Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4368 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31295/2018 r.g. proposto da:

I.J., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Lorenzo Trucco, presso il

cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, Via Gucciardini

n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata in

data 14.3.2018; 470/18;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino – decidendo sull’appello proposto da I.J., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza di diniego della richiesta protezione internazionale ed umanitaria emessa dal Tribunale di Torino – ha rigettato il gravame così proposto, confermando il provvedimento impugnato.

La corte del merito ha ritenuto non rilevanti le vicende narrate dal richiedente per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria: il ricorrente aveva, infatti, narrato di provenire da Benin City da una famiglia di etnia benin e di essere stato maltrattato e sfruttato dal padre dal punto di vista lavorativo, con la conseguente necessità di abbandonare il suo paese di origine per arrivare, dopo un passaggio in (OMISSIS), in Italia. La corte territoriale ha, dunque, ritenuto che la vicenda non fosse inquadrabile nell’abito nell’ambito di tutela giuridica riservato ai rifugiati nè in quella prevista per la protezione sussidiaria ovvero umanitaria, in quanto soggetto non avente una condizione di particolare vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 14.3.2018, è stata impugnata da I.J. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione ed erronea applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Si evidenzia, in primis, la mancata valutazione da parte della corte territoriale del pericolo nascente per il richiedente dalla possibile condizione carceraria legata alla vicenda della sottrazione del denaro al padre. Si osserva, ancora, l’erronea valutazione delle condizioni interne della Nigeria e della privazione dei diritti civili, come testimoniato da qualificate fonti internazionali.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3. Si denuncia come mancante la motivazione in ordine al diniego della reclamata protezione umanitaria i cui peculiari presupposti applicativi richiedevano una motivazione diversa rispetto a quella che giustificava il rigetto della protezione sussidiaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Già il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, posto che il ricorrente intende sollecitare questa Corte di legittimità ad un rilettura delle fonti informative per accreditare un giudizio diverso da quello reso dai giudici del merito sulla condizione interna della Nigeria e sulla sussistenza dei presupposti applicativi della tutela prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, giudizio che invece è inibito a questa Corte e rimesso alle valutazioni tipiche delle fasi di merito del giudizio.

3.2 Ad analoga conclusione deve giungersi anche in riferimento al secondo motivo di censura che, in relazione al diniego della reclamata protezione umanitaria, ripete doglianze versate in fatto e, peraltro, anche genericamente formulate.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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