Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4367 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. I, 20/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32734/2018 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Torino, Contrà San

Faustino n. 27, presso lo studio dell’avv. Davide Verlato, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 761/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/10/2019 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 761 del 24.4.2018 di rigetto del ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale, a sua volta reiettiva dell’impugnazione promossa avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere la corte di merito acquisito tutte le necessarie informazioni d’ufficio,limitandosi ad affermare la mancanza di credibilità soggettiva del richiederne, e non ha assunto informazioni sulla situazione del paese di origine;

– che il secondo motivo lamenta omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 115,116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per essersi la corte limitata all’affermazione della non credibilità del richiedente ed avere omesso ogni approfondimento istruttorio, equivocando inoltre sulla zona di provenienza;

– che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente inammissibili, perchè non attaccano la primaria ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto l’appello aspecifico, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., non avendo l’appellante tenuto conto delle argomentazioni della prima decisione e non avendo, quindi, proposto motivi atte confutarle;

– che ogni altra ratio esposta dalla decisione impugnata è stata dunque espressa ad abundantiam ed il motivi si palesano inammissibili al riguardo;

– che occorre aggiungere come, radicalmente, prima la commissione e poi i giudici del merito non hanno ritenuto il racconto esposto dal richiedente affatto credibile: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. n. 27503/2018) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925/2018; Cass. n. 3340/2019);

– che non è necessario provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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