Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4367 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4367 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 02905/2017 R.G. proposto da
FILIPPI MAURIZIO DANTE, FILIPPI MARCO GIANLUCA, FILIPPI
YURI, FILIPPI BORIS, considerati, in difetto di elezione di domicilio
in Roma, ivi domiciliati ex lege presso la Cancelleria della Corte
Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato
ALESSIA SOLINI;
– ricorrenti contro
COMUNE DI MONTECCHII0 P.I. 00179770557, in persona del
Sindaco e legale rappresentante p.t., considerato, in difetto di
elezione di domicilio in Roma, ivi domiciliati ex lege presso la
Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUCA MARTINI;
– controricorrente –

A3

Data pubblicazione: 22/02/2018

avverso la sentenza n. 324/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 01/07/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 23/01/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:
Maurizio Dante, Marco Gianluca, Yuri e Boris Filippi ricorrono,
affidandosi a tre motivi e con atto notificato il 27/01/2017, per la

del 01/07/2016, di accoglimento dell’appello del Comune di
Montecchio contro la sentenza del tribunale di quella città, di
condanna dell’ente pubblico al solo risarcimento dei danni causati
ai fondi di essi odierni ricorrenti dall’allagamento provocato dalla
tracimazione delle acque piovane per inesistente e/o inadeguata
regimazione di quelle sulla strada comunale del Cimitero
(Moricognolo);
resiste con controricorso l’intimato Comune;
è formulata proposta di definizione – per manifesta fondatezza
del secondo motivo – in camera di consiglio ai sensi del primo
comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal
comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv.
con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;

considerato che:
il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
assume priorità logica il secondo motivo, con cui i ricorrenti
denunciano «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2
comma, c.p.c. e art. 118, 1 comma, disposizioni d’attuazione c.p.c.
con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.: incomprensibilità della
motivazione»: ed esso è fondato;
depurato il secondo periodo argomentativo sulla fondatezza del
gravame (l’ultimo alla quinta, non numerata, facciata della gravata
sentenza) dai possibili refusi (riferendosi la corte d’appello al
Comune che avrebbe accolto la domanda risarcitoria, sulla base di
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cassazione della sentenza della corte di appello di Perugia n. 324

presupposti – o, forse rectius, di una causa petendi

diversi da

quelli azionati dagli attori in primo grado, per aver questi invocato
la violazione dell’art. 54 IV co. TUEL), parrebbe che il giudice del
gravame abbia ricostruito la ratio decidendi del primo giudice come
riferita all’art. 913 cod. civ., per difettose realizzazione e
manutenzione della strada comunale, tali da aggravare il carico
idraulico dei terreni limitrofi, tra cui quello degli attori in primo

il successivo snodo argomentativo pare trarsi al terzo periodo depurato da un inciso fra trattini di non perspicuo senso – della
facciata successiva (la sesta, non numerata), allorché la corte
territoriale sostiene che «il CTU … non ha affatto imputato un
aggravio dello scolo delle acque meteoriche non solo alla
realizzazione della strada comunale del Moricognolo … ma neanche
alla mancata manutenzione di detta strada»; per rimarcare come il
medesimo c.t.u., «in coerenza col quesito ricevuto» abbia
«semplicemente» rilevato un’omessa manutenzione di un
«chiavicotto» presente sulla strada in corrispondenza proprio
dell’asse centrale dell’impluvio, siccome completamente ostruito da
terra e detrito lapideo sia in entrata che in uscita;
la valutazione sull’insussistenza di un’efficacia causale delle
condizioni del chiavicotto, siccome destinato non a proteggere dalle
acque meteoriche i campi a valle della strada, ma solo la
carreggiata stradale, parrebbe infine incentrata sulla modesta
portata di quel manufatto e sulla attribuzione degli eventi dannosi
alla mancata regimazione delle acque da parte dei proprietari dei
terreni a valle della strada ed a monte di quelli degli attori;
una tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che
sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la
riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi
dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 e, precisamente,
ravvisandosi in essa una «motivazione apparente», comunque
inficiata da un «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili»,
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grado;

tanto da presentarsi come «perplessa ed obiettivamente
incomprensibile»: in disparte invero il pure faticoso procedere
dell’argomentazione, essa è chiaramente, intrinsecamente ed
insanabilmente contraddittoria nell’esclusione della responsabilità
del Comune nonostante il positivo riscontro dell’inidoneità del
«chiavicotto» a proteggere il deflusso verso i fondi vicini, tanto
rendendo conclamato che l’incapacità di quello a trattenere o

altro remota, pure dell’allagamento dei fondi intermedi e
soprastanti quello degli attori di primo grado; e tralasciando che, ai
fini dell’art. 2051 cod. civ., la responsabilità è accollata al custode a
prescindere dalle condizioni della cosa custodita, salvo il caso
fortuito, da provarsi da questi;
e sempre che non si voglia rilevare la mera apparenza della
motivazione (su cui, tra le ultime negli espressi termini di cui
appresso, Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 952), che ricorre allorché
la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste
la sentenza (o altro provvedimento giudiziale), non rende tuttavia
percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce
argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere

l’iter

logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non
consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del
ragionamento del giudice (in tal senso, talora variamente
accentuandone i diversi elementi, tra molte: Cass. n. 4891 del
2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n.
871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e
n. 19881 del 2014): apparenza della motivazione che comporta la
nullità della sentenza impugnata per cassazione, in quanto integra
un error in procedendo del giudice di merito; e che pure potrebbe
riscontrarsi appunto nella carenza di esplicitazione degli elementi
alla cui stregua ricavare la logicità e congruenza del ragionamento
inferenziale del giudice, che dapprima rileva l’inidoneità del
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regimentare le acque piovane fosse almeno una concausa, se non

manufatto e poi ne esclude apoditticamente le conseguenze
giuridiche, che deriverebbero peraltro esclusivamente dalla
custodia di quello in sé considerata, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,
senza farsi carico delle ingenti problematiche connesse alla
sufficienza di un ruolo anche solo concausale ed alla necessità di
verificare se le eventuali ulteriori cause possano assurgere al rango
di caso fortuito rilevante ai fini di quella norma;

motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per
impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del
giudice, quella che, affermata la sussistenza di un presupposto per
l’applicazione di una norma (nella specie, la custodia di un bene,
per di più, benché tanto non rilevi ai fini dell’art. 2051 cod. civ.,
riconosciuto inidoneo ad assolvere adeguatamente le sue funzioni),
ne neghi immotivatamente la conseguente applicazione (nella
specie, escludendo la responsabilità del custode proprietario del
manufatto ed adducendo la presenza di altre cause, senza indagare
sul loro ruolo esclusivo);
va così in tali termini accolto il secondo motivo e gli altri [e cioè
il primo, di «nullità della sentenza ex artt. 112, 161 c.p.c. e/o art.
132 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per mancanza e/o
insufficienza del dispositivo», nonché il terzo, di «omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio (CTU e prove testimoniali) in
relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.»] restano assorbiti;
consegue la cassazione della gravata sentenza, con rinvio alla
stessa Corte territoriale, ma in diversa composizione, cui resta
affidato anche il compito di regolare le spese di lite in base alla
considerazione dell’esito finale della lite; mentre, essendo stato
almeno in parte accolto il ricorso, va dato atto della non
sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1,
comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo

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va pertanto applicato il seguente principio di diritto: integra

unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di
reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la
sentenza gravata e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 23/01/2018.

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