Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4367 del 04/03/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4367 Anno 2016
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GIUSTI ALBERTO

lavoro autonomo

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALVATORE Avv. Giancarlo,

rappresentato e difeso, in

forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv. Romano Vaccarella, con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 269;

ricorrente

contro

cv,r

Data pubblicazione: 04/03/2016

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale in calce al controricorso,
dall’Avv. Renato Cicerchia, con domicilio eletto nello
studio dell’Avv. Simona Corvi in Roma, via Scipio Slata-

ob‘,

per, n. 9;
– con troricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 841/13
in data 21 ottobre 2013.
Udita

la relazione della causa svolta nella camera

di consiglio del 4 febbraio 2016 dal Consigliere relato-

sentito l’Avv. Renato Cicerchia.
Ritenuto

che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 13 aprile 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Il

Giudice

di

pace

di

Cassino,

decidendo

sull’opposizione proposta dalla Camera di commercio di
Frosinone avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi
confronti, su istanza dell’Avv. Giancarlo Salvatore, per
il pagamento di compensi dallo stesso pretesi, in dipendenza di prestazioni professionali concretizzatesi in
atti di intervento in procedure esecutive a carico di
debitori dell’Ente, la accolse parzialmente, condannando
la Camera di commercio al pagamento dell’onorario professionale.
La pronuncia, gravata di appello dalla Camera di commercio, è stata riformata dal Tribunale che, in accoglimento della proposta impugnazione, con sentenza n. 841 del
21 ottobre 2013, ha dichiarato non dovuta la somma oggetto del decreto monitorio.


– 2 –

re Dott. Alberto Giusti;

Il giudice di merito ha ritenuto la procura generale
conferita all’Avv. Salvatore dall’allora segretario generale della Camera di commercio di Frosinone inidonea a
soddisfare le prescrizioni di legge. Ha segnatamente os-

sta affinché rappresentasse e difendesse la Camera di
commercio, non individuava con esattezza l’oggetto del
contratto, essendo genericamente riferita a tutte le
cause di recupero crediti, di talché difettava il necessario collegamento tra la stessa e l’atto di difesa sottoscritto dal difensore.
Per la cassazione di tale sentenza l’Avv. Salvatore ha
proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre
2014, formulando due motivi.
La Camera di commercio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione
degli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, 1325, 1326 e ss. e 1346 ss. cod. civ., nonché
83 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, il Tribunale
avrebbe fatto malgoverno della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è ben possibile il perfezionamento
di contratto di patrocinio, in forma scritta, attraverso, da un lato, il rilascio di procura alle liti, generale o speciale, e, dall’altro, la redazione del singolo
atto di difesa sottoscritto dal difensore, e cioè, nello

servato che la procura de qua, conferita al professioni-

specifico, degli atti con i quali l’Avv. Salvatore aveva
espletato il mandato professionale ricevuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio.
Con il secondo mezzo l’impugnate lamenta nullità della

e 132 cod. proc. civ., 1325 e 1346 cod. civ. e 83 cod.
proc. civ., ovvero omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le
parti. Il ricorrente critica l’affermazione del giudice
di merito secondo cui la procura non individuava con esattezza l’oggetto del contratto, essendo stata genericamente riferita a tutte le cause di recupero crediti.
I due motivi, che si prestano ad essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, appaiono fondati,
alla luce del precedente specifico di questa Corte rappresentato da Sez. VI-3, 24 febbraio 2015, n. 3721.
Ad avviso del relatore, la doglianza relativa alla omessa considerazione che lo ius postulandi

era stato e-

spressamente conferito anche per “intraprendere azioni
esecutive, intervenire in quelle da altri iniziate e dare loro impulso” e che il Salvatore aveva utilizzato la
procura proprio per costituirsi in un processo esecutivo, coglie un deficit motivazionale che è ragionevolmente frutto di un corrispondente

deficit nell’Iter cogni-

tivo del decidente, il quale ha ritenuto generica la

– 4 –

sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 116

procura senza valutarne un profilo essenziale sia in astratto, sia, quel che più conta, in concreto, in relazione, cioè, all’attività difensiva svolta e posta a base della domanda di pagamento.

alla luce del principio di diritto enunciato – in controversia tra le stesse parti – dalla citata Cass., Sez.
VI-3, 24 febbraio 2015, n. 3721. Infatti, in tema di
contratti della P.A., che devono essere stipulati ad
substantiam per iscritto, il requisito della forma del
contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al
difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale
alle liti ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ., qualora
sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per
le quali opera la procura stessa (nella specie: “tutte
le cause attive e passive promosso e da promuoversi, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, esclusa la Suprema Corte di cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti della stessa Camera di commercio mandante”, con espressa autorizzazione, a tal fine, di “intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle da
altri iniziate e dare loro impulso”). In relazione a tale principio, il giudice del merito sarà chiamato ad esaminare il fatto decisivo costituito dall’idoneità della predetta procura, quale negozio unilaterale di confe-

– 5 –

Il ricorso appare pertanto destinato all’accoglimento,

rimento della rappresentanza processuale, e dell’atto
difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, a integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l’ente pubblico

male.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio, per esservi accolto».
Letta la memoria di parte controricorrente.
Considerato che

il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ.;
che non ricorrono le ragioni previste dall’art. 374
cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacché va registrato che, sulla questione
dell’idoneità del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall’atto difensivo sottoscritto
dall’avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione
del contratto di patrocinio, sono già intervenute numerose pronunce di questa Corte, tra l’altro in giudizi
tra le stesse parti, che hanno ribadito il principio richiamato nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.
(si vedano, tra le tante, Sez. VI-3, 16 aprile 2015, n.
7796; Sez. VI-3, 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. VI-3, 25
maggio 2015, n. 10753; Sez. VI-3, 22 luglio 2015, n.

e il professionista, valido anche sotto il profilo for-

15454; Sez. VI-3, 28 luglio 2015, n. 15925; Sez. VI-2,
28 gennaio 2016, n. 1628);
che la memoria non offre argomenti nuovi che giustifichino il discostamento dall’indirizzo consolidato;

sentenza impugnata cassata;
che la causa deve essere rinviata al Tribunale di
Cassino, che la deciderà in persona di diverso magistrato;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,

cassa la sentenza im-

pugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la

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