Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4367 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.20/02/2017),  n. 4367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14482-2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI,

CLEMINTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.I.;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 04/12/2014,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato MAURO RICCI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

” L.I. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980. Il c.t.u. officiato accertava la insussistenza del requisito sanitario per poter accedere alla invocata prestazione. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell’I.N.P.S. le spese processuali nonchè quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

La L. è rimasta intimata.

Preliminarmente, va rilevato che la notifica del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. effettuata dalla L. all’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede provinciale dell’istituto, e non al dipendente dell’istituto incaricato della difesa non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. I d infatti, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel riconoscere all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretato, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le Amministrazioni dello Stato, nel senso che esso attribuisce tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. n. 21698 del 14/10/2014; Cass. n. 12730 del 23/05/2013).

Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso si osserva che l’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5. Lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata alla ricorrente la somma di Euro 900,00, oltre Ca ed IVA come per legge per spese processuali poste a carico dell’I.N.P.S., non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il motivo è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c. è esplicitamente prevista dal comma 5 cit. art, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1, e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto alla L. il requisito sanitario da lei invocato.

Vi è stata, dunque, una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., di guisa che l’I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierna intimata. La causa potrà essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., previa verifica dell’eventuale rituale assolvimento, da parte dell’originario ricorrente, dell’onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportato relazione e, pertanto, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alle spese di lite e decide nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – condannando la L. al pagamento in favore dell’INPS delle spese relative al giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da dispositivo.

Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti in considerazione del comportamento processuale della L. che è rimasta intimata.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato nella parte relativa alle spese di lite e condanna L.I. alle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo in favore dell’INPS, liquidate in complessivi Euro 900,00, oltre accessori di legge; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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