Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4368 del 04/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4368 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

correzione
di errore materiale

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GALLETTI

rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giovanni Lovelli;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro

tempore;
– intimato per la correzione dell’errore materiale occorso nella
sentenza della Corte di cassazione, VI-2 Sezione civile,
15 maggio 2014, n. 10690.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 4 febbraio 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Data pubblicazione: 04/03/2016

Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 16 giugno 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Definendo un giudizio di equa riparazione, ai sensi

Massoli nei confronti del Ministero della giustizia, la
Corte di cassazione, Sezione VI-2 Sezione civile, con
sentenza depositata in data 15 maggio 2014, n. 10690,
così ha deciso: “La Corte accoglie il ricorso, cassa il
decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione”.
Ricorre per correzione di errore materiale Marsilio Galletti, deducendo di avere proposto il ricorso iscritto
al R.G. n. 7571 del 2013 unitamente alla Massoli.
Il ricorso è stato avviato alla notifica a mezzo del
servizio postale in data 8 maggio 2015.
L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Subordinatamente alla prova del perfezionamento della
notifica del ricorso per cassazione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, l’istanza di correzione appare fondata.
Dall’esame degli atti, e segnatamente dal ricorso iscritto al R.G. n. 7571 del 2013, emerge che l’odierno

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della legge 24 marzo 2001, n. 89, proposto da Teresa

ricorrente aveva impugnato, insieme alla Massoli, il decreto della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato le loro domande di equa riparazione.
Nella specie è ravvisabile un errore materiale, atteso

sentenza n. 10690 del 2014, attesa la identità della posizione delle parti in relazione alla domanda proposta
nel giudizio presupposto e in quello di equa riparazione, nonché alle deduzioni svolte nel ricorso per cassazione, non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all’atto della formazione del
provvedimento, e si risolve in una fortuita divergenza
fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della
sentenza e come tale percepibile e rilevabile

ictu °cu-

li, sia pure attraverso il sollecitato esame del ricorso
per cassazione (cfr., in identica fattispecie, Cass.,
Sez. VI-2, 12 dicembre 2014, n. 26201).
In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera
di consiglio, per esservi accolto, dovendosi apportare
alla sentenza n. 10690 del 2014 di questa Corte le seguenti correzioni:
– nella intestazione, ove è scritto “MASSOLI TERESA,
elettivamente domiciliata in Roma, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.

che la mancata indicazione di Marsilio Galletti nella

LOVELLI GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso”, deve leggersi: “MASSO= TERESA e GALLETTI
MARSILIO, elettivamente domiciliati in Roma, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

del ricorso”, ricorrenti;
– a pag. 5, al punto 2, ove è scritto: “Ciò posto,
con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto”, deve leggersi “Ciò posto, con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto”;
– a pag. 6, al punto 3, ove è scritto: “Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato”, deve leggersi “Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno
denunciato”.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto, subordinatamente alla
prova del perfezionamento dell’iter notificatorio».
Considerato,

preliminarmente, che il ricorrente ha

dato prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione il 13 maggio 2015 mediante la produzione dell’avviso di ricevimento;
che, quanto al fondo del ricorso, il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

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dall’avv. LOVELLI GIOVANNI, giusta delega a margine

che, pertanto, il ricorso per correzione di errore
materiale deve essere accolto, dovendosi disporre la
correzione della sentenza nei termini di cui alla relazione;

sendo questa ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002,
n. 9438; Cass., Sez. III, 4 maggio 2009, n. 10203;
Cass., Sez. VI-2, 17 settembre 2013, n. 21213).
PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso e ordina la correzione
dell’errore materiale occorso nella sentenza della Corte
di cassazione, VI-2 Sezione civile, 15 maggio 2014, n.
10690, nei termini seguenti:
– nella intestazione, ove è scritto “MASSO= TERESA,
elettivamente domiciliata in Roma, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
LOVELLI GIOVANNI, giusta delega a margine del ricorso”, deve leggersi: “MASSOLI TERESA e GALLETTI
MARSILIO, elettivamente domiciliati in Roma, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avv. LOVELLI GIOVANNI, giusta delega a margine
del ricorso”, ricorrenti;
– a pag. 5, al punto 2, ove è scritto: “Ciò posto,
con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto”, de-

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che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non es-

ve leggersi “Ciò posto, con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto”;
– a pag. 6, al punto 3, ove è scritto: “Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato”, deve leg-

denunciato”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V1-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazio-

gersi “Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno

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