Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4367 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2011, (ud. 20/10/2010, dep. 23/02/2011), n.4367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo

Mirabello, n. 26, nello studio dell’Avv. IANNUCCILLI Pasquale, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Campania, n. 96/47/05, depositata in data 17 giugno 2005;

sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 20

ottobre 2010 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

1. – A.C. proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio II.DD., di Aversa contestava, fra l’altro, maggiori redditi per l’anno 1995, con particolare riferimento alla plusvalenza derivante dalla cessione di un’azienda commerciale al proprio figlio A.U., nei cui confronti l’Ufficio del Registro aveva determinato un maggior valore del bene acquistato, pari, complessivamente, a L. 241.890.000.

Veniva dedotto che il provvedimento relativo all’imposta di registro non era definitivo, essendo stato impugnato dal cessionario e che, in ogni caso, l’avviso di accertamento inerente alla plusvalenza era carente di motivazione, oltre a fondarsi su una valutazione dell’azienda, di modeste dimensioni in quanto a condizione familiare, incongrua per eccesso.

1.1 – La Commissione tributaria provinciale di Caserta, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l’entità della plusvalenza nella misura del trenta per cento.

1.2 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la decisione indicata il epigrafe, in primo luogo procedeva alla declaratoria di inammissibilità, in quanto intempestivamente proposto, dell’appello dell’Ufficio.

Rigettava, quindi, il gravame dell’ A., richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado ed affermando, quanto alle ulteriori doglianze della contribuente, che le stesse fossero “da considerarsi prive di pregio giuridico”.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’ A., sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate non svolge attività difensiva.

Diritto

2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e n. 3.

2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., del D.Lgs. n. 456 del 1992, artt. 1 e 7, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendosi che l’Ufficio non avrebbe dedotto alcun valido elemento probatorio a sostegno della fondatezza dell’accertamento.

2.2 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendosi che i valori definiti ai fini delle imposte di registro per trasferimento di azienda, anche con riferimento all’avviamento, non possono considerarsi vincolanti ai fini della determinazione di eventuali plusvalenze in materia di imposte sui redditi.

2.3 – Il primo motivo di ricorso, con il quale sì denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 (recte, n. 4), per assoluta carenza di motivazione, è fondato, e deve essere accolto.

Invero la Commissione tributaria regionale, pronunciando sull’appello proposto dall’ A., dopo aver constatato l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale, con riferimento all’appello proposto in via principale, senza richiamare in alcun modo, neppure in narrativa, le argomentazioni della sentenza impugnata, ha affermato che la stessa “è condivisibile sotto il profilo giuridico in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dal contribuente”, soggiungendo che “i motivi proposti dal contribuente nell’atto di appello appaiono privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata”.

2.4 – Appare del tutto evidente come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni in base alle quali l’appello principale viene rigettato. Invero non può non rilevarsi la natura apodittica, che si risolve in totale carenza di motivazione, della mera affermazione, priva di qualsiasi argomentazione, della condivisibilità della decisione impugnata, senza che siano vagliate le censure mosse con l’atto di impugnazione, e che siano esplicitate le ragioni della conferma.

Con particolare riferimento alla motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame, questa Corte ha precisato i limiti affinchè essa possa ritenersi validamente effettuata, richiedendo che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata, come nel caso in esame, in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 11 giugno 2008, n. 15483; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268).

2.5 – Risulta pertanto integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente, per l’appunto, quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale (art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

2.6 – La sentenza impugnata (rimanendo gli ulteriori motivi di ricorso interamente assorbiti) deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile – Tributaria, il 20 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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