assolto
tale onere, in questo caso prospettandosi soltanto un erroneo
apprezzamento sull’esito della prova (da ultimo, Cass. Sez. U.

05/09/2006, n. 19064; Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass.
30/12/2015, n. 26110);
in secondo luogo e in via dirimente, con le doglianze proposte il
ricorrente pretende una riconsiderazione, nella presente sede di
legittimità, della valutazione di merito operata dal tribunale
sull’inidoneità del materiale probatorio a dare anche solo la prova
dell’accadimento dei fatti dedotti dall’attore, ciò che esclude anche
la stessa applicabilità della disciplina sulle presunzioni, in base alla
rilevata – e non specificamente contestata in quanto tale incapacità delle sole due testimoni addotte;
ma una tale riconsiderazione della ricostruzione del fatto, nella
specie come non sussistente, è sempre preclusa in questa sede, a
maggior ragione dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 cod. proc.
civ., che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di
legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881
del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se
scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici
o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni
Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto
corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v.
Cass. Sez. U. n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);
né soccorre il ricorrente l’invocazione di un valore probatorio
della c.t.u., che può solo in via eccezionale – secondo un
orientamento consolidato, dal quale non vi è motivo di discostarsi,
comunque in evenienze che qui non ricorrono e soprattutto quando
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31/05/2016, n. 11383; ma in precedenza, tra molte altre: Cass.

non vi sia altro mezzo di ricostruzione del fatto nella sua materialità

costituire fonte di prova, anziché strumento integrativo di

valutazione degli elementi già ritualmente raccolti ad impulso della
parte onerata: del resto le sue conclusioni consentendo una
valutazione di fatti che non erano stati accertati – ma solo allegati
– e quindi evidentemente ipotetica, ma restando inidonee – per
riferirsi ad una verifica di una tesi astratta su condizioni della

strada e dinamica allegata – a fondare la prova che quegli stessi,
benché qualificati verosimili, si fossero effettivamente verificati;
il ricorso va perciò dichiarato inammissibile ed il soccombente
ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità,
dovendosi pure dare atto – senza possibilità di valutazioni
discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17,
della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato
per i gradi o i giudizi di impugnazione;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 1.200,00 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 23/01/2018.

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